TUN e Cassazione n. 8630/2026: verso un nuovo equilibrio nella liquidazione del danno alla persona

21 Luglio 2026

Lo scritto offre una lettura sistematica della sentenza Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2026, n. 8630, che attribuisce alla Tabella Unica Nazionale (TUN) una funzione pervasiva nella liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, ben oltre il ristretto ambito applicativo delineato dal d.P.R. 12/2025. L’analisi - che sintetizza i lavori del convegno “TUN e Tabelle di Milano: verso un nuovo equilibrio nella liquidazione del danno alla persona” tenutosi presso il Tribunale di Nola il 16 giugno 2026, sotto l’egida della Presidenza della Prima Sezione Civile e della Camera Civile del Tribunale di Nola, col patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - mette a fuoco il passaggio da un modello di “equità giurisprudenziale” centrato sulle Tabelle di Milano a un modello di “equità legale” fortemente ancorato alla TUN. 

Vengono esaminate le ricadute sistematiche della decisione, le tensioni con i principi di legalità ed eguaglianza, le criticità matematiche della curva risarcitoria TUN, nonché il ruolo residuo - ma non recessivo - delle Tabelle milanesi nella prospettiva di un bilanciamento tra uniformità, personalizzazione e tutela effettiva del danneggiato. Il saggio ricostruisce il passaggio da un modello di “equità giurisprudenziale” - storicamente incentrato sulle Tabelle di Milano - a un modello di “equità legale” fortemente ancorato alla TUN, intesa quale parametro equitativo privilegiato anche per fattispecie non espressamente disciplinate

Genesi, struttura e ambito applicativo della TUN

La Tabella Unica Nazionale (TUN) affonda le proprie radici nella lunga stagione di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia di danno non patrimoniale, segnata dalla progressiva emersione del danno biologico quale voce autonoma e dalla ricerca di criteri di liquidazione idonei a garantire, al contempo, uniformità e adeguata personalizzazione. Per anni, le Tabelle di Milano hanno rappresentato il principale punto di riferimento per la liquidazione del danno da lesione del bene salute, grazie alla loro capacità di coniugare un impianto tecnico-matematico coerente con l’esigenza di adattare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto. Tale centralità, tuttavia, si è sempre collocata in un ambito para-normativo, fondato sull’autorevolezza della giurisprudenza di merito e di legittimità, ma privo di un formale riconoscimento legislativo.

Con il d.P.R. 12/2025 il legislatore delegato compie un salto di qualità, introducendo una tabella normativa per il danno non patrimoniale da lesione del bene salute (c.d. TUN), costruita su base medico-legale e strutturata secondo un sistema a punti che tiene conto dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità permanente. La TUN prevede valori economici crescenti per punto al crescere della menomazione, con una curva risarcitoria che incorpora precise scelte di politica legislativa e di bilanciamento tra esigenze di solidarietà sociale, sostenibilità del sistema assicurativo e tutela effettiva della persona. In tal modo, il legislatore mira a ridurre le disomogeneità territoriali, a rafforzare la prevedibilità dei risarcimenti e a contenere il contenzioso, offrendo agli operatori un parametro legale uniforme.

Sul piano formale, l’ambito applicativo della TUN è inizialmente circoscritto ai sinistri rientranti nel sistema della responsabilità civile automobilistica e della responsabilità sanitaria, con riferimento alle menomazioni di non lieve entità verificatesi dopo l’entrata in vigore del decreto. Tuttavia, già la dottrina più attenta aveva colto nella TUN un potenziale di espansione oltre tali confini, evidenziando come la scelta legislativa di tipizzare in via normativa il valore del punto di invalidità per il danno biologico non potesse non riverberarsi, quantomeno in via equitativa, su tutte le ipotesi di lesione del bene salute, indipendentemente dallo specifico titolo di responsabilità (v., amplius, D. Spera, “Responsabilità civile e danno alla persona”, Giuffrè Francis Lefebvre, 2025, pagg. 347 e ss.).

In questo contesto si inserisce il dibattito, poi raccolto dalla sentenza n. 8630/2026, sulla natura della TUN: da un lato, tabella speciale destinata a operare in un settore definito; dall’altro, espressione di un “nuovo canone legale” di valutazione del danno alla persona, suscettibile di fungere da parametro equitativo generale anche al di fuori del suo alveo normativo originario. La stessa struttura matematica della TUN - con la sua curva risarcitoria non sempre monotona e con possibili “flessi” in corrispondenza di alcune soglie di invalidità - ha alimentato un intenso confronto critico, in particolare laddove la comparazione con le Tabelle di Milano evidenzia, per determinate fasce di invalidità, valori inferiori a quelli giurisprudenziali consolidati, con possibili ricadute in termini di adeguatezza del ristoro.

La Cassazione n. 8630/2026: la TUN come parametro equitativo pervasivo nella liquidazione del danno non patrimoniale

La sentenza Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2026, n. 8630, rappresenta il punto di emersione di un contrasto latente sulla portata della TUN e sui suoi rapporti con le Tabelle di Milano. La Corte è chiamata a stabilire se la TUN debba ritenersi applicabile solo nei casi e nei limiti indicati dal d.P.R. 12/2025, ovvero se possa (e debba) fungere da parametro equitativo anche per fattispecie anteriori o estranee al perimetro testuale, e quale spazio residui, in tale scenario, alle tabelle giurisprudenziali milanesi.

La risposta della Suprema Corte si articola lungo due direttrici. In primo luogo, la Cassazione esclude che la TUN operi come norma retroattiva in senso tecnico, chiarendo che il decreto non contiene alcuna previsione che imponga la riliquidazione dei danni già definiti né la sua applicazione obbligatoria a fatti pregressi. Tuttavia, in secondo luogo, la Corte afferma che, una volta introdotta una tabella legale che esprime la valutazione normativa del legislatore circa il “giusto” valore del punto di invalidità per la lesione del bene salute, il giudice non può ignorarla nel giudizio equitativo, anche quando si trovi a decidere su fatti anteriori o non espressamente ricompresi nell’ambito oggettivo del d.P.R. 12/2025.

Ne discende che la TUN assume la veste di parametro equitativo privilegiato: il giudice di merito è tenuto a prenderla come base di partenza del proprio ragionamento liquidatorio e a motivare in modo rafforzato ogni eventuale scostamento, sia in aumento sia in diminuzione, rispetto ai valori tabellari.

La liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. viene così riletta non come ambito di discrezionalità illimitata, ma come spazio di concretizzazione di un parametro legale di giustizia sostanziale, che il legislatore può orientare attraverso strumenti tabellari, senza con ciò annullare la funzione del giudice, ma delimitandone l’arbitrio.

Sul piano dei rapporti con le Tabelle di Milano, la sentenza n. 8630/2026 opera un significativo riassetto: le tabelle milanesi non vengono esplicitamente disconosciute, ma arretrano a fonte sussidiaria e integrativa. Esse potranno essere utilizzate, secondo la Corte, nei casi in cui la TUN non offra un parametro adeguato (si pensi a voci di danno non coperte o a situazioni patologiche non tipizzate) o quando il giudice, nel rispetto dell’onere motivazionale, ritenga che il valore TUN non garantisca una riparazione congrua alla luce delle peculiarità del caso concreto. In tal senso, la decisione inaugura un modello di “equità guidata”, in cui il baricentro si sposta dall’elaborazione giurisprudenziale alla normazione tabellare, ma permane uno spazio - almeno teorico - per la personalizzazione e per il dialogo tra TUN e Tabelle di Milano.

TUN e tabelle: la gerarchia delle fonti messa alla prova dalla cassazione. criticità sistematiche, profili costituzionali e ruolo residuo delle tabelle di Milano

La lettura estensiva della TUN proposta dalla Cassazione ha suscitato un immediato ed articolato dibattito che ha messo in luce plurime criticità sistematiche e costituzionali.

Un primo aspetto rileva come l’elevazione della TUN a parametro equitativo privilegiato anche per fatti anteriori finisca per determinare una sorta di “retroattività di fatto”, idonea a incidere sui livelli risarcitori attesi dai danneggiati sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole (in particolare quello milanese). In numerose fasce di invalidità, infatti, la comparazione tra valori TUN e valori delle Tabelle di Milano evidenzia una tendenziale riduzione del quantum, con possibili ricadute sulla tutela dell’affidamento e sull’eguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. tra soggetti lesi in periodi diversi.

Un secondo profilo critico riguarda la trasformazione dell’equità in algoritmo: la TUN, nella misura in cui viene utilizzata come “default rule” per la liquidazione del danno non patrimoniale, rischia di cristallizzare in un numero il valore della persona lesa, riducendo gli spazi di effettiva personalizzazione e di considerazione delle componenti dinamico-relazionali e morali del danno. La stessa curva risarcitoria TUN presenta tratti non lineari e potenzialmente discriminatori, con salti e compressioni in corrispondenza di determinate soglie di invalidità che possono condurre, in concreto, a trattamenti non proporzionati rispetto alla gravità delle lesioni. In tale prospettiva, l’“EquiTUN” rischia di tradursi in una equità solo nominale, dominata da logiche di sostenibilità economica più che da criteri di integrale riparazione.

Ulteriori profili critici attengono al rapporto tra TUN e principio di legalità/irretroattività, nonché alla possibile interferenza con il sindacato di costituzionalità. Se è vero che la Corte esclude la retroattività formale della TUN, è altrettanto vero che l’imposizione di un parametro legale come criterio equitativo privilegiato anche per fatti anteriori può dar luogo a questioni di compatibilità con gli artt. 11 e 14 Preleggi, nonché con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella misura in cui si incide, a posteriori, sull’estensione del diritto al pieno risarcimento del danno alla persona.

In questo scenario, le Tabelle di Milano assumono un ruolo residuo, ma non recessivo. Esse continuano a costituire un fondamentale termine di raffronto per verificare la ragionevolezza e l’adeguatezza dei valori TUN, nonché uno strumento operativo per colmare le lacune del sistema legale e per supportare la motivazione del giudice quando ritenga necessario discostarsi in melius dai valori normativi. Nella prassi, appare realistico prevedere un uso combinato dei due strumenti: TUN come base legale-equitativa; Tabelle di Milano come benchmark critico e come serbatoio di soluzioni per i casi complessi (plurime menomazioni, danni esistenziali di particolare intensità, situazioni di vulnerabilità soggettiva) in cui il mero ricorso all’algoritmo TUN si rivelerebbe insufficiente a garantire una tutela effettiva.

Si evidenzia, inoltre, la delicata questione del tema della gerarchia delle fonti, sottolineando come l’avvento della TUN e la lettura offertane da Cass. 8630/2026 mettano sotto tensione alcuni snodi classici del sistema delle fonti in materia di responsabilità civile.

La TUN è, infatti, un atto normativo secondario - un regolamento governativo adottato nella forma del d.P.R. - che trae la propria legittimazione da una legge di delega e si colloca, nella scala gerarchica, al di sotto della legge ordinaria e, a fortiori, della Costituzione. In questo quadro, le Tabelle di Milano restano, per loro natura, un prodotto giurisprudenziale e quindi una fonte meramente “fatto-normativa”, priva di forza vincolante in senso stretto, ma dotata di forte capacità persuasiva e di consolidata efficacia pratica.

Ciò che occorre segnalare è il rischio che l’interpretazione “pervasiva” della TUN, accolta dalla Cassazione, finisca per alterare surrettiziamente questo equilibrio: un atto regolamentare - concepito per dare attuazione a un mandato legislativo circoscritto - viene proiettato, attraverso l’uso dell’equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., a parametro generale di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, anche oltre il perimetro materiale e temporale fissato dal legislatore delegante. In tal modo, la TUN rischia di assumere una funzione “para-legislativa”, incidendo in concreto sul contenuto del diritto al risarcimento del danno alla persona, con potenziali frizioni rispetto al principio di legalità, al canone di irretroattività e alla stessa riserva di legge in materia di diritti fondamentali.

Occorre evidenziare, peraltro, come il problema non sia solo di formale collocazione gerarchica, ma di effettiva distribuzione del potere normativo tra legislatore, Governo e giudice.

Da un lato, la legge delega e il d.P.R. fissano una “cornice” numerica di valori standard; dall’altro, la Cassazione, attribuendo alla TUN il ruolo di criterio equitativo privilegiato, finisce per rafforzare il peso del regolamento rispetto alla legge e, soprattutto, rispetto alla funzione creativa della giurisprudenza, che per anni aveva costruito - attraverso le Tabelle di Milano - un modello di equità sostanziale radicato nella prassi. In questo senso, il nuovo assetto sembra rovesciare la tradizionale gerarchia materiale: il regolamento (TUN) diventa la stella polare, mentre la fonte giurisprudenziale (tabelle milanesi) viene relegata a ruolo sussidiario, pur restando spesso più favorevole al danneggiato.

