|
Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che non siano deducibili con ricorso per cassazione i vizi della sentenza emessa a seguito di concordato in appello attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi non solo la funzione deflattiva dell’istituto, ma anche la sua natura consensualistica, che mal si concilierebbe con una modifica unilaterale del negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, consacrato nella decisione del giudice.
Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. sarebbero, dunque, quelle relative a vizi che investono la volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta, la difformità tra l’accordo e la pronuncia, ovvero infine l’applicazione di una pena illegale, per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo.
Ed invero, poiché nel concordato le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, la corte d’appello può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi: tanto renderebbe inammissibili – al pari di quelle relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – le doglianze attinenti a vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (ossia, che non abbiano comportato l’applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge ovvero di una pena non rientrante nei limiti edittali).
Pertanto, in disparte l’ipotesi della sua illegalità, la pena concordata tra le parti e approvata dalla corte di appello non può essere più messa in discussione, in quanto la relativa richiesta e il consenso prestato alla sua applicazione sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge, e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o da chi vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura.
In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2025, dep. 2026, n. 8611; Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2025, dep. 2026, n. 8015; Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2025, n. 41411; Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2025, n. 32138; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2025, n. 27201; Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2025, n. 15801; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2024, dep. 2025, n. 7399; Cass. pen., sez. 1, 10 novembre 2023, n. 50710; Cass. pen., sez. 6, 16 febbraio 2022, n. 23614; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2021, n. 28306; Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2020, n. 3587; Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2019, dep. 2020, n. 944; Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2019, n. 22002; Cass. pen., sez. II, 1 giugno 2018, n. 30990.
|
Secondo l’opposta linea esegetica, invece, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.
Ad avviso di questo orientamento, la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza exart. 599-bis c.p.p. non trova alcun riscontro nel codice di rito.
Mentre, con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art. 448 comma 2-bis, c.p.p. espressamente prevede determinate limitazioni, stabilendo che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», analoghi limiti non si rinvengono con riferimento all'impugnazione della sentenza che recepisce il concordato tra le parti: ed invero, l'art. 610 c.p.p. non prevede alcuna specifica disciplina in merito alle censure proponibili con il ricorso per cassazione, limitandosi solo a stabilire espressamente, al comma 5-bis, che la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso va effettuata senza formalità di procedura.
Non sarebbe, peraltro, ipotizzabile una estensione analogica dell'art. 448 comma 2-bis, c.p.p. all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., trattandosi di norma specificamente dettata per l'ipotesi del patteggiamento, che pone restrizioni al potere di impugnazione e, dunque, di stretta interpretazione.
In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. 6, 16 aprile 2025, n. 20300; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2025, n. 14325; Cass. pen., sez. 2, 8 maggio 2024, n. 22487.
|