Abuso della maggioranza e distribuzione degli utili nelle società di capitali

16 Luglio 2026

Il contributo si propone di indagare i limiti cui è assoggettata la discrezionalità assembleare nella destinazione degli utili nelle società di capitali, ricostruendo il rapporto tra aspettativa al dividendo del socio di minoranza e l’interesse della società, con particolare riguardo agli indici sintomatici dell’abuso della maggioranza.

Premessa

La distribuzione degli utili costituisce un momento centrale della vita societaria, in quanto corrispondente alla finalità stessa del contratto di società, definito dall’art. 2247 cod. civ. come il contratto con il quale «due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili».

Nelle società di capitali, tuttavia, tale finalità non si traduce in un diritto immediato e incondizionato del socio alla percezione periodica del dividendo, che sussiste solo se e nella misura in cui l’assemblea ne deliberi la distribuzione.

Senonché, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’assemblea dei soci nella destinazione del risultato d’esercizio incontra un limite nei princìpi di buona fede e correttezza: le decisioni di accantonare utili, di distribuirli in misura meramente simbolica o, al contrario, di procedere a distribuzioni eccessive possono integrare abuso della maggioranza, quando risultino prive di un’apprezzabile giustificazione sociale e siano ispirate al perseguimento di un interesse personale della maggioranza, lesivo dei diritti patrimoniali dei soci di minoranza.

La politica degli utili e il possibile conflitto tra maggioranza e minoranza

La determinazione delle politiche di destinazione degli utili costituisce uno dei momenti in cui più frequentemente emerge il conflitto tra gli interessi dei diversi soci, confrontandosi, in tale ambito, l’interesse della società a trattenere risorse per esigenze di investimento, ristrutturazione e patrimonializzazione e l’interesse dei soci a conseguire una remunerazione del capitale investito.

Come autorevolmente sottolineato dalla dottrina, la partecipazione sociale presenta una duplice dimensione: corporativa e patrimoniale. L’aspetto corporativo si pone come strumentale alla realizzazione delle finalità patrimoniali e si esprime, anzitutto, nel diritto di voto; l’aspetto patrimoniale inerisce alla causa del contratto sociale e trova la propria manifestazione principale nella partecipazione agli utili e nella liquidazione della quota (Abriani, I conferimenti, in Abriani - Ambrosini - Cagnasso - Montalenti, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da Cottino, IV, 1, Padova, 2010, 123).

In questa prospettiva, la redditività della partecipazione - unitamente all’accrescimento del suo valore patrimoniale - costituisce l’obiettivo primario dell’investimento del socio, pur dipendendo dai risultati economici conseguiti dalla società e dalle scelte che la stessa compie.

Il soddisfacimento di tale interesse è il risultato di equilibri complessi, che possono giustificare la temporanea limitazione o il differimento: ciò non esclude, tuttavia, che, in una prospettiva più ampia, possa riconoscersi nella partecipazione sociale una naturale vocazione alla redditività, intesa non come diritto alla periodica distribuzione degli utili, bensì come diritto alla remunerazione del capitale investito (Postiglione, Riflessioni critiche sulla diffusa prassi di rinviare la distribuzione degli utili di esercizio, in Soc., 2, 2014, 156).

Così, nell’interesse sociale — inteso come insieme degli interessi comuni ai soci — sono stati ricompresi non solo la produzione del lucro e la massimizzazione del profitto sociale, ossia del valore complessivo delle azioni o delle quote, ma anche la distribuzione dell’utile (Cass. 29 settembre 2020, n. 20625, in Soc., 2020, 11, 1292; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, in Soc., 2006, 5, 579).

Nondimeno, come già anticipato, l’orientamento prevalente esclude - nelle società di capitali - la configurabilità di un diritto soggettivo del socio alla percezione periodica degli utili, poiché la distribuzione presuppone l’assunzione di una specifica deliberazione assembleare (Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23676, in Giur. it., 2015, 1, 34; App. Milano 16 febbraio 2026, n. 465, in Banca Dati di Merito; Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, in Banca Dati di Merito).