Da qui l’esigenza di una costante vigilanza ermeneutica sul rispetto della gerarchia delle fonti: la TUN, in quanto regolamento, non può né derogare alla legge, né comprimere i principi costituzionali di integrale riparazione, e il suo impiego oltre l’ambito strettamente delegato deve passare attraverso una motivazione giudiziale forte, che dia conto del perché, nel caso concreto, il parametro regolamentare non determini un arretramento della tutela rispetto agli standard giurisprudenziali consolidati.

In questa prospettiva, le Tabelle di Milano non sono semplicemente “superate”, ma continuano a svolgere una funzione di contrappeso e di controllo di ragionevolezza, utile a evitare che l’uso estensivo di una fonte sub-legislativa si traduca, di fatto, in una riscrittura al ribasso del contenuto del diritto al risarcimento del danno alla persona.

Prospettive applicative e linee guida operative dopo Cass. 8630/2026

La sentenza n. 8630/2026 e la centralità riconosciuta alla TUN impongono agli operatori del diritto una profonda ricalibratura delle prassi applicative in tema di liquidazione del danno non patrimoniale. Per i giudici di merito, il nuovo quadro comporta, anzitutto, l’obbligo di confrontarsi espressamente con i valori TUN in ogni decisione che abbia ad oggetto la lesione del bene salute, anche quando il fatto sia anteriore all’entrata in vigore del d.P.R. 12/2025 o non rientri, in senso stretto, nei settori RCA e sanitario.

L’adozione della TUN non può, tuttavia, tradursi in un’applicazione automatica: il giudice è chiamato a verificare, caso per caso, la congruità del valore tabellare rispetto alla concreta incidenza della menomazione sulla vita del danneggiato, tenendo conto delle componenti dinamico-relazionali e morali del danno, nonché di eventuali fattori di vulnerabilità individuale.

Nella redazione degli atti, sarà indispensabile confrontarsi in modo puntuale con la TUN, indicando il valore di base risultante dalla tabella e argomentando, ove necessario, le ragioni per cui tale valore debba essere aumentato (o, in ipotesi, ridotto) in equità, anche mediante il richiamo alle Tabelle di Milano come parametro di raffronto e come indice di adeguatezza del ristoro.

Nei casi di danno complesso - ad esempio, in presenza di plurime menomazioni, di rilevante compromissione della capacità lavorativa specifica, o di particolare intensità della sofferenza morale - sarà opportuno affiancare alle argomentazioni giuridiche una solida base medico-legale e psico-sociale, in grado di supportare la richiesta di personalizzazione in melius rispetto al valore TUN.

Sul piano sistemico, non può escludersi che la lettura estensiva della TUN offerta da Cass. 8630/2026 divenga oggetto di future questioni di legittimità costituzionale, incentrate, da un lato, sul tema della “retroattività di fatto” e, dall’altro, sulla compatibilità tra l’algoritmo TUN e il principio di integrale riparazione del danno alla persona.

In tale prospettiva, appare auspicabile un dialogo virtuoso tra Corte di cassazione, Corte costituzionale e giudici di merito volto a evitare che la TUN si cristallizzi in uno strumento di mero contenimento dei costi, e a valorizzare, invece, il suo potenziale di razionalizzazione del sistema nel rispetto della dignità della persona lesa.

In conclusione, la “nuova regola applicabile” delineata da Cass. 8630/2026 può essere così riassunta: la TUN costituisce il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, anche oltre il suo ambito normativo originario, mentre le Tabelle di Milano assumono un ruolo sussidiario e integrativo, quale benchmark per la verifica dell’adeguatezza del ristoro e strumento di giustificazione dei discostamenti in melius.

La “vecchia regola”, incentrata sulla centralità para-normativa delle Tabelle milanesi come criterio quasi esclusivo di equità giurisprudenziale, viene così superata, ma non del tutto abbandonata: spetterà agli interpreti presidiare il confine tra uniformità e giustizia sostanziale, affinché l’“EquiTUN” resti un mezzo di razionalizzazione e non si trasformi in un limite alla pienezza del risarcimento del danno alla persona.

La tabella unica nazionale: morfologia, continuità con le tabelle di Milano, differente qualificazione terminologica del danno morale

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale con il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, n. 12 segna un passaggio di particolare rilievo nell’evoluzione del sistema di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute. Il regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2025 ed entrato in vigore il 5 marzo 2025, dà attuazione all’art. 138 del codice delle assicurazioni private e introduce un parametro uniforme per la monetizzazione delle lesioni non lievi. Esso, tuttavia, non si presenta come una disciplina generalizzata del danno biologico, bensì come una disciplina strutturalmente delimitata, sia quanto all’oggetto (ratione materiae), sia quanto all’ambito applicativo (ratione temporis). Proprio da questa delimitazione prende avvio la maggiore questione interpretativa successivamente affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, su cui infra.

Il primo dato da porre in evidenza è che la T.U.N. nasce, per espressa previsione normativa, come tabella destinata alle lesioni macropermanenti, vale a dire alle invalidità comprese tra dieci e cento punti. Lo stesso titolo del d.P.R. n. 12 del 2025 fa riferimento al valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità “tra dieci e cento punti”: la soglia del 10% rappresenta il punto di inizio della relativa disciplina. Ne consegue che la T.U.N. non si applica direttamente alle micropermanenti, le quali restano affidate al diverso paradigma normativo dell’art. 139 cod. ass. e alla distinta logica liquidatoria delle lesioni lievi. Questa puntualizzazione non è meramente classificatoria, ma sistematica: la T.U.N. è costruita come tabella delle macrolesioni, non come tabella generale di ogni lesione alla salute.

La delimitazione non è soltanto quantitativa, ma anche eziologica. Il regolamento si applica, sotto il profilo oggettivo, ai danni causati da sinistri stradali riconducibili al titolo X del codice delle assicurazioni e, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 7 della legge n. 24 del 2017, ai danni derivanti da responsabilità sanitaria. Il perimetro normativo originario, pertanto, è doppiamente circoscritto: da un lato, alle macropermanenti; dall’altro, alle due materie tipizzate della circolazione stradale e della responsabilità medica.

