Pronto Ordini del CNDCEC sulle «precedenti esperienze» ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti

La Redazione
16 Luglio 2026

Al CNDCEC sono stati posti due quesiti in ordine al requisito delle “precedenti esperienze” ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Tra i requisiti che il professionista deve soddisfare ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, ai sensi dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, vi è l’aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

L’Ordine di Pavia ha chiesto al CNDCEC se è idoneo ad integrare il requisito l’essere stati nominati commissario giudiziale nell'ambito di due concordati minori:

  • ex art. 66 c.c.i.i. (procedura familiare di composizione delle crisi da sovraindebitamento in cui uno dei debitori non è un consumatore);
  • ex art. 74 c.c.i.i. (procedura di concordato minore in cui viene nominato un commissario giudiziale ai sensi dell’art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i.).

Con il pronto Ordini n. 63-2026, il CNDCEC richiama le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021, integrate dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023, a sua volta integrato e aggiornato dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 aprile 2026 alla luce delle novità introdotte dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo-ter).

Da tali fonti si ricavano gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa. Tra queste, rientrano le precedenti esperienze quale commissario giudiziale.

Si osserva poi che l’art.13 c.c.i.i. accenna a «precedenti esperienze» nel campo della ristrutturazione, potendo gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco essere individuati anche nel numero minimo di due (anche dello stesso tipo).

Il CNDCEC, dunque, risponde positivamente al quesito, affermando che «gli incarichi di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui all’art. 13, comma 5, CCII».

L’Ordine di Palermo, invece, ha chiesto se può essere considerata valida, ai fini del requisito delle precedenti esperienze previsto dall’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, l’attività svolta dal dottore commercialista che abbia ricevuto dall’advisor legale dell’impresa un autonomo, specifico e documentato incarico professionale per la predisposizione del piano economico-finanziario di un concordato preventivo in continuità o di un piano di risanamento, pur in assenza di un mandato conferito direttamente dall’impresa in crisi.

Il CNDCEC ha così concluso: «si ritiene che l’incarico conferito al professionista iscritto all’Albo avente a oggetto la predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario posto a fondamento della proposta concordataria, nei casi in cui il piano risulti materialmente e personalmente predisposto dal Commercialista e utilizzato nell’ambito della procedura di concordato preventivo dell’impresa in crisi previa sottoscrizione di specifico mandato professionale da parte del Commercialista che assume, per l’effetto, ogni responsabilità, possa essere valutato positivamente».

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