In sede di approvazione del bilancio, infatti, rientra nella piena discrezionalità dell’assemblea individuare la destinazione più opportuna del risultato di esercizio, purché la decisione sia assunta nel rispetto delle previsioni statutarie e delle norme di legge e, in particolare, dell’art. 2433 c.c. per le società per azioni e dell’art. 2478-bis c.c. per le società a responsabilità limitata (Cass. 26 dicembre 2025, n. 34221, in DeJure; Cass. 29 gennaio 2008, n. 2020, in Vita not., 2009; Trib. Venezia 3 febbraio 2026, n. 856, in Banca Dati di Merito).

Sino a quando non intervenga una delibera assembleare che ne disponga la distribuzione ai soci, gli utili di esercizio restano acquisiti al patrimonio sociale: prima di tale momento, in capo al socio è riconosciuta solo un’aspettativa di fatto giuridicamente rilevante, destinata peraltro a confrontarsi con l’esigenza di dotare la società di mezzi autonomi per lo svolgimento della propria attività (Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, cit.).

Peraltro, l’assenza di un diritto soggettivo all’annuale conseguimento degli utili non esclude che il socio possa verificare se le ragioni poste a fondamento della compressione della propria aspirazione al vantaggio patrimoniale siano effettivamente compatibili con il contratto sociale e con l’attività economica esercitata dalla società (Abriani, Sub art. 2350, in Commentario, a cura di Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004, 295).

In tale quadro, si è osservato che la reiterata esclusione della distribuzione degli utili di esercizio rischia di frustrare le ragioni economiche connesse alla partecipazione sociale, sino a incidere sulla causa stessa del contratto sociale (oltre che dall’art. 2247 c.c., indici del rilievo essenziale della distribuzione degli utili emergono positivamente dall’art. 2265 c.c., che sanziona con la nullità il patto leonino, dall’art. 2433 c.c., che condiziona la distribuzione degli utili all’approvazione del bilancio di esercizio e dunque ad un’adunanza obbligatoriamente convocata con cadenza annuale, e dall’art. 2350 c.c., che attribuisce a ciascuna azione il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti).

In ragione di ciò, si è ritenuto che la distribuzione degli utili possa essere oggetto di limitazioni statutarie, ma non possa essere esclusa in via definitiva (Cass. 12 aprile 2005, n. 7536, in Riv. Not., 2006; in dottrina, Genghini - Simonetti, Le società di capitali e le cooperative, I, II ed. Manuali notarili, a cura di Genghini, III, Padova, 2015, 677).

Il perimetro dell’abuso della maggioranza

Può dirsi ormai consolidata, in ambito societario, l’elaborazione giurisprudenziale dell’abuso del potere maggioritario, che costituisce una delle più significative applicazioni del principio di buona fede e correttezza (Ferri, Diritto agli utili e diritto al dividendo, in Riv. dir. comm., 1963, 409 ss.; Jaeger, L’interesse sociale, Milano, 1964, 194; Angelici, La Società per azioni, I, Principi e problemi, in Trattato Cicu-Messineo, Milano, 2012, 112).

L’istituto postula la ricostruzione del fenomeno societario in termini contrattualistici, che vincola i soci al rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza ex artt. 1175e 1375 c.c. nei loro rapporti reciproci: in questa prospettiva, il contratto sociale - quale contratto associativo diretto all’esercizio in comune di un’attività a scopo di lucro - impone ai soci specifici doveri di collaborazione, che rilevano anche con riguardo alle deliberazioni assembleari (così già la fondamentale Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in Vita Not., 1996, 919; nella recente giurisprudenza di merito, Trib. Venezia 29 dicembre 2025, n. 6248, in Banca Dati di Merito).