La finalità della previsione consiste nell’offrire un parametro uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute nei settori per i quali il legislatore ne ha previsto l’applicazione diretta, in particolare circolazione stradale e responsabilità sanitaria. Sul piano sistematico, la T.U.N. si pone in continuità con le Tabelle di Milano rappresentandone la recezione normativa sotto il profilo del metodo di costruzione del valore risarcitorio.

L’art. 1 del d.P.R. n. 12/2025 prevede l’adozione delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, contenute nell’Allegato 1; inoltre, il medesimo regolamento contempla una Tabella Unica Nazionale per la liquidazione della componente biologica e tre distinte tabelle per la componente morale - declinate nei valori minimo, medio e massimo - contenute nell’Allegato 2. L’art. 2 stabilisce il valore del primo punto di invalidità, l’art. 3 disciplina il danno biologico temporaneo, l’art. 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l’art. 5 le disposizioni transitorie. In termini strutturali, dunque, la T.U.N. non è una tabella “semplice”, ma un sistema integrato che combina una tavola dei coefficienti con tabelle finali di risultato.

La convergenza con le tabelle di Milano, nelle versioni 2021 e 2024, risulta confermata dal sistema a punto variabile che già prevedeva per tutte le età e i vari gradi di invalidità da 1 a 100 un valore risultante dall’intersezione tra età e grado di invalidità, con indicazione dell’importo complessivo del danno non patrimoniale e, nella stessa cella, dei valori riferiti rispettivamente al danno biologico e al danno morale. La prossimità tra Milano e T.U.N. riguarda l’idea generale della liquidazione equitativa standardizzata, ma anche la concreta architettura tabellare: età, invalidità, componente biologica, componente morale, personalizzazione.

Pur dentro questa continuità, la T.U.N. introduce una differenza significativa nel modo di trattare il danno morale: dapprima prevede le tabelle relative al solo danno biologico e poi tre differenti tabelle comprensive del danno morale, con aumento minimo, medio e massimo a seconda dell’intensità della sofferenza. Il risarcimento del danno morale è rappresentato da una percentuale in aumento del danno biologico, crescente con l’aumentare di ogni punto di invalidità permanente: aumento minimo dal 21% al 50%, medio dal 26% al 55%, massimo dal 31% al 60%, da 10 a 100 punti di invalidità. Questa costruzione, quindi, ha una chiara impostazione “trifasica” e graduata, fondata su livelli di intensità della sofferenza interiore.

Le tabelle pretorie milanesi, al contrario, pur prevedendo una componente di sofferenza morale, modulano tale componente diversamente. Il documento ufficiale dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile spiega che, nella struttura milanese, i valori del punto sono stati costruiti aumentando il danno biologico di una percentuale ponderata riferita alla sofferenza soggettiva: fino al 9% l’aumento è fisso al 25%; dal 10 al 34% è progressivo dal 26% al 50%; dal 35 al 100% torna fisso al 50%. Dunque, mentre la T.U.N. offre tre canali tabellari separati (morale minimo, medio, massimo), la tabella di Milano incorpora la componente sofferenziale dentro la costruzione del valore medio e la rende esplicita nella singola cella, ma senza replicare il medesimo sistema di tre tavole parallele. È qui che si coglie una differenza non di ratio generale, ma di disegno tecnico: la T.U.N. segmenta la sofferenza in tre livelli normativamente prestabiliti; le Tabelle milanesi privilegiano un valore medio integrato, su cui poi opera l’eventuale personalizzazione.

Il primo approccio ermeneutico alla Tabella unica nazionale evidenzia dunque un sistema distinto logicamente in tre passaggi relativi alla valorizzazione del solo danno biologico attraverso la veste grafica della tabella ivi dedicata secondo i funtori dell’età del danneggiato e della percentuale di invalidità e la tabella triplice che modula detto parametro all’incremento correlato alla sofferenza interiore terminologicamente indicata con la dizione di “danno morale”.

Tale evoluzione terminologica costituisce la ricezione del portato giurisprudenziale dell’evoluzione concettuale del danno morale dalla concezione sanmartiniana del 2008 (SS.UU. Cassazione) garante della prospettiva finale di una liquidazione unitaria del danno alla persona alla più dettagliata individuazione della specifica componente del danno morale come delineato nell’ordinanza c.d. decalogo della Cassazione (cfr. Cass. n. 7513/2018 al punto 10) «Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria»).

Sul punto le Tabelle di Milano 2024 dichiarano espressamente di aver aggiornato la terminologia delle colonne, prendendo atto che le voci di danno non patrimoniale, prima denominate “danno biologico” e “danno morale/sofferenza soggettiva”, sono state ridefinite dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina come “danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile”.

La T.U.N., invece, mantiene testualmente la dizione “danno morale”, precisando che il sistema prevede un primo parametro monetario riferito al solo danno dinamico-relazionale, con possibile incremento per il danno morale allegato e provato secondo i criteri aritmetici dell’art. 138, comma 2, lett. e), cod. ass. Ne deriva che la differenza tra T.U.N. e Milano non è tanto ontologica - entrambe riconoscono una componente interiore distinta dal danno biologico - quanto nominale e metodica: Milano parla oggi di “sofferenza soggettiva interiore”, T.U.N. continua a parlare di “danno morale”. La prima espressione appare più descrittiva e più coerente con la giurisprudenza che ha distinto il profilo dinamico-relazionale da quello interiore; la seconda conserva una formula tradizionale, ma la inserisce in un algoritmo tabellare rigoroso, conferendo maggiore attenzione alla valorizzazione del procedimento motivazionale del giudice in relazione alla necessità di specifico supporto istruttorio al raggiungimento della prova del danno morale nel processo. Nel percorso motivazionale invero il giudice dovrà confrontarsi con il modulo analitico delle tabelle declinate nei valori minimo medio e massimo solo laddove le risultanze processuali consentano di ritenere raggiunta la specifica prova del danno morale, per la quale si rende necessaria l’analisi non solo della prova storica della sufficienza della documentazione in atti ma anche della c.d. prova critica implicante un ragionamento presuntivo circa quegli elementi non immediatamente accertabili sotto il profilo medico legale.

