Massoneria e indagini parlamentari: la Grande Camera condanna l’Italia

La Redazione
21 Luglio 2026

La Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con sentenza del 7 luglio 2026 nella causa Grande Oriente d’Italia c. Italia (ric. n. 29550/17), ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione alla perquisizione dei locali dell’associazione massonica e al sequestro degli elenchi dei suoi iscritti, disposti dalla Commissione parlamentare antimafia ai sensi dell’art. 82 Cost. e della legge n. 87/2013. 

La vicenda trae origine dalla linea d’indagine aperta dalla Commissione sul fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nella massoneria in Sicilia e Calabria. A fronte del ripetuto rifiuto del Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia di consegnare gli elenchi degli iscritti – motivato con l’esigenza di tutelare la riservatezza e i dati personali dei membri – la Commissione ha adottato un decreto di perquisizione della sede dell’associazione (e delle pertinenze, inclusa l’abitazione del Gran Maestro) e di sequestro di documenti cartacei e informatici contenenti i nominativi e i dati di tutti i massoni delle logge siciliane e calabresi dal 1990 in poi, nonché la documentazione relativa alle logge sciolte o sospese. 

L’operazione, eseguita dalla Guardia di Finanza, ha comportato il sequestro e la copia di un ingente quantitativo di documenti e supporti digitali, con acquisizione dei dati personali di oltre 6.000 iscritti. Gli originali sono stati successivamente restituiti, ma le copie sono rimaste conservate negli archivi parlamentari, sotto regime di segretezza. 

La Corte, dopo aver respinto le eccezioni del Governo in ordine al mancato esaurimento dei rimedi interni, riconosce che l’ingerenza nel “domicilio” dell’associazione è avvenuta “conformemente alla legge”, valorizzando l’art. 82 Cost., la legge n. 87/2013 e la giurisprudenza costituzionale e di Cassazione che qualificano le commissioni d’inchiesta come organi parlamentari dotati di poteri investigativi paralleli a quelli dell’autorità giudiziaria, ma di natura politica e non giurisdizionale. 

Il fulcro della decisione riguarda la “necessità in una società democratica” dell’ingerenza. La Grande Camera riconosce il rilievo degli scopi perseguiti (lotta alla criminalità organizzata, tutela delle istituzioni democratiche, prevenzione dei reati) e l’ampio margine di apprezzamento statale nell’assetto delle commissioni d’inchiesta. Tuttavia, sottolinea che tale margine si restringe quando le commissioni esercitano poteri coercitivi incidenti direttamente sui diritti convenzionali di terzi. 

Nel caso concreto, la Corte evidenzia: l’estrema ampiezza oggettiva e temporale del decreto di perquisizione e sequestro; la discrezionalità molto estesa della Commissione nell’individuare oggetto e modalità delle operazioni; la durata potenzialmente illimitata della conservazione delle copie dei documenti sequestrati; soprattutto, l’assenza di un qualsiasi meccanismo di controllo ex ante o di riesame ex post – giurisdizionale o anche interno-parlamentare imparziale – idoneo a fungere da garanzia contro abusi e arbitrarietà. 

Pur lasciando agli Stati la scelta dell’organo competente (giudice o organo parlamentare imparziale), la Corte afferma la “nuova regola applicabile”: quando commissioni parlamentari esercitano poteri di perquisizione e sequestro verso terzi, devono essere previste garanzie procedurali sufficienti, sotto forma di controllo preventivo o successivo, per rendere l’ingerenza compatibile con lo Stato di diritto. In mancanza, l’ingerenza non può dirsi necessaria in una società democratica. 

Da ciò consegue l’accertamento della violazione dell’art. 8 CEDU e la condanna dell’Italia al pagamento di 9.600 euro per danno non patrimoniale e 5.344 euro per spese.