Rimpatrio del genitore extra UE e cittadinanza del minore europeo
16 Luglio 2026
Il caso riguarda un cittadino di paese terzo, stabilmente residente in Ungheria dal 2005, convivente con partner ungherese e padre di due figli minori cittadini ungheresi, titolare di responsabilità genitoriale e coinvolto nella cura quotidiana dei minori. La decisione di rimpatrio e il divieto di ingresso decennale erano stati adottati sulla base di pareri dell’autorità di sicurezza nazionale, integralmente classificati e privi di motivazione accessibile, cui l’autorità per gli stranieri era vincolata senza alcuna valutazione individuale ulteriore. La Corte, anzitutto, chiarisce la portata dell’art. 20 TFUE: quando sussiste un rapporto di dipendenza tra il cittadino dell’Unione (specie minore) e il familiare di paese terzo, il diritto di soggiorno derivato sorge direttamente dal diritto primario e rende inapplicabile la direttiva rimpatri, poiché il soggiorno non è più “irregolare”. Le autorità nazionali non possono adottare un rimpatrio senza aver previamente verificato, anche d’ufficio se conoscono i legami familiari, se l’allontanamento costringerebbe di fatto il cittadino UE a lasciare il territorio dell’Unione. In parallelo, la Corte valorizza l’art. 5 della direttiva 2008/115 e gli artt. 7 e 24 della Carta: il rimpatrio del genitore di un minore impone una valutazione generale e approfondita dell’interesse superiore del minore e della vita familiare, da svolgersi “caso per caso” e nel rispetto del principio di proporzionalità. Sul versante procedurale, la Corte censura il sistema ungherese in più punti:
La Corte ammette che, in casi eccezionali, la sicurezza nazionale possa giustificare il mancato accesso integrale agli atti, ma il giudice deve poter controllare la legittimità della segretazione e trarne le conseguenze in caso di mancata comunicazione anche del contenuto essenziale. Infine, la Corte ribadisce la portata del principio di primato: è contrario al diritto UE un sistema che obbliga i giudici di grado inferiore a seguire interpretazioni della Corte suprema nazionale non conformi al diritto dell’Unione, senza possibilità di discostarsene alla luce della giurisprudenza della CGUE. |