Dunque il significato pratico della differenza terminologica impone all’interprete di valorizzare la circostanza che il danno morale può esistere accanto al danno dinamico-relazionale come ripercussione nella sfera interiore e che non è riscontrabile tramite valutazione medico-legale, ma deve essere provato caso per caso dal danneggiato, attraverso allegazioni o presunzioni. Con la T.U.N. il parametro monetario del solo danno dinamico-relazionale appare immediatamente cristallizzato in una prima autonoma valutazione operativa; solo se il danno morale è allegato e provato, è consentito l’incremento del primo parametro. Sicché la diversità terminologica segnala anche una diversa enfasi argomentativa: le tabelle di Milano esprimono il linguaggio della fenomenologia del pregiudizio; la T.U.N. il linguaggio normativo di una componente risarcitoria parametrabile.

Da tale raffronto, emerge la distinzione tra fonte pretoria della tabella milanese e fonte normativa della TUN, in cui la scelta terminologica sul danno morale segna l’anima storica sottesa al meccanismo percentuale adottato.

La TUN tra valore normativo e funzione espansiva dell’equità integrativa del parametro codicistico di cui agli artt. 1226e 2056 c.c.: il limite del 10% e l’estensione giurisprudenziale della corte di cassazione (n. 8630/2026) oltre rc auto e responsabilità sanitaria

La delimitazione oggettiva e temporale ha alimentato il problema ermeneutico relativo alla vis expansiva della T.U.N., quale possibile criterio di liquidazione equitativa suscettibile di operare anche oltre quel perimetro. Sul punto, si richiama un obiter dictum di Cass. civ., sez. III, 29 aprile 2025, n. 11319, secondo cui le norme che delimitano l’uso delle tabelle non impediscono un loro utilizzo indiretto quale parametro di riferimento nella ricerca di valori idonei ad assicurare uniformità di giudizio ai sensi dell’art. 1226 c.c. Tale formulazione interlocutoria suggeriva che il limite di applicazione diretta non coincidesse necessariamente con un limite assoluto di rilevanza sistemica.

Il punto di svolta è però rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 8630 del 7 aprile 2026, investita della questione con “rinvio pregiudiziale”, ex art. 363-bis c.p.c. (Trib. Milano, ord. n. 4915/2025), circa l’applicazione nella fattispecie concreta di un sinistro anteriore al 5 marzo 2025, della Tabella milanese di liquidazione del danno non patrimoniale da lesione del ben salute – Edizione 2024 oppure della Tabella Unica Nazionale (c.d. T.U.N.), approvata con il d.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025.

In tale occasione la Corte di Cassazione pur non essendone direttamente investita offre una chiave di lettura ermeneutica anche in relazione alla possibile portata estensiva della Tun oltre l’ambito oggettivo ratione materiae della circolazione stradale e della responsabilità medica.

Il principio di diritto affermato dal Giudice di legittimità secondo cui «La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.), emanata dal d.P.R. n. 12/2025, in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme, con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, a sinistri causativi di danno biologico verificatisi prima del 5 marzo 2025 e pur non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e da responsabilità sanitaria. Il giudice, nella liquidazione del danno alla salute da effettuarsi nel caso concreto, potrà, dunque, discostarsene – eventualmente anche reputando di applicare una tabella ‘pretoria’ - solo in forza di una motivazione che dia puntualmente conto di circostanze del tutto peculiari, più rilevanti nell’ambito regolato oggettivamente, ratione materiae, dalla T.U.N.» ruota intorno al concetto di equità, nella duplice anima di giustizia del caso particolare e di garanzia della parità di trattamento ex art 3 Cost.; in tal senso la Tabella Unica Nazionale, in quanto parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè non per diretta efficacia normativa, ma come criterio del potere equitativo del giudice, anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta. Tale uso indiretto riguarda non soltanto i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025, ma anche le fattispecie non derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e non riconducibili alla responsabilità sanitaria. La Corte, dunque, offre una lettura sistematica dei criteri normativi codicistici alla base del giudizio liquidatorio, integrati con i criteri equitativi, non ampliando l’ambito normativo della T.U.N., ma valorizzandone la rilevanza quale parametro equitativo, attribuendole una funzione ordinante generale nel sistema della liquidazione del danno alla persona.

La portata del predetto passaggio argomentativo offre una chiave di lettura a vocazione generale. La Cassazione non afferma l’obbligatorietà diretta della T.U.N. per tutte le ipotesi di danno biologico, né cancella il dato letterale dell’art. 1 del d.P.R. n. 12/2025; precisa che la T.U.N., pur restando normativamente costruita per le macropermanenti da circolazione e da responsabilità sanitaria, esprime valori e criteri tali da renderla il “parametro privilegiato” della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione della salute anche al di fuori di quei casi. Si passa, dunque da una tabella avente ambito applicativo diretto delimitato a una tabella avente efficacia sistemica indiretta più ampia. In tal modo la Cassazione disegna il rapporto tra norma speciale e criterio equitativo generale: ciò che non opera come immediato precetto vincolante può tuttavia operare come criterio di ragionevolezza e uniformità nella valutazione giudiziale del caso concreto.

In tale contesto, il dato normativo per cui la T.U.N. parte dal 10% di invalidità conserva tutta la sua importanza. Anche la funzione espansiva riconosciutale dalla Cassazione non annulla la sua struttura originaria di tabella delle macrolesioni. L’estensione giurisprudenziale, infatti, riguarda l’uso della T.U.N. come parametro di liquidazione equitativa del danno alla salute, ma non trasforma la tabella in una disciplina diretta delle micropermanenti, né abroga la distinzione normativa tra art. 138 e art.139 cod. ass. La soglia del 10% continua quindi a operare come limite strutturale della tabella in sé considerata; ciò che si amplia è la sua capacità di fungere da criterio di riferimento anche in controversie diverse da quelle per cui era stata formalmente predisposta. In tal senso, la Cassazione valorizza la T.U.N. non come schema indifferenziato di liquidazione universale, ma come nuovo parametro privilegiato dell’equità, da cui il giudice può eventualmente discostarsi solo con motivazione puntuale e in presenza di circostanze davvero peculiari.

