Il giudice di ultima istanza che viola l’obbligo del rinvio pregiudiziale. La responsabilità dello Stato in due recenti sentenze delle alte corti
17 Luglio 2026
Premessa Il saggio intende approfondire un tema di estrema attualità: la responsabilità dello Stato nel caso in cui il giudice di ultima istanza violi l’obbligo di sollevare un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in assenza delle eccezioni individuate nella sentenza CILFIT1. Ricordiamo, in sintesi, alcune premesse. Il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto dell’Unione è inerente al sistema istituito dai Trattati dell’Unione. Tale principio si applica ad ogni caso di violazione del diritto dell’Unione da parte di uno Stato membro, indipendentemente dall’organo dello Stato membro la cui azione od omissione è all’origine di tale violazione2. La violazione del diritto dell’Unione conferisce ai singoli un diritto al risarcimento a tre condizioni:
La Corte di giustizia ha più volte precisato che tali principi si applicano anche agli inadempimenti commessi dalle autorità giudiziarie nazionali, compresi quelli derivanti da decisioni di giudici di ultimo grado4. La Corte di giustizia, in ordine alla violazione sufficientemente qualificata del diritto dell’Unione, ha chiarito che «la responsabilità [dello Stato] può sussistere soltanto nel caso eccezionale in cui l’organo giurisdizionale che statuisce in ultimo grado abbia manifestamente violato il diritto applicabile»5, precisando che per stabilire se una violazione del diritto dell’Unione sia «sufficientemente qualificata», si devono considerare tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al giudice nazionale.
Ma in quali occasioni un mancato rinvio, ai sensi dell’art. 267, terzo comma, TFUE, da parte del giudice di ultima istanza può fare sorgere una responsabilità dello Stato? La risposta a questa domanda costituisce il tema di questa riflessione e richiede una serie di approfondimenti7. In primo luogo, il ruolo che riveste, nell’ordinamento complesso, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il rinvio pregiudiziale del giudice di ultima istanza. Regola, eccezioni e obbligo di motivazione La procedura pregiudiziale si basa «sulla sinergia costante tra il giudice nazionale e il giudice dell’Unione in funzione dell’interpretazione e l’applicazione di un norma dell’Unione che ponga qualche dubbio ermeneutico, tale procedura si collega al compito attribuito alla Corte di giustizia dagli Stati membri di indicare la corretta interpretazione della norma, con un esito non astratto ma fin troppo concreto – osta o non osta l’applicazione scelta dal giudice nazionale una volta verificata se vi sia compatibilità con la norma dell’Unione – esito che poi il giudice nazionale dovrà limitarsi a tradurre puntualmente nella decisione che definisce la controversia»8. Le parole del compianto Maestro echeggiano in alcuni passaggi della sentenza Petlichev9 laddove la Corte di giustizia ricorda che l’art. 267 TFUE è «la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati» ed «ha lo scopo di assicurare l’unità di interpretazione del diritto dell’Unione» (punto 33). Tale disposizione prevede «un’ampia facoltà, se non persino un obbligo di adire la Corte qualora ritengano che una causa pendente dinanzi ad essi sollevi questioni implicanti un’interpretazione o una valutazione della validità delle norme giuridiche dell’Unione che impongano una decisione da parte loro (punto 34) precisando che «è stato peraltro dichiarato che il giudice nazionale adito in una controversia concernente il diritto dell’Unione, il quale consideri che una norma nazionale non solo è contraria al diritto dell’Unione, ma è anche inficiata da vizi di incostituzionalità, non è privato della facoltà né, qualora si tratti del giudice di ultima istanza, dispensato dall’obbligo, di cui all’articolo 267 TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia questioni relative all’interpretazione o alla validità del diritto dell’Unione per il fatto che la constatazione dell’incostituzionalità di una norma di diritto nazionale sia soggetta a ricorso obbligatorio dinanzi alla Corte costituzionale (punto 37). Il giudice di ultima istanza «è, in linea di principio, tenuto a rivolgersi alla Corte ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE quando è chiamato a pronunciarsi su una questione di interpretazione del diritto dell’Unione o sulla validità di un atto di diritto derivato». Obbligo che ha «l’obiettivo di evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell’Unione»10. La regola, però, conosce tre eccezioni. Un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno, può essere esonerato da tale obbligo solo quando abbia constatato che:
La prima di queste situazioni è sufficientemente chiara, anche alla luce delle sentenza Consorzio11. E’ pacifico che la Corte di giustizia può pronunciarsi in via pregiudiziale solo se la risposta può essere utilizzata dal giudice del rinvio per dirimere la controversia di cui è investito. In caso contrario, la questione non può essere sollevata. Le altre due questioni sono più complesse. Nella ipotesi sub b), che viene solitamente definita come una situazione di «acte eclairé», il diritto dell’Unione applicabile sarebbe già stato chiarito dalla Corte di giustizia in misura sufficiente da non lasciare dubbi su come applicarlo nella situazione pendente dinanzi al giudice di ultima istanza. La Corte di giustizia, nella sentenza Consorzio, precisa che «l’autorità dell’interpretazione data dalla Corte in forza dell’articolo 267 TFUE può far cadere la causa dell’obbligo previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, e renderlo senza contenuto, segnatamente, qualora la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale». Dunque, la Corte di giustizia sottolinea che, per escludere l’obbligo del rinvio, può considerarsi non solo il precedente riguardante un caso identico, ma anche una o più pronunce relative a situazioni analoghe a quella oggetto del giudizio nazionale. Ovviamente, il riferimento alle “fattispecie analoghe” impone estrema prudenza al giudice nazionale di ultima istanza, anche al fine, come vedremo, di evitare cause di risarcimento danni. Nella ipotesi sub c) la norma stessa potrebbe essere sufficientemente chiara da non lasciar adito a ragionevoli dubbi sulla sua corretta interpretazione. Ciò che viene solitamente definita una situazione di «acte claire». Nella sentenza CILFIT (sentenza del 6 ottobre 1982, C-283/81), la Corte di giustizia ha spiegato che, prima di concludere per l’assenza di un ragionevole dubbio quanto alla corretta interpretazione e applicazione della norma in una determinata causa, il giudice di ultima istanza deve maturare il convincimento che la stessa evidenza si imporrebbe anche ai giudici di ultima istanza degli altri Stati membri e della stessa Corte di giustizia. La Corte di giustizia, nel tempo, ha elaborato diversi criteri che i giudici nazionali di ultima istanza devono prendere in considerazione ribadendo che le giurisdizioni di ultima istanza «devono valutare, sotto la propria responsabilità, in maniera indipendente e con tutta la dovuta attenzione, se si trovino in una delle ipotesi che consentono loro di astenersi dal sottoporre alla Corte una questione di interpretazione del diritto dell’Unione che è stata sollevata dinanzi ad esse». (sentenza Consorzio, punto 50). Nella sentenza Consorzio, in particolare, la Corte rileva:
Non si tratta di affermazioni inedite. La Corte di giustizia, nella sentenza del 9 settembre 2015, C-160/14, João Filipe Ferreira da Silva, aveva già affermato che «l’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice avverso le cui decisioni non sono esperibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno è tenuto a sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale […] in circostanze quali quelle del procedimento principale, contraddistinte al contempo da decisioni divergenti di giudici di grado inferiore quanto all’interpretazione […] e da ricorrenti difficoltà d’interpretazione della medesima nei vari Stati membri». Il giudice nazionale deve, quindi, verificare l’atteggiamento degli altri interpreti nei diversi Stati dell’Unione, anche alla luce delle plurime versioni linguistiche delle norme comunitarie. La rigidità di tale affermazione viene, però, mitigata attraverso la lettura del punto 44 della sentenza Consorzio ove si precisa che «Se un giudice nazionale di ultima istanza non può certamente essere tenuto a effettuare, a tal riguardo, un esame di ciascuna delle versioni linguistiche della disposizione dell’Unione di cui