Dal momento che la maggioranza dei soci è libera di perseguire ogni interesse che sia collimante con il contratto di società, l’abuso si configura, per definizione, quando la deliberazione - pur assunta nel rispetto delle norme di legge e delle clausole statutarie - sia espressione di un esercizio distorto del diritto di voto, orientato al perseguimento di interessi non meritevoli di tutela.

Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, l’esercizio del diritto di voto da parte della maggioranza può assumere carattere abusivo in due ipotesi alternative, ricorrenti qualora la deliberazione:

  • non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale; ovvero
  • sia il risultato di uno specifico intento dei soci di maggioranza di provocare un pregiudizio ai diritti di partecipazione o agli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza “uti singuli” (ex plurimis, Cass. 14 febbraio 2024, n. 4034, in Giust. civ., 2024; Cass. 29 settembre 2020, n. 20625, cit.; Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361, in Soc., 2011, 3, 345; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, cit.; nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano 4 maggio 2026, n. 3645, Trib. Roma 1° aprile 2026, n. 5031, Trib. Milano 19 gennaio 2026, n. 420, Trib. Venezia 29 dicembre 2025, n. 6248, Trib. Roma 29 dicembre 2022, n. 19179, tutte in Banca Dati di Merito).

L’abuso ricorre certamente nell’ipotesi in cui il socio di maggioranza eserciti il proprio voto all’esclusivo scopo di causare un danno al socio di minoranza, indipendentemente dal fatto che quel danno determini o meno per il primo un contestuale vantaggio: ciò che rileva, infatti, è il pregiudizio privo di una giustificazione apprezzabile sul piano societario, non potendo il vantaggio eventualmente conseguito dalla maggioranza fungere da esimente (Trib. Milano 22 gennaio 2015, n. 45749, in DeJure; Trib. Milano 7 gennaio 2025, n. 91, in Banca Dati di Merito).

Per contro, l’abuso è configurabile soltanto quando la deliberazione risulti contraria o comunque indifferente rispetto all’interesse sociale, posto che la presenza di una concreta e apprezzabile giustificazione riconducibile a tale interesse preclude la configurabilità dell’abuso (Trib. Milano 31 gennaio 2022, n. 804, in IUS Societario, 2022; App. Roma 3 settembre 2021, n. 5803, in Banca Dati di Merito).

La verifica dell’abuso deve essere condotta alla luce del contesto giuridico, economico e societario esistente al momento dell’adozione della delibera impugnata, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto (Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, cit.). Tale valutazione non può tradursi in un sindacato sull’opportunità della scelta assembleare, poiché il principio di buona fede opera quale limite esterno all’esercizio del diritto di voto, impedendone soltanto l’uso distorto, emulativo o comunque contrario all’interesse sociale (Cass. 29 settembre 2020, n. 20625, cit.; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387, cit.; Trib. Catania 2 aprile 2026, n. 1620, in Banca Dati di Merito; Trib. Roma 1° aprile 2026, n. 5031, cit.; App. Milano 16 febbraio 2026, n. 465, cit.).

Sul piano dei rimedi, l’abuso della maggioranza è causa di annullamento della deliberazione assembleare ex art. 2377 c.c. (ferma la possibilità, meno frequentemente azionata nella prassi, di far valere la responsabilità risarcitoria del socio abusante: Trib. Milano 28 settembre 2006, n. 10550, in Giur. it., 2007, 387, richiamata di recente da Cass. 2 luglio 2021, n. 18770, in DeJure).

L’onere di provare l’abuso grava sul socio di minoranza che assume l’illegittimità della deliberazione: questi deve provare l’assenza di un apprezzabile interesse sociale, nonché la finalizzazione della decisione alla lesione intenzionale della minoranza (Trib. Catania 2 aprile 2026, n. 1620, cit.; Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, cit.). Tale prova può essere fornita anche attraverso elementi indiziari specifici e concreti - quali, ad esempio, la mancanza di motivazione, il vantaggio esclusivo perseguito dal socio di maggioranza, l’assenza di vantaggio o il danno alla società - e può essere desunta anche da comportamenti successivi all’adozione della delibera, idonei a rivelarne ex post la finalità abusiva (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1361, cit.; App. Milano 23 novembre 2023, n. 3319, in Banca Dati di Merito; Trib. Milano 22 gennaio 2015, cit.).