Invero, l’applicazione indiretta della Tun viene ricavata dalla lettura della stessa quale parametro etero-integrativo dei criteri codicistici di cui agli artt. 1226 e 2056 cc e dei quali costituisce aggiornamento equitativo in termini di razionalizzazione del criterio di liquidazione più uniforme e a vocazione generale. La ricostruzione giurisprudenziale offerta dalla Cassazione consente allora di cogliere il doppio volto della T.U.N. Da una parte, essa rimane una tabella normativamente settoriale, operando direttamente per le invalidità dal 10% al 100% e, sul piano eziologico, per circolazione stradale e responsabilità sanitaria. Dall’altra parte, per effetto della lettura ermeneutica della Cassazione, diviene il nuovo nucleo di riferimento dell’equità risarcitoria in materia di danno alla salute, anche oltre le frontiere testuali del regolamento. È questo il thelos della pronuncia in esame: non la cancellazione dei limiti della norma, ma la trasformazione della T.U.N. in misura ordinaria di razionalità del giudizio equitativo. Una tabella nata per un ambito delimitato si converte così, per via nomofilattica, nel parametro generale di confronto delle liquidazioni del danno biologico non patrimoniale.

Il risultato è un sistema nel quale il limite applicativo diretto coesiste con una vocazione espansiva del parametro tabellare: la T.U.N. resta norma speciale nella sua fonte, ma diventa criterio tendenzialmente generale nella sua funzione.

La Tabella Unica Nazionale, «in quanto da riconoscersi quale parametro della valutazione equitativa del danno non patrimoniale da lesione del bene salute conforme alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.», trova applicazione generalizzata in via indiretta, cioè «non in forza di diretta efficacia normativa, bensì come parametro del potere del giudice di cui a tali norme», anche con riferimento a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta e, dunque, anche per i sinistri verificatisi prima del 5 marzo 2025.

In tal modo la Cassazione offre spunti ermeneutici che consentono di superare apparenti profili di diritto intertemporale e gerarchia delle fonti: invero non si pone un problema di irretroattività poiché non vi è una lacuna normativa in senso tecnico; ciò che rileva è l’aggiornamento del parametro etero-integrativo del criterio normativo codicistico già esistente.

Del resto il vaglio equitativo è superato dalla TUN (come osservato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1282/2024, la previsione in esame non risulta inopportuna in considerazione della successione nel tempo delle tabelle applicabili, la cui rilevanza non può essere trascurata, ancorché essa abbia riguardato l’avvicendamento tra tabelle di matrice esclusivamente giurisprudenziale - e, dunque, prive di valore normativo, ma progressivamente assurte, per le ragioni già richiamate, a parametro di riferimento dell’equità integrativa in ambito liquidatorio — e una tabella di fonte normativa), poiché la morfologia della stessa segue la linea delle Tabelle di Milano: anche a fronte di valori monetari differenti (più bassi per la Tun quanto al punto di invalidità di partenza in continuità con l’ultimo punto del sistema di liquidazione delle micropermanenti e quanto al valore monetario pro die della invalidità temporanea) ciò che rileva non è il raffronto economico ma la struttura del parametro di liquidazione, che garantisce la continuità equitativa per medesima ratio della struttura bifasica del danno biologico dinamico relazionale e del danno morale (danno da sofferenza morale soggettiva).

Ne deriva che la tabella non viene applicata retroattivamente come norma, ma viene utilizzata come misura di razionalità, uniformità e congruità della decisione equitativa anche in fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore. La TUN quale espressione aggiornata del criterio di uniformità liquidatoria richiesto dall’equità giudiziale sprigiona una nuova centralità: non già in una forzata retroazione, ma la capacità di integrare oggi il contenuto concreto del parametro equitativo legale.

Ne consegue che il giudice, anche quando sia chiamato a liquidare un danno derivante da un fatto anteriore al 5 marzo 2025, non è vincolato alla T.U.N. in quanto norma temporalmente applicabile, ma può - e, secondo la Cassazione, tendenzialmente deve - considerarla come il nuovo punto di riferimento del giudizio equitativo, salvo motivare in modo puntuale l’eventuale scelta di discostarsene. In tal senso, la T.U.N. opera come integrazione del parametro normativo dell’equità, e non come estensione retroattiva della disciplina regolamentare. Il risultato è un assetto nel quale la non retroattività della fonte convive con la massima valorizzazione sistemica del suo contenuto.

Tale portata equitativa impone al giudicante un onere motivazionale rafforzato in tutti quei casi in cui la fattispecie presenti caratteristiche peculiari ed eccezionali che giustifichino l’applicazione di un parametro diverso.

Sul punto la Suprema Corte ribadisce che ciò non implica un esonero dall’onere motivazionale del giudice nei casi in cui lo stesso ritenga equo applicare il parametro della TUN, poiché la funzione di parametro privilegiato implica comunque la necessità della procedimentalizzazione del percorso motivazionale a sostegno della decisione; laddove sussistano particolari ed eccezionali circostanze che portino il giudice a discostarsi dalla TUN, la motivazione dovrà evidenziarne le risultanze, rafforzando la peculiarità del caso concreto. Sul punto la Corte ricorda l’omogeneità tra il parametro pretorio e il nuovo parametro normativo che consente di effettuare tale applicazione indiretta in continuità con il passato.

La natura equitativa del parametro secondo la lettura della Cassazione produce conseguenze rilevanti anche nei giudizi d’impugnazione, laddove è precisato che «la sopravvenuta variazione delle tabelle utilizzate dal giudice di primo grado, intervenuta nelle more del giudizio di appello, incidendo sui criteri logico-orientativi ed esplicativi del potere discrezionale di liquidazione equitativa, legittima il danneggiato che abbia impugnato la decisione al fine di ottenere una diversa quantificazione del risarcimento avvenuta secondo le tabelle ‘pretorie’, ad invocare le nuove tabelle»….«La liquidazione operata sulla base di tabelle non più attuali si risolve, infatti, in una non corretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c., dovendosi ritenere la tabella aggiornata immediatamente applicabile in quanto, allo stato dell’arte, maggiormente idonea ad assicurare l’effettivo ristoro del danno subito». Dunque il giudice di appello, nel determinare l’ammontare del danno alla persona in base al sistema “tabellare”, ha due obblighi: utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione; liquidare l’obbligazione risarcitoria (in quanto obbligazione di valore) all’attualità, con applicazione pertanto delle tabelle nel loro valore aggiornato. Da ciò discende che la mancata applicazione di tabelle aggiornate viene a determinare, comunque, un errore da parte del giudice del merito, nella aestimatio del danno o nella relativa taxatio (Cass. n. 29320/2022; Cass. n. 21630/2023) […] il giudice d’appello che proceda a una nuova liquidazione sulla base delle medesime deve applicare la loro sopravvenuta versione aggiornata, senza necessità di istanza di parte» (Cass. n. 22183/2025).