trattasi, ciò non toglie che esso deve tener conto delle divergenze tra le versioni linguistiche di tale disposizione di cui è a conoscenza, segnatamente quando tali divergenze sono esposte dalle parti e sono comprovate». Resta il fatto che in questa ipotesi, forse in misura maggiore della precedente, il giudice di ultima istanza deve usare estrema prudenza prima di decidere di non sollevare la questione avanti la Corte di giustizia. Nella sentenza Consorzio, la Corte di giustizia ha confermato che un giudice nazionale di ultima istanza potrebbe essere esonerato dall’obbligo di rinvio solo in presenza di una delle tre situazioni CILFIT. La novità della sentenza Consorzio risiede nel fatto che, al punto 51 di tale sentenza, la Corte ha aggiunto un ulteriore obbligo per i giudici nazionali di ultima istanza, che non era menzionato nella sentenza CILFIT o nelle successive pronunce: l’obbligo imposto a tali giudici di indicare i motivi per cui ritengono che una delle situazioni di cui alla sentenza CILFIT li esoneri dall’obbligo di rinvio. Nella sentenza Consorzio12 si legge: «Dal sistema istituito dall’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’articolo 47, secondo comma, della Carta, discende che, allorché un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno ritenga, per il fatto di trovarsi in presenza di una delle tre situazioni menzionate (...) [nella sentenza CILFIT], di essere esonerato dall’obbligo di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte, previsto dall’articolo 267, terzo comma, TFUE, la motivazione della sua decisione deve far emergere o che la questione di diritto dell’Unione sollevata non è rilevante ai fini della soluzione della controversia, o che l’interpretazione della disposizione considerata del diritto dell’Unione è fondata sulla giurisprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l’interpretazione del diritto dell’Unione si è imposta al giudice nazionale di ultima istanza con un’evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi». Nella sentenza KUBERA (sentenza del 15 ottobre 2024 (C-144/23), la Corte ha confermato l’obbligo di motivazione, quale enunciato al punto 51 della sentenza Consorzio. Tuttavia, la Corte non ha approfondito ulteriormente la portata di tale obbligo. In questo quadro, si inserisce la vicenda esaminata nella sentenza Remling13 nella quale la Corte ha avuto occasione di approfondire la questione se tale motivazione esplicita sia necessaria anche nelle situazioni in cui il diritto nazionale consente ai giudici di statuire su determinati tipi di casi con una motivazione in forma abbreviata. Sulla base di queste premesse, analizziamo, in primo luogo, la sentenza n. 33241/25 della Cassazione. La sentenza della Cassazione del 19 dicembre 2025, n. 33241 La Suprema Corte ha affrontato il tema della responsabilità dello Stato nel caso in cui il giudice di ultima istanza violi l’obbligo di rinviare la questione alla Corte di giustizia nella sentenza n. 33241/2514. Una sentenza di ben centoventisei pagine, di grande rilievo e complessità. L’iter argomentativo affronta un articolato contenzioso relativo alla domanda di risarcimento proposta da Telecom Italia s.p.a. nei confronti dello Stato, ai sensi della l. 13 aprile 1988, n. 117, per il danno derivante da una decisione del Consiglio di Stato. La vicenda traeva origine dall’obbligo di pagamento, previsto dalla normativa nazionale, di un canone concessorio per l’anno 1998, che tuttavia non sarebbe stato dovuto alla luce della direttiva 97/13/CE. Sulla portata della direttiva il TAR Lazio aveva investito la Corte di giustizia, la quale, con la sentenza 21 febbraio 2008, in causa C-296/06, Telecom Italia, aveva stabilito che «Gli artt. 6, 11, 22 e 25 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, ostano a che uno Stato membro esiga da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo, per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione di detta direttiva nel diritto nazionale, cioè fino al 31 dicembre 1998». Il TAR Lazio, però, respingeva la domanda e, in appello, il Consiglio di Stato confermava il rigetto con sentenza n. 7506 del 2009, sostenendo che a tale conclusione si dovesse pervenire «proprio sulla base della sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 2008. A seguito di tale