Revisione delle condizioni di separazione e divorzio nel rito unitario post Cartabia
17 Luglio 2026
Il diritto delle parti di chiedere la modifica delle condizioni concordate in sede di separazione e di divorzio è espressamente previsto dal nostro ordinamento processuale. a) La normativa di riferimento. La materia è disciplinata da due norme di riferimento principale introdotte dalla Riforma Cartabia. L’art. 473-bis. 29 c.p.c. secondo cui “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici” L’art. 473-bis.23 c.p.c. che estende la possibilità di chiedere la modifica e/o la revoca anche dei provvedimenti temporanei “in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori”. La regola generale dell’impianto normativo resta sempre quella della modificabilità e revocabilità di tutti i provvedimenti assunti in sede di separazione e di divorzio trattandosi di statuizioni assunte rebus sic stantibus e quindi sottratte alla regola dell’intangibilità del giudicato in ragione della necessità di adeguare i provvedimenti concernenti i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi – e tra i coniugi ed i figli – alle esigenze concrete e fisiologicamente in evoluzione del nucleo familiare (Cfr. Cass. civ., s.u. n. 20495/2022; Cass., sez. I, 16 aprile 2003, n. 6011; Cass., sez. I, 30 dicembre 2004, n. 24265 e Cass., sez. I, 17 maggio 2012, n. 7770). Ciò significa, in altre parole, che detti provvedimenti conservano la loro efficacia fino a quando le circostanze di fatto su cui si basavano rimangono invariate. b) I presupposti della revisione Il presupposto fondamentale che legittima la richiesta di revisione è dato dalla intervenuta modifica delle condizioni di fatto esistenti al momento della pronunzia del provvedimento di separazione e/o di divorzio. Infatti, l’art. 473-bis.29 c.p.c. chiarisce che devono sopravvenire “giustificati motivi” per poter richiedere la modifica, i quali, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza devono essere tali da modificare la situazione preesistente e determinare la necessità di una diversa regolamentazione (cfr. Cass., sez. I 26 aprile 2022, n. 13067; Cass., sez. VI, 23 novembre 2021, n. 36171; Cass., sez. I, 12 settembre 2011, n. 18620; Cass., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass., sez. I, 8 maggio 2008, n. 11448; Cass., sez. I, 22 novembre 2007, n. 24321; Cass., sez. I, 2 maggio 2007, n. 10133 e App., Roma, 4 maggio 2020, n. 2186). Infatti, non ogni minimo mutamento comporta la necessità di una diversa disciplina dei rapporti in oggetto, ma occorre una verifica in concreto dell'incidenza del novum sull'equilibrio voluto dalle parti o dal Tribunale al momento dell'emissione della decisione (cfr. Cass., sez. VI, 30 ottobre 2013, n. 24515). Detto mutamento può senz'altro riguardare la condizione personale ed economica degli ex coniugi che potrà risultare peggiorata oppure migliorata; anche il raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli esonera i genitori dall’obbligo di continuare a mantenerli. Deve trattarsi, cioè, di eventi sopravvenuti significativi, prima non conosciuti, che vanno ad incidere sull'equilibrio negoziale raggiunto dalle parti con i patti divorzili, alterandolo (Cfr. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2024, n. 7961; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2020, n. 1119). Il Giudice, investito della domanda di revisione, non deve, però, effettuare una nuova e autonoma valutazione dei presupposti sulla base dei quali erano state pattuite le condizioni economiche in sede di divorzio (ad esempio l’assegno di mantenimento dei figli o l’assegno divorzile) , ma deve operare una valutazione comparativa tra la situazione attuale e quella passata, per verificare se le sopravvenienze abbiano alterato l'equilibrio raggiunto e adeguare, di conseguenza, la decisione alla nuova situazione di fatto (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2024, n. 7961). Occorrono, pertanto, fatti sopravvenuti rilevanti (e non meramente temporanei) e un cambiamento significativo delle circostanze quali a mero titolo esemplificativo: la perdita o cambio di lavoro, la riduzione o l’aumento del reddito, un lascito ereditario ricevuto dal coniuge percettore dell’assegno, nuove esigenze dei figli legate alla scuola o alla salute, il trasferimento di uno dei genitori in un’altra citta, problemi di salute importanti e duraturi etc.. Dirimente, anche i fini del quesito in esame, risulta essere una recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 17 marzo 2025, n. 7121) nella quale viene chiarito che il Giudice, laddove sia investito di una richiesta di revisione dei patti divorzili, può considerare solo le circostanze sopravvenute. In particolare: - Quanto alla revisione dell'assegno divorzile, risulta necessaria la sussistenza di "giustificati motivi", che impongono, prima di tutto, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. La verifica che il giudice di merito deve svolgere non è, dunque, quella di accertare la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione dell'assegno nella sua componente assistenziale o compensativa, già valutata nell'ambito del procedimento di divorzio, ma di valutare se per effetto di fatti sopravvenuti fosse intervenuta una significativa modifica delle posizioni economiche delle parti. - A fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente giustificata, ad esempio, dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito deve, invece, limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall'art. 337-ter, quarto comma, c.c.. c) I patti modificabili. È bene precisare che non qualsiasi condizione recepita nei patti divorzili può essere modificata dal Giudice (anche laddove vi fossero quid novi) ma solo quelle pattuizioni che afferiscono al contenuto tipico degli accordi di divorzio (ad es. assegnazione casa coniugale, l’affidamento, il collocamento e il mantenimento dei figli, il regime di frequentazione, l’assegno divorzile). Sono, invece, sottratti al sindacato del Tribunale tutti quegli accordi (atipici e autonomi) di natura patrimoniale che i coniugi concludono per regolamentare i loro rapporti economici e che sono frutto dell’autonomia privata negoziale riconosciutagli loro dall’ordinamento ex art. 1372 c.c. (Cfr. Cass. civ. 6444/2024). d) Gli strumenti processuali.
