Società partecipata non in house: no alla giurisdizione contabile per gli amministratori se manca il rapporto di servizio con l’ente pubblico

La Redazione
15 Luglio 2026

Le Sezioni Unite civili della corte di cassazione, con sentenza n. 23220 del 14 luglio 2026, hanno confermato il proprio orientamento in tema di presupposti della giurisdizione contabile rispetto alle società di capitali a partecipazione pubblica.

Le SSUU chiariscono se, in presenza di una società consortile di diritto privato partecipata da enti pubblici ma non qualificabile come società in house, la responsabilità per mala gestio degli amministratori (e dei controllori) integri danno erariale rientrante nella giurisdizione della Corte dei conti oppure resti una normale responsabilità societaria da far valere davanti al giudice ordinario.

Le SSUU muovono da un principio generale, oggetto di costante orientamento, secondo cui, al di fuori delle ipotesi della società in house e delle società c.d. “legali”, il danno subito dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell'organo di controllo non è qualificabile come danno erariale. Ciò, in ragione della distinta soggettività giuridica riconosciuta alle società di capitali rispetto ai soci e dell'autonomia patrimoniale di cui le stesse sono dotate rispetto ai soci.

Pertanto, nel caso di società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non in house, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia fatto valere un danno cagionato in via diretta, e non mediata, alla partecipazione dell’ente pubblico. Tale assetto raggiunto in sede giurisprudenziale ha poi trovato conferma nell’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Inoltre, nel caso in cui la società non in house, partecipata dall’ente pubblico, operi nell'ambito di un rapporto di servizio con pubbliche amministrazioni partecipanti per lo svolgimento di loro compiti istituzionali, la sua responsabilità diventa erariale. Al di fuori di tale rapporto di servizio, le società partecipate restano soggette alla giurisdizione ordinaria

Le SSUU precisano, però, che il “rapporto di servizio”, elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, sarà di regola configurabile in capo alla società (in ragione dell’autonoma personalità giuridica) ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa. Con la conseguenza che i danni eventualmente derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico.

In conclusione: « Se dunque, ai fini della configurabilità di un rapporto di servizio, idoneo a radicare la giurisdizione contabile, assume rilievo l'effettivo svolgimento da parte della società privata di funzioni istituzionalmente spettanti all'ente pubblico, non vi è invece spazio per il radicamento della giurisdizione contabile ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori o ad altri soggetti investiti di cariche sociali la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio».

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