Domanda di mediazione e decorso del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo
16 Luglio 2026
La disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010, trova applicazione, come da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 320/2021), esclusivamente con riferimento alle decadenze di diritto sostanziale (quali, a titolo esemplificativo, quelle previste in materia di impugnazione di delibere condominiali o societarie). Al contrario, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo riveste natura squisitamente processuale e, in quanto tale, non può essere derogato, sospeso o interrotto da attività stragiudiziali delle parti, essendo per le stesse indisponibile, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (come la sospensione feriale o la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.), tra i quali non rientra l'avvio della mediazione (cfr., Cassazione Civile, Sez. III, 10 giugno 2024, n. 16120). |