La revisione delle condizioni di separazione e/o di divorzio in via giudiziale è soggetta alle stesse regole del procedimento delineato per il rito unitario ( art. 473-bis. 11 e ss.). Si instaura con ricorso (art. 473-bis 12 c.p.c.) dinnanzi al Tribunale competente e nel giudizio (normato dall’art. 473.bis 29 c.p.c.) trovano applicazione gli stessi termini e le decadenze previste dal suddetto rito. Il giudizio promosso ai sensi dell'art. 473 bis.29 è comunque proponibile soltanto qualora le condizioni di divorzio siano diventate definitive. La domanda può essere presentata non solo in forma contenziosa da una delle parti, ma anche congiuntamente da entrambe le parti qualora vi fosse un accordo tra loro sulle modifiche da apportare (art. 473-bis.51 c.p.c.).
L'ordinamento ammette anche la possibilità che le parti si accordino in via stragiudiziale per la modifica delle condizioni di divorzio. Tali accordi, per avere efficacia, devono essere formalizzati attraverso procedure specifiche introdotte dalla l. 164/2014, quali:
La convenienza di questo strumento risiede principalmente nella rapidità e nella possibilità di “cucire su misura” l’accordo. Non conviene, invece, quando il conflitto tra le parti è insanabile e richiede l’intervento autoritativo di un Giudice per dirimere questioni patrimoniali complesse o affidamenti controversi. Una volta firmato l’accordo, questo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente. In assenza di figli il PM effettua un controllo di regolarità formale e rilascia il “Nulla Osta”. In presenza di figli minori o non autosufficienti il PM deve, invece, verificare che l’accordo risponda all’interesse della prole. Se ritiene che violi i diritti dei figli, non concede l’autorizzazione e trasmette gli atti al Presidente del Tribunale, che convocherà le parti davanti a sé. L’accordo deve poi essere trasmesso all’Ufficiale di stato civile del Comune entro 10 giorni.
Tuttavia, per poter avvalersi di tale modalità, è necessario che non vi siano figli minorenni, incapaci, portatori di handicap gravi od economicamente non autosufficienti. Inoltre, le modifiche non potranno attenere disposizioni di natura patrimoniale, quali trasferimenti di beni, sia mobili che immobili, o di denaro. e) Decorrenza degli effetti della modifica Il provvedimento di modifica delle condizioni economiche (sia esso di aumento, riduzione o revoca dell'assegno) ha, di regola, efficacia retroattiva e decorre dalla data di deposito della domanda di revisione. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “in materia di revisione dell'assegno di divorzio e di mantenimento dei figli, il diritto a percepire il contributo e il corrispondente obbligo a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento. In base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità del precedente giudicato, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modificazione, rimanendo ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno. Il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione, oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall'istruttoria, ma non può retrodatarla al verificarsi dell'evento innovativo se questo è anteriore alla domanda di modifica”. (Cfr. Cass. civ. sez. I , ord. 18 gennaio 2024, n. 1890). La ratio di questo orientamento risiede nel principio generale secondo cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Pertanto, la decorrenza non è fissata né al momento in cui si sono verificati i fatti che giustificano la revisione, né alla data della pronuncia del provvedimento modificativo, ma al momento in cui il diritto alla revisione è stato giudizialmente azionato o fatto valere con lo strumento della negoziazione assistita. Resta tuttavia salva la facoltà del Giudice di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, una decorrenza diversa, fornendo adeguata motivazione. |