decisione, Telecom Italia s.p.a. (nel frattempo succeduta a Telecom Italia Mobile s.p.a.) chiedeva, avanti al giudice ordinario, la condanna dello Stato al risarcimento del danno, in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Il procedimento, dopo alterne vicende, arrivava in Cassazione. La peculiarità del caso risiede nel fatto che la decisione nazionale assunta come lesiva è intervenuta dopo che, nel corso del procedimento, la Corte di giustizia aveva già interpretato il diritto dell’Unione rilevante. Sono perlomeno quattro i passaggi rilevanti della sentenza. Il primo attiene al rapporto tra la legge n. 117/88 e la sua modifica con la legge n. 18/015 La Suprema Corte, dopo avere accertato il «netto contrasto» tra la pronuncia del Consiglio di Stato e la sentenza resa dalla Corte di Giustizia in sede di pronuncia pregiudiziale interpretativa, evidenzia che la Corte di appello, nella sentenza impugnata, non ha applicato retroattivamente la legge n. 18/201515. In mancanza di una disciplina transitoria, precisa la Corte «non può ovviamente attribuirsi efficacia retroattiva (alla legge n. 18/2015), ma i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE sin dalle sentenze Francovich, Brasserie du Pêcheur e Köbler, e precisati con la sentenza Traghetti del Mediterraneo s.p.a., trovano applicazione anche alle fattispecie precedenti, atteso che le sentenze della Corte di Giustizia costituiscono fonti di norme di diritto europeo aventi efficacia ultra partes, direttamente applicabili nell’ordinamento interno».
Il secondo attiene alle precisazioni in ordine alla “colpa grave” Anzitutto, rileva la Corte, «non è condivisibile – nella modalità assertiva con cui è formulato dalla ricorrente – il rilievo secondo cui il contrasto del provvedimento giurisdizionale con il diritto unionale non configurerebbe colpa grave e non renderebbe inapplicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art.2 legge n. 117/1988». Infatti, «alla luce dei principi espressi dalle ricordate sentenze della Corte di Giustizia, operativi ed applicabili nell’ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/2015, l’errore interpretativo che abbia determinato una violazione manifesta e sufficientemente caratterizzata del diritto europeo fonda un’ipotesi di responsabilità dello Stato per effetto di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale nell’esercizio delle funzioni e che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 117/1998 (nella formulazione antecedente a quella modificata dalla legge n. 18/2015), non contrasta con i predetti principi (e resta quindi insuscettibile di disapplicazione) solo allorché la violazione non provenga da un organo giurisdizionale di ultimo grado, nonché quando, ovviamente, l’errore interpretativo, ancorché grave e manifesto, cada su norme interne, processuali o sostanziali, relative a materia non rientrante nell’ambito dell’ordinamento unionale e sia quindi inidoneo a determinare un risultato interpretativo contrario al diritto comunitario. Ciò posto, giova ribadire che, in funzione del carattere sufficientemente caratterizzato della violazione – e, quindi, del giudizio di colpa grave –, rileva il grado di chiarezza e precisione delle norme violate, l’intenzionalità o l’inescusabilità della violazione, eventualmente testimoniata dalla posizione adottata da una istituzione comunitaria, dall’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta ignoranza della giurisprudenza europea o dal contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione espressa fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione. Ai fini del giudizio di responsabilità dello Stato, il giudice del merito deve dunque indagare su questi presupposti, venendo in considerazione un concetto di colpa grave in senso oggettivo, da valutarsi in relazione al carattere manifesto e sufficientemente caratterizzato della violazione, essendo invece venuto meno, anche nella nuova legge, ogni riferimento subiettivo alla negligenza inescusabile, che non costituisce più presupposto della responsabilità dello Stato ma mantiene la sua rilevanza unicamente nel giudizio di rivalsa dello Stato verso il magistrato». Nella vicenda in esame, precisa la Corte di Cassazione, «la Corte d’appello ha debitamente indagato la sussistenza dei predetti presupposti».