La mancata distribuzione degli utili tra fisiologia e abuso

Come già evidenziato, la decisione assembleare di non distribuire gli utili non può essere ritenuta, di per sé, illegittima: in termini tendenziali, la giurisprudenza riconosce un’ampia discrezionalità nella destinazione del risultato d’esercizio e adotta, pertanto, una sostanziale prudenza nel sindacato su tali scelte (Nuzzo, L'abuso della minoranza. Potere, responsabilità e danno nell'esercizio del voto, Torino, Giappichelli, 2003, 181; Guerrera, Abuso del voto e controllo di correttezza sul procedimento deliberativo assembleare, in Riv. soc., 2002, 233).

La mancata distribuzione può, infatti, rispondere a legittime esigenze di autofinanziamento, prudenza gestionale o rafforzamento patrimoniale della società, al fine di preservare risorse necessarie per investimenti, ristrutturazioni o operazioni societarie o più in generale per assicurare liquidità e stabilità finanziaria all’impresa. A ciò si aggiunga che l’accantonamento a riserva incrementa il patrimonio netto della società e, almeno in linea di principio, si riflette anche sul valore delle partecipazioni sociali, comprese quelle dei soci di minoranza.

Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che la delibera che dispone l’accantonamento degli utili non richieda una specifica o dettagliata motivazione. La giustificazione della scelta è normalmente rinvenibile nella finalità di rafforzamento patrimoniale o di investimento, che si presume coerente con l’interesse sociale (Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, cit.).

Ciò non esclude, come già osservato, che anche una deliberazione formalmente rispettosa delle disposizioni di legge e di statuto possa essere sindacata ove emerga manifestamente una manovra della maggioranza diretta a procurarsi una posizione di vantaggio in danno di altri soci, con conseguente lesione della legittima aspettativa alla remunerazione del proprio investimento (Cass. 29 gennaio 2008, n. 2020, cit.; in dottrina, Angelici, Le società per azioni, I, Principi e problemi, in Trattato di dir. civ. e comm., già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, Giuffrè, 2012, 469). Anche il contemperamento tra l’interesse della società all’autofinanziamento e l’interesse dei soci alla remunerazione periodica dell’investimento, pur rimesso alla valutazione assembleare, deve infatti avvenire secondo soluzioni rispettose del principio di correttezza (Ferri, Diritto agli utili e diritto al dividendo, in Riv. dir. comm., 1963, I, 414; Preite, La destinazione dei risultati nei contratti associativi, Milano, 1988; Abriani, Partecipazione azionaria, categorie e strumenti finanziari, in Abriani - Ambrosini - Cagnasso - Montalenti, Le società per azioni, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, IV, 1, Padova, 2010, 261). Ne consegue che la delibera di mancata distribuzione può essere annullata qualora risulti dimostrato - anche in via presuntiva - che la maggioranza abbia fatto un uso distorto del potere discrezionale ad essa riconosciuto, perseguendo un interesse extrasociale e sacrificando ingiustificatamente le posizioni individuali dei soci di minoranza.

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato diversi indici sintomatici dell’abusività della scelta di non distribuire gli utili, i quali devono essere valutati nel loro complesso alla luce delle circostanze del caso concreto.

