Pergotenda o nuova costruzione? Decide il TAR

La Redazione
22 Luglio 2026

Il TAR Lazio, con pronuncia n. 6143/2026, chiarisce i criteri distintivi tra pergotenda ed intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo. La struttura rientra nell'edilizia libera solo se la tenda costituisce l'elemento principale e non determina nuovi volumi o superfici. In caso contrario, è legittimo l'ordine di demolizione.

Perché un manufatto possa qualificarsi come "pergotenda" ed essere ricondotto all'attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b-ter, del d.P.R. n. 380/2001, è necessario che la tenda rappresenti l'elemento principale dell'opera, mentre la struttura portante svolga una funzione meramente accessoria di sostegno. Gli elementi di copertura devono essere completamente retrattili o facilmente amovibili e l'intervento non deve determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, né comportare incremento di volume o superficie utile. Una struttura costituita prevalentemente da elementi metallici rigidi, stabilmente ancorata all'edificio, con lamelle orientabili ma non retrattili e idonea a realizzare una copertura stabile del terrazzo, non integra una pergotenda, bensì un intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o SCIA alternativa.

L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è adeguatamente motivato quando descrive puntualmente l'abuso e richiama le disposizioni normative violate, potendo legittimamente motivare per relationem agli atti istruttori, purché questi siano conoscibili dall'interessato. L'Amministrazione, inoltre, soddisfa l'obbligo di valutare le osservazioni presentate nel procedimento anche senza una confutazione analitica di ciascuna deduzione, essendo sufficiente che dalla motivazione emerga l'effettiva considerazione delle difese e le ragioni del loro superamento.

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