La terza precisazione attiene al concetto di “violazione manifesta” La Corte di cassazione, sotto questo profilo, ritiene erroneo quanto affermato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo cui la condotta gravemente colposa del magistrato, suscettibile di dar luogo a responsabilità per errori commessi nell’attività di interpretazione di norme di diritto, sarebbe solo quella che determina una “violazione manifesta”, intendendosi per tale il risultato interpretativo «inspiegabile alla stregua di qualsiasi criterio interpretativo», in quanto «l’applicazione di qualsiasi criterio o metodo interpretativo condurrebbe inevitabilmente all’interpretazione opposta». L’affermazione và corretta attraverso la precisazione «che esso trova fondamento nella giurisprudenza di questa Corte formatasi in sede di applicazione dell’art.2, comma 3, della legge n. 117/1988, a fattispecie di errori interpretativi riguardanti il diritto interno (cfr. Cass., Sez. Un., n. 11747 del 2019 e succ. conf.) e tenendo presente che, invece, con riguardo alle violazioni del diritto dell’Unione europea – alla luce dei ricordati principi affermati dalle citate sentenze della Corte di Giustizia, operativi ed applicabili nell’ordinamento interno già precedentemente al loro recepimento nella legge n. 18/2025: v., supra, Punti da B.4.1.b.1 a B.4.1.b.4 delle Ragioni della decisione) –, costituiscono titolo di responsabilità dello Stato-giudice quelle consumate da parte di un giudice nazionale di ultima istanza mediante l’attribuzione di una portata manifestamente erronea ad una norma comunitaria sostanziale o procedurale, oppure mediante l’interpretazione del diritto nazionale – beninteso, in una materia rientrante nelle competenze attratte all’ordinamento unionale – in modo tale da condurre ad un risultato contrario a tale diritto, purché si tratti di violazioni sufficientemente caratterizzate, in quanto riguardanti norme sostanziali o procedurali sufficientemente chiare e precise, aventi carattere di intenzionalità o comunque di inescusabilità, testimoniate dalla posizione assunta da una istituzione comunitaria, dall’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale, dalla manifesta ignoranza della giurisprudenza della Corte di Giustizia o dal contrasto dell’atto o del provvedimento con l’interpretazione da essa espressamente fornita».
La quarta precisazione attiene al mancato rinvio pregiudiziale da parte del giudice di ultima istanza La sentenza della Corte di appello veniva, infine, censurata per aver «ravvisato, comunque, l’errore inescusabile del Consiglio di Stato nella circostanza di non avere promosso un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia». La Cassazione rigetta il motivo di ricorso. La Corte, sotto questo profilo, ribadisce che «il giudizio di responsabilità espresso dalla Corte d’appello trova fondamento nel motivato accertamento della violazione “manifesta” del diritto europeo (per come interpretato dal giudice unionale deputato a chiarirne il senso e la portata), consumata dal Consiglio di Stato, da un lato, mediante l’attribuzione di una portata chiaramente erronea alle norme della direttiva 97/13/CE (con particolare riferimento agli artt. 6, 11 e 22) e, dall’altro, mediante l’interpretazione e l’applicazione del diritto nazionale in modo tale da condurre ad un risultato contrario al diritto dell’Unione; violazione, altresì, sufficientemente “caratterizzata”, alla stregua dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare dalla sentenza Köbler), in quanto connotata dall’inescusabilità dell’errore derivante dal palese contrasto della statuizione emessa con l’espressa posizione interpretativa assunta dal giudice comunitario (e, più in generale, da manifesta ignoranza della giurisprudenza europea), nonché, inoltre, dalla violazione dell’obbligo di disporre, in caso di dubbio, un ulteriore rinvio pregiudiziale interpretativo. Il rilievo diretto ad evidenziare il carattere inescusabile della violazione si basa «anche in ragione dell’inosservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale». Nella fattispecie, conclude