Assunzione di prove e test genetici post mortem nel Regolamento 2020/1783

La Redazione
16 Luglio 2026

La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con sentenza 16 luglio 2026, causa C‑196/24, affronta un tema particolarmente sensibile al crocevia tra cooperazione giudiziaria civile, diritto alla prova e diritti fondamentali: l’esecuzione, in un altro Stato membro, di una misura istruttoria consistente nell’esumazione di una salma e nel prelievo di DNA ai fini dell’accertamento giudiziale di filiazione. 

Il caso origina da un giudizio promosso in Italia da XX per ottenere la dichiarazione di filiazione naturale nei confronti di AA, inumato in Francia. I figli riconosciuti di AA si oppongono agli esami necessari per una perizia ematologica comparativa e chiedono essi stessi che l’accertamento genetico avvenga sul corpo del padre defunto nel luogo di sepoltura. Il Tribunale di Genova dispone dunque una perizia genetica post mortem, con esumazione e prelievo di DNA, e trasmette al tribunal judiciaire de Chambéry una richiesta di assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783.

Il giudice francese riconosce la riconducibilità della richiesta al regolamento 2020/1783, ma dubita di poterla eseguire in presenza dell’art. 16‑11 c.c. francese, che vieta l’identificazione genetica post mortem salvo consenso espresso in vita dell’interessato, norma qualificata di ordine pubblico e collegata al rispetto della dignità del defunto (artt. 16, 16‑1‑1 e 16‑9 c.c.). Da qui il rinvio pregiudiziale sulla portata dell’art. 12, par. 2, reg. 2020/1783 e sul rapporto con gli artt. 1 e 7 della Carta.

La Corte procede anzitutto a delimitare l’ambito del regolamento: esso disciplina esclusivamente il meccanismo di cooperazione e le modalità procedurali dell’assunzione delle prove, non il diritto sostanziale della prova, che resta governato dalla legge dello Stato del giudice richiedente. La scelta della misura istruttoria e la valutazione della sua ammissibilità spettano dunque solo al giudice richiedente, mentre il giudice richiesto è tenuto a dare esecuzione alla richiesta applicando il proprio diritto processuale.

In questa prospettiva, la Corte interpreta in senso restrittivo l’art. 12, par. 2: il rinvio alle “leggi nazionali” riguarda unicamente le modalità procedurali di esecuzione, non introduce nuovi motivi di rifiuto. I soli motivi di diniego dell’assunzione indiretta delle prove sono quelli tassativamente previsti dall’art. 16 reg. 2020/1783, che devono essere letti come eccezioni e interpretati restrittivamente. Non è quindi consentito al giudice richiesto opporre, quale ragione di rifiuto, una norma sostanziale interna – anche se espressione di principi fondamentali e di ordine pubblico – che vieti in astratto quel tipo di prova.

La Corte richiama altresì il principio di fiducia reciproca nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: spetta unicamente al giudice richiedente verificare la conformità della misura istruttoria ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, inclusi il diritto alla dignità (art. 1) e il diritto al rispetto della vita privata, comprensivo del diritto a conoscere le proprie origini genetiche (art. 7), letti anche alla luce della giurisprudenza CEDU (Jäggi c. Svizzera; Pascaud c. Francia). Nel caso concreto non emergono circostanze eccezionali che giustifichino una deroga a tale presunzione di rispetto dei diritti fondamentali.

Il principio di diritto enunciato dalla Corte è netto: l’art. 12, par. 2, reg. 2020/1783, letto alla luce degli artt. 1 e 7 della Carta, non consente all’autorità giudiziaria richiesta di rifiutare l’esecuzione di una richiesta di esumazione e prelievo genetico post mortem per accertamento di filiazione sul solo presupposto che una norma sostanziale del proprio ordinamento vieti tale prova.