Tuttavia la Corte di Cassazione puntualizza che la sopravvenienza della Tabella Unica Nazionale non consente, di per sé, al giudice di appello di sostituire il parametro liquidatorio adottato in primo grado, ove tale parametro non sia stato specificamente devoluto al giudice dell’impugnazione: la portata del principio secondo cui la T.U.N. costituisce parametro generale e privilegiato della valutazione equitativa del danno alla salute ex artt. 1226 e 2056 c.c. deve infatti essere coordinata con il principio devolutivo dell’appello e con il giudicato interno. La T.U.N. opera quale criterio dell’equità liquidatoria, ma non deroga alle regole processuali proprie del giudizio di gravame.

Ne consegue che, qualora in primo grado il danno sia stato liquidato secondo tabelle pretorie e l’appello abbia censurato soltanto il quantum, ovvero le modalità applicative del criterio prescelto - ad esempio la percentuale di invalidità, la personalizzazione, il valore finale liquidato o singole poste risarcitorie - senza contestare la conformità all’art. 1226 c.c. della scelta della tabella pretoria come parametro dell’equità, su tale criterio si forma giudicato interno. In simile ipotesi, la parte appellante non può invocare per la prima volta in appello l’applicazione della T.U.N., né il giudice può disporla d’ufficio.

Diversamente, l’applicazione della T.U.N. può essere invocata dalla parte o presa in considerazione dal giudice di appello quando il motivo di gravame abbia investito proprio la correttezza del criterio equitativo adottato in primo grado, deducendo che la tabella pretoria prescelta non fosse conforme al parametro di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. In tal caso, essendo stata devoluta al giudice dell’impugnazione la questione stessa dell’individuazione del parametro equitativo, non opera alcuna preclusione da giudicato interno, con conseguente possibilità di valutare la liquidazione alla luce della T.U.N., quale parametro equitativo sopravvenuto e privilegiato.

Analogamente un’impugnazione in cassazione che censuri detta applicazione può essere basata anche sull’invocazione della T.U.N.

Naturalmente, dati i limiti del giudizio di cassazione, l’invocazione della T.U.N. è possibile solo se non postula accertamenti di fatto, cioè se si colloca esclusivamente sul piano della quaestio iuris dell’art. 1226 c.c.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già ritenuto censurabile lo scostamento dalla criteriologia di elaborazione ‘pretoria’ là dove esso, in assenza di una motivazione congrua, conducesse a una liquidazione sproporzionata rispetto a quella tabellare, violando l’art. 1226 c.c. (Cass. n. 8508/2020; Cass. n. 17018/2018).

Nel delineare tale criterio interpretativo la Cassazione ha precisato che il mero scostamento dalla tabella non costituisce di per sé vizio di legittimità «la rilevanza della tabella risiede nella sua sostanziale idoneità a orientare verso risultati congrui in astratto. Pertanto, il giudice può motivatamente discostarsene in presenza di fatti straordinari o particolarmente rilevanti che giustifichino un adeguamento diverso del quantum risarcitorio (Cass. n. 26308/2019)».

Ciò è coerente con l’orientamento secondo cui, «se il giudice omette di considerare fatti decisivi che avrebbero giustificato lo scostamento dai parametri tabellari, il vizio deducibile è quello di omesso esame di un fatto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 27562/2017)».

Di qui la centralità della qualificazione della Tun nella portata applicativa indiretta quale parametro equitativo etero-integrativo dei criteri codicistici di cui agli artt.1226 e 2056 cc.

Le peculiarità del settore delle micropermanenti e gli effetti interpretativi del percorso motivazionale della corte di cassazione

Il ragionamento sviluppato dalla Corte di cassazione in ordine alla Tabella Unica Nazionale non appare propriamente estensibile anche al diverso settore delle micropermanenti. In primis perché la T.U.N., è costruita normativamente per invalidità tra dieci e cento punti e, dunque, attiene alle lesioni di non lieve entità; per converso, le lesioni di lieve entità, pari o inferiori al 9 per cento, restano espressamente disciplinate dall’art. 139 del codice delle assicurazioni private, il quale prevede un autonomo e specifico criterio legale di liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo. Ne consegue che, mentre per le macrolesioni la Cassazione ha potuto valorizzare la T.U.N. come parametro della valutazione equitativa conforme agli artt. 1226 e 2056 c.c., tale costruzione non è automaticamente replicabile per le micropermanenti, proprio perché in questo ambito il legislatore ha già approntato una disciplina positiva autosufficiente e distinta.

In secundis, la portata espansiva a settori diversi da quelli disciplinati normativamente dal codice delle assicurazioni private per le microlesioni non appare estensibile in ragione non soltanto della soglia quantitativa (e sul punto il ragionamento della Cassazione consentirebbe in astratto di superare le differenze monetarie non essendo le stesse di ostacolo all’estensione operata per il settore delle macropermanenti), ma di parametro normativo. L’art. 139 cod. ass. stabilisce, per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento, un importo crescente in misura più che proporzionale per ogni punto di invalidità, con riduzione legata all’età del danneggiato e con possibilità di aumento del risarcimento, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, fino al 20 per cento.

Risulta difficile applicare a tutti i sinistri la tabella delle micropermanenti ex art. 139 cod. ass., poiché al di là dei valori monetari ivi previsti sensibilmente inferiori a quelli delle tabelle del Tribunale di Milano con riferimento alle microlesioni, (diverse sono anche le percentuali di aumento per la personalizzazione, pari al 20% nell’art. 139 e al 50% nella tabella milanese) non esiste quella omogeneità del parametro come valutata per le macropermenti per le quali la TUN rispecchia la medesima morfologia delle Tabelle di Milano. Il codice delle assicurazioni private per le microlesioni non è strutturato secondo il parametro bifasico della componente dinamico relazionale e del danno da sofferenza morale soggettiva tabellato nei criteri milanesi ed anzi offre una lettura del tutto eccezionale della eventuale personalizzazione del 20%, evidenziabile anche nella pratica giurisprudenziale dove raramente ricorre detta ipotesi. Da ciò consegue che proprio il settore delle micropermanenti conferma l’esistenza di un regime legale speciale, non sovrapponibile né alla T.U.N. né alle Tabelle di Milano (sul punto crf Corte Costituzionale n. 235/2014).