la Corte, «l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, prima di discostarsi dal dictum risultante dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza interpretativa emessa dalla Corte UE sul rinvio pregiudiziale operato dal giudice amministrativo di primo grado, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto disporre un nuovo rinvio ai sensi dell’allora vigente art. 234 Trattato CE». Manca, comunque, una motivazione sulle tre eccezioni all’obbligo di rinvio elencate dalle sentenze della Corte di giustizia. In sintesi, la Cassazione valuta il mancato rinvio alla Corte di giustizia (anche) quale elemento fondante la responsabilità dello Stato. Ma resta il fatto che la natura di tale responsabilità resta di carattere eccezionale perché si fonda, nella specie, nella considerazione che la decisione nazionale assunta come lesiva è intervenuta dopo che, nel corso del procedimento, la Corte di giustizia aveva già interpretato il diritto dell’Unione rilevante. La decisione della Corte di giustizia dell’11 giugno 2026 nella causa C-386/24, Centro Petroli Roma Srl Il Consiglio di Stato italiano, con le sue questioni, chiede dei chiarimenti sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di talune disposizioni del diritto nazionale relative al funzionamento dei depositi fiscali. Ma la questione centrale, anche se sollevata incidentalmente, è un’altra. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di giustizia a quali condizioni una normativa nazionale che stabilisce norme in materia di responsabilità civile e disciplinare dei giudici in caso di errore giudiziario, anche in caso di inosservanza del diritto dell’Unione, come il mancato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, sia compatibile con il requisito dell’indipendenza della magistratura derivante dal diritto dell’Unione. In sostanza, i dubbi del giudice amministrativo vertono sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di un sistema nazionale di responsabilità civile e disciplinare dei giudici per errori giudiziari che comprende l’interpretazione e l’applicazione di norme dell’Unione, come la decisione di non effettuare un rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. Il Consiglio di Stato spiega che le incertezze circa la corretta interazione tra la normativa italiana sulla responsabilità dei giudici e le norme dell’Unione in materia di indipendenza della magistratura incidono sul modo in cui esso valuta il suo obbligo ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE. La vicenda è emblematica. La controversia sembra costituire uno di quei casi nei quali il giudice di ultima istanza solleva un rinvio pregiudiziale per evitare qualsiasi rischio di responsabilità, poiché ha ritenuto che le disposizioni del diritto dell’Unione in questione costituissero, ai fini della controversia, actes claires16. Il quadro generale della materia è costituito dalle pronunce della Corte di giustizia in tema di responsabilità degli Stati membri, già esaminate in precedenza. Ciò premesso, l’avvocato generale elenca alcuni parametri in presenza dei quali, a suo giudizio, può sorgere una responsabilità del giudice di ultima istanza. A suo avviso, «quattro parametri possono essere cruciali per stabilire un errore giudiziario che, a causa del suo carattere del tutto eccezionale, potrebbe potenzialmente far sorgere la responsabilità personale, senza che ciò pregiudichi l’indipendenza della magistratura. Dal punto di vista di un giudice ragionevole e prudente, l’errore giudiziario – nella specie, l’assenza di rinvio pregiudiziale – deve essere (i) manifesto (chiaro ed evidente, non discutibile); (ii) rilevante (incide significativamente sull’esito del procedimento principale o sull’effettività del meccanismo di cooperazione); (iii) inescusabile (in assenza di qualsiasi fattore che avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad un errore); e (iv) il risultato di una scelta deliberata dei giudici di disattendere la legge o di una grave negligenza da parte loro» (punto 75 delle conclusioni). La causa è stata decisa nella sentenza