Un primo indice è rappresentato dalla incoerenza e dalla incongruità delle ragioni poste a fondamento dell’accantonamento, ove effettivamente espresse nel corso dell’assemblea (Trib. Milano 21 giugno 2021, n. 5362, in DeJure): in concreto, pur dichiarando di non voler sindacare il merito delle scelte imprenditoriali, la giurisprudenza tende comunque a verificare che le ragioni prospettate non siano incongruenti, generiche o pretestuose (Simionato, Abuso di maggioranza, in Le Società, 12, 2023, 1409; Scano, La motivazione delle decisioni nelle società di capitali, Milano, Giuffrè, 2018, 250). Così, anche la mancanza di una reale motivazione può concorrere, unitamente ad altri elementi, ad integrare un indice dell’abuso di potere (Trib. Milano, 1° settembre 2015, in Giur. it., 2016, 115).

Peraltro, è stato escluso che le ragioni della delibera possano essere integrate successivamente in sede giudiziale, dovendo la validità della decisione essere valutata alla luce delle motivazioni indicate al momento della sua adozione (Trib. Torino 15 febbraio 2019, n. 691, in DeJure).

Un secondo indice è costituito dalla sistematicità dell’accantonamento, specie in presenza di risultati economici positivi, che impedisca per più esercizi ai soci di ottenere una remunerazione del capitale investito (Trib. Venezia 29 dicembre 2025, n. 6248, cit.; Trib. Milano 24 marzo 2021, n. 2488, in Banca Dati di Merito; in dottrina, Simionato, Abuso di maggioranza, cit., 1409).

Inoltre, può assumere rilievo il contesto di conflittualità tra i soci nel quale la mancata distribuzione si inserisce (Trib. Milano 24 marzo 2021, n. 2488, cit.; Trib. Milano, 28 maggio 2007, in Giur. it., 2008, I, 130), così come l’anomalia della politica distributiva rispetto agli esercizi precedenti (pur dovendosi escludere che una diversa politica dei dividendi, riferita a singoli esercizi, possa da sola integrare abuso: Trib. Torino 19 aprile 2017, n. 2100, in giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Torino 15 febbraio 2019, n. 691, cit.).

Potrebbero rilevare, inoltre, la consistenza degli utili distribuibili, il grado di patrimonializzazione della società e l’effettiva utilità dell’accantonamento rispetto alle finalità dichiarate: in particolare, l’abuso potrebbe essere configurabile nelle ipotesi in cui l’importo destinato a riserva risulti inadeguato o comunque irrilevante rispetto alle esigenze dichiarate, ovvero quando la società presenti già un livello di patrimonializzazione tale da rendere non plausibile l’esigenza di ulteriore finanziamento (Trib. Milano, 24 marzo 2021, n. 2488, cit.; Trib. Milano, 22 aprile 1993, in Dir. fall., 1994, II, 134).

Particolare attenzione merita, poi, l’ipotesi in cui i soci di maggioranza rivestano anche cariche gestorie: in tali casi, la mancata distribuzione dei dividendi può assumere una valenza abusiva quando si accompagni all’attribuzione di compensi agli amministratori attraverso i quali questi ultimi beneficino comunque dei risultati positivi della gestione (Trib. Torino, 15 febbraio 2019, n. 691, cit.). Il compenso gestorio può assumere rilievo sintomatico dell’abuso quando, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionato, non giustificato dall’attività svolta e inserito in un più ampio contesto volto a drenare selettivamente valore in favore della maggioranza in danno della minoranza, che viene privata sia del dividendo sia dell’incremento di valore della propria quota (App. Ancona 22 maggio 2025, n. 742, in Banca Dati di Merito; Trib. Vicenza 12 maggio 2020, in IUS Societario, 15 settembre 2020). Altre forme di estrazione occulta possono includere consulenze ingiustificate a parti correlate, assunzioni di familiari senza effettive mansioni o l’uso privato di beni sociali.

Ancora, può assumere rilievo anche l’incidenza concreta della mancata distribuzione sulla posizione del socio di minoranza, specie quando quest’ultimo subisca la privazione di risorse che costituiscano l’unica o, comunque, l’indispensabile fonte di sostentamento (Trib. Venezia 30 dicembre 2025, n. 6259, cit.).

