Rimpatrio del genitore extra UE e cittadinanza del minore europeo

La Redazione
16 Luglio 2026

La CGUE, nella causa C‑26/25, rafforza la tutela del familiare di cittadino UE mai circolato, imponendo un previo esame concreto della vita familiare e dell’interesse del minore, anche in presenza di ragioni di sicurezza nazionale. Vieta decisioni fondate su pareri segreti non motivati e ribadisce primato ed effettività del diritto UE. 

Il caso riguarda un cittadino di paese terzo, stabilmente residente in Ungheria dal 2005, convivente con partner ungherese e padre di due figli minori cittadini ungheresi, titolare di responsabilità genitoriale e coinvolto nella cura quotidiana dei minori. La decisione di rimpatrio e il divieto di ingresso decennale erano stati adottati sulla base di pareri dell’autorità di sicurezza nazionale, integralmente classificati e privi di motivazione accessibile, cui l’autorità per gli stranieri era vincolata senza alcuna valutazione individuale ulteriore.

La Corte, anzitutto, chiarisce la portata dell’art. 20 TFUE: quando sussiste un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione (specie minore) e il familiare di paese terzo, il diritto di soggiorno derivato sorge direttamente dal diritto primario e rende inapplicabile la direttiva rimpatri, poiché il soggiorno non è più “irregolare”. Le autorità nazionali non possono adottare un rimpatrio senza aver previamente verificato, anche d’ufficio se conoscono i legami familiari, se l’allontanamento costringerebbe di fatto il cittadino UE a lasciare il territorio dell’Unione.

In parallelo, la Corte valorizza l’art. 5 della direttiva 2008/115 e gli artt. 7 e 24 della Carta: il rimpatrio del genitore di un minore impone una valutazione generale e approfondita dell’interesse superiore del minore e della vita familiare, da svolgersi “caso per caso” e nel rispetto del principio di proporzionalità.

Sul versante procedurale, la Corte censura il sistema ungherese in più punti:

  • è contrario al diritto UE impedire al giudice di considerare l’art. 20 TFUE se invocato per la prima volta in giudizio o se i fatti rilevanti emergono solo in quella sede, ovvero se vi è stata una precedente decisione di diniego del soggiorno; il giudice deve poter tener conto della situazione familiare come si presenta al momento del proprio esame.
  • sono incompatibili con gli artt. 12 e 13 della direttiva 2008/115 e con l’art. 47 della Carta prassi che escludono la comunicazione all’interessato almeno del “contenuto essenziale” dei motivi posti a fondamento del rimpatrio e del divieto d’ingresso, anche quando si tratti di informazioni classificate.

La Corte ammette che, in casi eccezionali, la sicurezza nazionale possa giustificare il mancato accesso integrale agli atti, ma il giudice deve poter controllare la legittimità della segretazione e trarne le conseguenze in caso di mancata comunicazione anche del contenuto essenziale.

Infine, la Corte ribadisce la portata del principio di primato: è contrario al diritto UE un sistema che obbliga i giudici di grado inferiore a seguire interpretazioni della Corte suprema nazionale non conformi al diritto dell’Unione, senza possibilità di discostarsene alla luce della giurisprudenza della CGUE.