dell’11 giugno di quest’anno. Rilevano, sul tema, i punti che riguardano le ricevibilità della questione. In primo luogo, la Corte ricorda «che l’istituzione di un regime di responsabilità dei giudici per i danni derivanti da un errore giudiziario da parte loro o di un regime di responsabilità disciplinare dei giudici rientra nell’organizzazione della giustizia e, quindi, nella competenza degli Stati membri, fatto salvo il rispetto del diritto dell’Unione». Il riconoscimento di un principio di responsabilità personale dei giudici per le decisioni giudiziarie comporta un rischio di ingerenza nella loro indipendenza, riconosce la Corte, in quanto può influire sul processo decisionale di coloro che hanno il compito di giudicare La Corte, in questo contesto, ha cura di ribadire “che tale responsabilità” può «sorgere solo in casi del tutto eccezionali di condotte gravi e totalmente inescusabili da parte di giudici». Ne consegue, prosegue la Corte, che, nei casi del tutto eccezionali individuati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, «la responsabilità individuale dei giudici di un organo giurisdizionale nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso, che abbiano rispettato l’obbligo di motivazione descritto al punto precedente della presente sentenza, non può sorgere per il solo fatto che tali giudici non abbiano accolto una richiesta di rinvio pregiudiziale loro sottoposta dalle parti. Peraltro, «nel caso di specie, il giudice del rinvio ha indicato in modo preciso i motivi per i quali ritiene che la risposta alle questioni pregiudiziali sia necessaria per risolvere la controversia di cui è investito. Di conseguenza, non risulta in modo manifesto che l’interpretazione richiesta non abbia alcuna relazione con l’oggetto o con la realtà effettiva del procedimento principale». Dalla motivazione della Corte risulta confermato:
In sintesi, una responsabilità del giudice non può sorgere per il semplice mancato rinvio alla Corte di giustizia. Occorre molto di più. Una condotta “grave e totalmente inescusabile”, considerato che tale responsabilità ha carattere eccezionale. Resta da vedere se per escludere una responsabilità dello Stato sia sufficiente una motivazione da parte del giudice di ultima istanza che affermi di non ritenere necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. La questione verrà affrontata dalla Corte di Giustizia nella causa C-293/24, Ferreira Da Silva e Brito ea. Sul tema si dovrà quindi tornare. [1] Sentenza 6 ottobre 1982, causa 283/81, Srl CILFIT e Lanificio di Gavardo SpA contro Ministero della Sanità, ECLI:EU:C:1982:335. Per la dottrina v., tra i tanti, in particolare, H. RASMUSSEN, The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. Or: Acte Clair, of Course! But What does it Mean?, in EL Rev., 1984, p. 242 ss.; G. BEBR, The Preliminary Proceedings or Article 177 EEC – Problems and Suggestions for Improvement, in H.G. SCHERMERS et al. (eds.), Article 177 EEC: Experience and Problems, Amsterdam, 1987, p. 355 ss.; D. VAUGHAN, The Advocate’s View, in M. ANDENAS (ed.), Article 177 References to the European Court – Policy and Practice, Londra, 1994, p. 61 ss.; M. BROBERG, Acte clair revisited: Adapting the acte clair criteria to the demands of time, in CMLR, 2008, p. 1383 ss.; M. BROBERG, N. FENGER, Preliminary References to the European Court of Justice, 2a ed., Oxford, 2014, pp. 240-246; P.J. WATTEL, Köbler, CILFIT and Welthgrove: We can’t go on meeting like this, in CMLR, 2004, p. 177 ss. Per contributi recenti sul tema, v. S. FORTUNATO, L’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, par. 3: una disciplina in continua evoluzione, in AA.VV., Liber amicorum Antonio Tizzano: de la Cour CECA à la Cour de l’Union: le long parcours de la justice européenne, Giappichelli, Torino, 2018, p. 351 ss.; F. SPITALERI, Facoltà e obbligo di rinvio, in F. FERRARO, C. IANNONE (a cura di), Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2020, p. 113 ss. [2] CGUE sentenza del 28 giugno 2022, Commissione/Spagna, C-278/20, punti 29 e 30. [3] CGUE sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C-620/17, punto 