Per converso, l’abuso deve essere escluso quando la scelta di destinare l’utile a riserva trovi riscontro in elementi oggettivi, quali esigenze di investimento e di sviluppo nel lungo periodo, necessità di ammodernamento delle strutture e manutenzioni straordinarie, deterioramento della posizione finanziaria, riduzione della liquidità, esigenza di limitare il ricorso al credito, esigenze di prudenza gestionale in contesti di crisi economica o incertezza di mercato, vincoli derivanti da rapporti di finanziamento o, più in generale, ragioni connesse alla tutela dell’equilibrio economico e della continuità aziendale (Trib. Venezia 29 dicembre 2025, n. 6248, cit.; Trib. Milano 9 marzo 2024, n. 2697, in Banca Dati di Merito).

In tali casi, la mancata distribuzione non solo non assume carattere abusivo, ma può rappresentare la scelta che amministratori e soci sono tenuti a compiere nell’interesse della società (Trib. Venezia 3 febbraio 2026, n. 856, cit.).

La distribuzione eccessiva di utili (o di riserve)

Sebbene la casistica giurisprudenziale si sia concentrata prevalentemente sull’ipotesi della sistematica mancata distribuzione degli utili, quale possibile strumento per “sfiancare” la minoranza, i medesimi principi possono essere applicati, in termini speculari, anche alle deliberazioni di distribuzione eccessiva di utili (o di riserve), quando esse siano dirette al perseguimento di finalità extrasociali.

A tal proposito, occorre considerare che la realizzazione dell’utile sul piano giuridico-contabile non implica necessariamente la sua corrispondente “manifestazione finanziaria”: all’importo degli utili di periodo (o delle riserve disponibili), infatti, non corrisponde sempre un’equivalente “eccedenza” di liquidità immediatamente distribuibile, ben potendo accadere, al contrario, che una distribuzione formalmente consentita sul piano contabile determini un depauperamento finanziario della società, compromettendone la solvibilità o la capacità di far fronte alle esigenze dell’attività di impresa (Strampelli, art. 2433, in Le società per azioni, diretto da Abbadessa - Portale, I, Giuffrè, Milano, 2016, 2394; Cass. 1° giugno 2021, n. 15276, in Soc., 2021, 12, 1343, che stigmatizza la scelta del socio di maggioranza di mantenere l’attività di impresa in perdita oltre ogni ragionevole durata consentita dalle condizioni aziendali o di mercato; arg. a contrario da Trib. Milano 7 gennaio 2025, n. 91, cit., che ha escluso l’invalidità di una delibera di distribuzione dell’intera riserva da sovrapprezzo quote in ragione della previsione di cautele volte a preservare un livello minimo di patrimonio netto).

In questa prospettiva, una deliberazione ben potrebbe assumere rilievo abusivo quando, in assenza di un’apprezzabile giustificazione nell’interesse sociale, sia idonea a pregiudicare elementi essenziali dell’equilibrio societario, quali:

  • la patrimonializzazione e la liquidità, ove la distribuzione riduca la capacità di far fronte agli impegni correnti, di fronteggiare eventuali crisi di mercato o di preservare condizioni favorevoli di accesso al credito;
  • la continuità aziendale, qualora la distribuzione sottragga risorse necessarie al regolare svolgimento del ciclo operativo e alla conservazione dell’equilibrio economico-finanziario dell’impresa;
  • la capacità di investimento e di sviluppo, quando siano destinate a dividendo risorse che avrebbero dovuto essere conservate per finanziare programmi di investimento, innovazione, ristrutturazione o espansione, con pregiudizio per la crescita futura e la competitività della società (Picciau, Decisioni in ordine alla distribuzione dell’utile e abuso della maggioranza, in Giur. comm., 4, 2024, 868).

