Domanda di mediazione e decorso del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo

La Redazione
16 Luglio 2026

La proposizione di una domanda di mediazione non sospende né interrompe il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

La disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, trova applicazione, come da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 320/2021), esclusivamente con riferimento alle decadenze di diritto sostanziale (quali, a titolo esemplificativo, quelle previste in materia di impugnazione di delibere condominiali o societarie).

Al contrario, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo riveste natura squisitamente processuale e, in quanto tale, non può essere derogato, sospeso o interrotto da attività stragiudiziali delle parti, essendo per le stesse indisponibile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (come la sospensione feriale o la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.), tra i quali non rientra l'avvio della mediazione (cfr., Cassazione Civile, Sez. III, 10 giugno 2024, n. 16120).

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