Assunzione di prove e test genetici post mortem nel Regolamento 2020/1783
16 Luglio 2026
Il caso origina da un giudizio promosso in Italia da XX per ottenere la dichiarazione di filiazione naturale nei confronti di AA, inumato in Francia. I figli riconosciuti di AA si oppongono agli esami necessari per una perizia ematologica comparativa e chiedono essi stessi che l’accertamento genetico avvenga sul corpo del padre defunto nel luogo di sepoltura. Il Tribunale di Genova dispone dunque una perizia genetica post mortem, con esumazione e prelievo di DNA, e trasmette al tribunal judiciaire de Chambéry una richiesta di assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783. Il giudice francese riconosce la riconducibilità della richiesta al regolamento 2020/1783, ma dubita di poterla eseguire in presenza dell’art. 16‑11 c.c. francese, che vieta l’identificazione genetica post mortem salvo consenso espresso in vita dell’interessato, norma qualificata di ordine pubblico e collegata al rispetto della dignità del defunto (artt. 16, 16‑1‑1 e 16‑9 c.c.). Da qui il rinvio pregiudiziale sulla portata dell’art. 12, par. 2, reg. 2020/1783 e sul rapporto con gli artt. 1 e 7 della Carta. La Corte procede anzitutto a delimitare l’ambito del regolamento: esso disciplina esclusivamente il meccanismo di cooperazione e le modalità procedurali dell’assunzione delle prove, non il diritto sostanziale della prova, che resta governato dalla legge dello Stato del giudice richiedente. La scelta della misura istruttoria e la valutazione della sua ammissibilità spettano dunque solo al giudice richiedente, mentre il giudice richiesto è tenuto a dare esecuzione alla richiesta applicando il proprio diritto processuale. In questa prospettiva, la Corte interpreta in senso restrittivo l’art. 12, par. 2: il rinvio alle “leggi nazionali” riguarda unicamente le modalità procedurali di esecuzione, non introduce nuovi motivi di rifiuto. I soli motivi di diniego dell’assunzione indiretta delle prove sono quelli tassativamente previsti dall’art. 16 reg. 2020/1783, che devono essere letti come eccezioni e interpretati restrittivamente. Non è quindi consentito al giudice richiesto opporre, quale ragione di rifiuto, una norma sostanziale interna – anche se espressione di principi fondamentali e di ordine pubblico – che vieti in astratto quel tipo di prova. La Corte richiama altresì il principio di fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: spetta unicamente al giudice richiedente verificare la conformità della misura istruttoria ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, inclusi il diritto alla dignità (art. 1) e il diritto al rispetto della vita privata, comprensivo del diritto a conoscere le proprie origini genetiche (art. 7), letti anche alla luce della giurisprudenza CEDU (Jäggi c. Svizzera; Pascaud c. Francia). Nel caso concreto non emergono circostanze eccezionali che giustifichino una deroga a tale presunzione di rispetto dei diritti fondamentali. Il principio di diritto enunciato dalla Corte è netto: l’art. 12, par. 2, reg. 2020/1783, letto alla luce degli artt. 1 e 7 della Carta, non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di esumazione e prelievo genetico post mortem per accertamento di filiazione sul solo presupposto che una norma sostanziale del proprio ordinamento vieti tale prova. |