CGUE, via libera ai sequestri antitrust nelle e-mail aziendali
16 Luglio 2026
Le controversie originano da ispezioni svolte dall’autorità antitrust portoghese nei locali delle imprese, sospettate di intese e abusi contrari agli artt. 101 e 102 TFUE, nei settori della teleradiologia, dei test Covid‑19 e dei servizi di pagamento. In esecuzione di mandati del pubblico ministero, l’Autoridade da Concorrência ha esaminato le caselle di posta elettronica professionale dei dipendenti e sequestrato un numero molto elevato di file informatici ritenuti rilevanti. Le imprese hanno contestato i sequestri, sostenendo che le e‑mail aziendali costituirebbero «corrispondenza» protetta dall’art. 7 Carta e che, comunque, sarebbe necessaria un’autorizzazione preventiva di un giudice istruttore, non essendo sufficiente il mandato del pubblico ministero. Il Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão ha quindi sottoposto alla CGUE tre questioni pregiudiziali incentrate sulla qualificazione delle e‑mail, sulla compatibilità dei sequestri con l’art. 7 Carta e sul ruolo dell’autorità giudiziaria nazionale. In primo luogo, la Corte afferma che i messaggi di posta elettronica di carattere professionale, scambiati tramite l’account aziendale tra dipendenti e amministratori, rientrano nella nozione di «comunicazioni» di cui all’art. 7 Carta, a prescindere dal loro contenuto (privato o meno), dal supporto, dal fatto che siano letti o cancellati, o che l’indirizzo sia intestato a una persona giuridica. In secondo luogo, la Corte esamina congiuntamente gli artt. 7 e 8 Carta, riconoscendo che il sequestro di e‑mail aziendali costituisce un’ingerenza nei diritti al rispetto delle comunicazioni e alla protezione dei dati personali, ma non ne intacca il contenuto essenziale se circoscritto alle comunicazioni rilevanti per l’oggetto dell’indagine e se i dati raccolti sono trattati nel rispetto del RGPD e per finalità determinate. La «nuova regola applicabile» enunciata dalla CGUE è che gli artt. 7 e 8 Carta non ostano al sequestro, da parte di un’autorità nazionale garante della concorrenza, di e‑mail professionali nei locali aziendali anche in assenza di autorizzazione preventiva di un giudice, purché:
Rispetto alla precedente centralità dell’autorizzazione giudiziale preventiva, la Corte sposta l’asse sulla combinazione tra disciplina legale dei poteri ispettivi, ruolo (eventuale) del pubblico ministero come autorità giudiziaria che rilascia il mandato e controllo giurisdizionale successivo effettivo. L’autorizzazione preventiva del giudice resta invece imprescindibile quando l’accertamento comporti l’accesso a telefoni, computer o altri dispositivi personali di amministratori e dipendenti, potenzialmente rivelatori in modo particolarmente invasivo della vita privata e di categorie particolari di dati. Per le autorità antitrust nazionali, la decisione conferma l’ammissibilità del sequestro di e‑mail aziendali come prova di intese e abusi, a condizione che i poteri ispettivi siano esercitati entro confini normativi chiari e sotto il vaglio effettivo dei giudici. Per imprese e difese, la sentenza rafforza la qualificazione delle e‑mail professionali come «comunicazioni» protette, fornendo parametri per contestare accertamenti sproporzionati o privi di adeguate garanzie. |