Un esempio tipico è quello della società controllante che impone alla controllata la distribuzione di utili e riserve disponibili per “fare cassa”, lasciando la società controllata priva delle risorse necessarie per operare e investire.

In tale ipotesi, al ricorrere dei presupposti dell’attività di direzione e coordinamento e del fatto che la decisione sia influenzata da tale attività, l’art. 2497-ter c.c. impone un obbligo di motivazione analitica, con specifica indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso sulla scelta; la violazione dei princìpi di corretta gestione può inoltre fondare la responsabilità della controllante ai sensi dell’art. 2497 c.c.

In senso contrario, si è tuttavia valorizzato l’orientamento per cui l’interesse sociale non si esaurisce nell’accrescimento del patrimonio sociale, ma comprende anche la remunerazione dell’investimento dei soci: da tale premessa, si è tratta la conclusione che la distribuzione degli utili non potrebbe comunque integrare abuso della maggioranza, giacché la percezione del dividendo soddisfa un interesse comune alla compagine sociale e produce effetti proporzionali rispetto alle partecipazioni detenute (Preite, Abuso di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo - Portale, 3, Torino, Utet, 1993, 178).

Resta invece distinto, e meritevole di autonoma trattazione, il tema dell’eventuale configurabilità di un obbligo in capo agli amministratori di non dare esecuzione a deliberazioni di distribuzioni che, pur formalmente conformi alla legge, risultino lesive della solvibilità della società.

In conclusione

In definitiva, nella materia della destinazione degli utili - forse ancor più che in altre ipotesi di abuso della maggioranza - la prova gravante sul socio che impugna la deliberazione assembleare si presenta tutt’altro che agevole, anche in ragione dell’ampia discrezionalità tendenzialmente riconosciuta all’assemblea.

Tale discrezionalità incide anche sul piano rimediale, in cui la tutela del socio di minoranza incontra limiti significativi.

Il rimedio principale resta l’annullamento della deliberazione abusiva: tuttavia, l’annullamento non consente comunque al giudice di condannare la società al pagamento di somme a titolo di dividendo in favore del socio impugnante, essendo pacificamente preclusa la sostituzione giudiziale nelle scelte istituzionalmente spettanti all’assemblea dei soci, alla quale sola compete la valutazione dell’opportunità della distribuzione in relazione all’interesse sociale (Cass., 17 luglio 2007, n. 15942, in Soc., 2007, 12, 1460).

Non meno problematica appare l’azione risarcitoria nei confronti del socio abusante, soprattutto sotto il profilo dell’individuazione e della quantificazione del danno: nel caso di mancata distribuzione, infatti, il valore non distribuito resta - almeno in linea di principio - nel patrimonio sociale e si riflette sul valore delle partecipazioni di tutti i soci; nell’ipotesi opposta di distribuzione eccessiva, tutti i soci ricevono un vantaggio patrimoniale immediato.

Sembra inoltre doversi escludere che la reiterata decisione dell’assemblea di non procedere alla distribuzione degli utili integri di per sé una causa di recesso (sul punto, Postiglione, Riflessioni critiche sulla diffusa prassi di rinviare la distribuzione degli utili di esercizio, cit., 156, che esclude anche la possibilità di sostenere che l’impossibilità del socio di ottenere gli utili determini nullità per impossibilità della causa stessa della partecipazione sociale, in ragione dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2332 c.c.; il recesso del socio, invece, è sicuramente consentito in caso di modifiche statutarie che limitino la distribuzione degli utili: Cass., 22 maggio 2019, n. 13845, in DeJure).

In ragione di quanto osservato, può dunque concludersi che la redditività della partecipazione è certamente connessa alla causa lucrativa del contratto sociale, ma la tutela del socio di minoranza resta affidata al controllo sull’esercizio corretto della discrezionalità assembleare, regolata dal principio maggioritario e sindacabile solo quando il voto sia utilizzato in modo abusivo, emulativo o comunque incompatibile con l’interesse sociale.

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