In altri termini, la funzione espansiva riconosciuta dalla Cassazione alla T.U.N. sul terreno dell’equità non può essere letta automaticamente come idonea a superare il dato normativo delle micropermanenti. In tale settore, infatti, non opera un raffronto tra parametri omogeni di liquidazione essendovi un criterio legislativo già compiutamente conformato dall’art. 139 cod. ass., aggiornato periodicamente mediante decreto ministeriale. La specialità della disciplina, la diversità dei valori monetari e il differente tetto di personalizzazione impediscono, allo stato, quindi, di trasporre alle microlesioni il medesimo itinerario argomentativo elaborato per le macrolesioni.

L’attualità delle tabelle di Milano nei settori non coperti dalla TUN e nelle fattispecie particolari

La crescente centralità della Tabella Unica Nazionale non comporta affatto il tramonto delle Tabelle di Milano. Al contrario, proprio la struttura e l’ambito applicativo della T.U.N. confermano la perdurante attualità del modello milanese in tutti quei settori che restano esterni alla disciplina del d.P.R. n. 12 del 2025, nonché nelle ipotesi in cui il giudice sia chiamato a liquidare pregiudizi non riconducibili alla sola macrolesione del bene salute. Il documento ufficiale dell’OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE di Milano mostra con evidenza che le Tabelle meneghine, nell’edizione 2024, non si limitano alla liquidazione della lesione permanente dell’integrità psico-fisica, ma ricomprendono una pluralità di settori ulteriori: il danno da premorienza, il danno terminale, il danno da perdita del rapporto parentale, il danno da mancato o carente consenso informato, la diffamazione a mezzo stampa e altri mezzi di comunicazione di massa, oltre ai criteri di capitalizzazione anticipata della rendita. Questa pluralità settoriale rende immediatamente percepibile come le Tabelle di Milano conservino una funzione tuttora insostituibile in ampie aree del danno non patrimoniale che la T.U.N. non disciplina.

Anche dopo l’emanazione della T.U.N., le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano continuano a rappresentare parametri di valutazione uniforme per tutte le altre fattispecie di danni, diversi da quello alla salute, puntualmente previste dalle tabelle milanesi oltre che per i settori delle micropermanenti non coperti dai criteri legislativi del codice delle assicurazioni.

La lettura della Tun consente di affermare che l’intervento regolamentare del 2025 non ha esaurito il ruolo del sistema tabellare milanese, perché questo continua a operare in tutte le aree non coperte dalla speciale disciplina delle macropermanenti. In termini sistematici, ciò significa che la T.U.N. pur avendo acquisito in forza della lettura nomofilattica della Cassazione una vocazione privilegiata sul terreno della macrolesione del bene salute, non assolve a funzione esaustiva rispetto agli altri modelli liquidatori elaborati dall’Osservatorio.

Il punto è particolarmente chiaro se si considera il danno parentale. Il documento dell’Osservatorio milanese del 4 giugno 2024 include espressamente, tra le sezioni delle Tabelle vigenti, i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale - Tabelle integrate a punti - Edizione 2024”. Si tratta di un settore ontologicamente estraneo alla T.U.N., poiché la tabella nazionale nasce per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesione macropermanente del bene salute e non disciplina il diverso pregiudizio derivante dalla perdita o grave compromissione del rapporto familiare. In questo ambito, dunque, l’attualità delle Tabelle di Milano non è soltanto pratica, ma strutturale: esse restano, ad oggi, il principale strumento di orientamento e uniformazione del giudizio equitativo.

Lo stesso deve dirsi per il danno da mancato o carente consenso informato. Anche tale voce compare espressamente nell’indice delle Tabelle milanesi 2024, che contemplano “Criteri orientativi per la liquidazione del danno da mancato/carente consenso informato in ambito sanitario - Edizione 2024”. La circostanza è altamente significativa, perché mette in luce come, persino nel settore sanitario - pure coperto in parte dalla T.U.N. quanto alla lesione macropermanente del bene salute - permangano aree ulteriori di pregiudizio che non coincidono con il danno biologico da malpractice e che richiedono un criterio liquidatorio autonomo. Il consenso informato, infatti, attiene alla lesione del diritto all’autodeterminazione e non si esaurisce nella mera compromissione dell’integrità psico-fisica. Ne deriva che, anche in materia sanitaria, le Tabelle di Milano mantengono una funzione essenziale per tutte quelle voci risarcitorie che la T.U.N. non ha inteso normare.

L’attualità delle Tabelle di Milano emerge, inoltre, anche rispetto alle fattispecie particolari e ai casi che presentano specificità non assorbibili dalla più rigida struttura della T.U.N. Il documento ufficiale dell’Osservatorio ricorda espressamente che le Tabelle milanesi sono il frutto di una storica funzione di uniformazione giudiziale estesa a una casistica assai più ampia rispetto a quella considerata dalla tabella nazionale. La stessa relazione milanese insiste sul fatto che il giudice non è mai esonerato dall’obbligo di motivazione e che lo strumento tabellare deve essere modulato in relazione alle peculiarità del caso concreto. Sotto questo profilo, il sistema di Milano conserva un valore metodologico di grande rilievo: esso non rappresenta soltanto una serie di importi, ma una tecnica di liquidazione orientata a coniugare prevedibilità e adattabilità al caso singolo.

Può quindi affermarsi che allo stato esiste una “coesistenza tabellare” tra T.U.N. e Tabella di Milano per i sinistri non coperti dalla normativa speciale. Non può parlarsi, quindi, di una operatività residuale dei criteri pretori, ma della permanenza di un ruolo fisiologico nei comparti non regolati dalla fonte normativa speciale.

È proprio da questa prospettiva che va letta la persistente funzione delle Tabelle di Milano nel sistema del danno alla persona. La T.U.N. ha sicuramente rafforzato l’uniformità liquidatoria nelle macrolesioni, ma non ha sostituito il complessivo strumentario tecnico e assiologico dell’Osservatorio milanese. Quest’ultimo continua a operare come parametro di riferimento per il danno che presenti elementi peculiari rispetto all’applicazione della TUN quanto al settore delle macropermanenti, per il danno parentale, per la lesione del consenso informato, per il danno terminale, per il danno da premorienza, per la diffamazione, nonché per tutte quelle situazioni in cui il pregiudizio non coincide con la lesione macropermanente del bene salute o eccede il ristretto perimetro della disciplina introdotta dal d.P.R. n. 12 del 2025.

In tale senso, l’attualità delle Tabelle di Milano è il portato della relativa maggiore estensione ratione materiae del sistema risarcitorio che la T.U.N. lascia inevitabilmente scoperto.

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