35. [4] CGUE sentenze del 30 settembre 2003, Köbler, C-224/01; punti da 33 a 36. [5] CGUE sentenza del 28 luglio 2016, Tomášová, C-168/15, punto 24. [6] CGUE sentenza del 29 luglio 2019, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe, C-620/17, punto 42. [7] Tra gli altri si veda G. GRECO, Obbligo di rinvio pregiudiziale: la motivazione basta o non basta per escludere la responsabilità? E’ questo il dilemma, Eurojus, 1 aprile 2024. Sull’obbligo di motivazione, anche in ottica comparata, si veda G. STRAZZA, Lo standar europeo della motivazione nel mancato rinvio pregiudiziale, federalismi.it, 8 ottobre 2025. Tra gli A. che concordano sull’importanza della motivazione della pronuncia che invoca uno dei c.d. criteri Cilfit, specie a seguito della CGUE, Grande Chambre, 6 ottobre 2021, C-561/19, cit., si v. J. CLAASSEN, In the Courts the CJEU does not Trust?, in Verfassungsblog, 12 ottobre 2021; G. TULUMELLO, Il rinvio pregiudiziale fra mito e realtà (brevi note a primissima lettura della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E., Grande Sezione, 6 ottobre 2021 in causa C-561/19, Consorzio Italian Management - Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana), in Giustamm.it, 10, 2021. [8] Cfr. G. TESAURO, L’interpretazione della Corte costituzionale dell’art. 111, ult. Comma: una preclusione impropria al rinvio pregiudiziale obbligatorio, federalismi.it 16 dicembre 2020. Per una ricostruzione sul rinvio pregiudiziale e sul ruolo dei giudici nazionali cfr. L.S. ROSSI, “Un dialogo da giudice a giudice”. Rinvio pregiudiziale e ruolo dei giudici nazionali nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in I Post di AISDUE, IV (2022), sezione “Articoli”, n. 4, 23 maggio 2022 . Più in generale si veda si v. F. FERRARO-C. IANNONE, Il rinvio pregiudiziale, Torino, 2024. [9] CGUE sentenza 12 febbraio 2026, Petlichev, C-5625. Sul tema si veda F. FERRARO, Doppia pregiudizialità: la Corte di giustizia difende e rinnova gli insegnamenti della sentenza Simmenthal, Quaderni AIUSDE, fac. 1/2026 e R. COSIO, La sentenza Petlichev della Corte di giustizia. Un’occasione per riflettere sui pilastri dell’ordinamento dell’Unione europea, ius.lefebvregiuffre.it/ue-internazionale, 2026. [10] CGUE sentenza del 15 ottobre 2024, KUBERA, C- 144/23, punto 35. Per un commento, si v. T. HILPOLD, “Consorzio Italian Management Reloaded: Court of Justice further Strengthens the Preliminary Reference Procedure in the Case Kubera (C-144/23)”, in EU Law Live, 15th November 2024; G. CAPUDI, L’obbligo di rinvio pregiudiziale nelle specificità processuali degli Stati membri: la sentenza KUBERA della Corte di giustizia, in Riv. del contenzioso europeo, 2025, 1, 1 ss. [11] L. DANIELE, Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management, Eurojus, Fascicolo n. 2 – 2022. [12] CGUE sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19. Sulla sentenza si veda M. LIPARI, L’obbligo di rinvio pregiudiziale alla CGUE, dopo la sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19: i criteri Cilfit e le preclusioni processuali, giustamm.it., n. 12 - 2021 e L. DANIELE, Si può “migliorare” CILFIT? Sulla sentenza Consorzio Italian Management, cit. e F. SPITALERI dell’obbligo di rinvio pregiudiziale: brevi riflessioni a margine della sentenza, Le finalità Consorzio Italian Management, in Blog DUE, 25 gennaio 2022. [13] CGUE sentenza 24 marzo 2026 C- 767/23. Sul tema di veda R. COSIO, La sentenza Remling: l’obbligo di motivazione del giudice di ultima istanza che decide di non sollevare una questione pregiudiziale avanti la Corte di giustizia, ius.lefebvregiuffre.it/ue-internazionale, 2026. [14] M. BATTAGLIESE, La clausola di salvaguardia nel circuito pregiudiziale europeo, Judicium, 2 luglio 2026, la sentenza è edita sul Foro.it, dicembre 2025 con il titolo La Cassazione conferma il risarcimento dovuto (a Tim) per violazione del diritto dell’Unione europea da parte del giudice che aveva attribuito portata erronea a una norma comunitaria. [15] Sul tema si v. M. ZULBERTI, Violazione del diritto dell’Unione europea e responsabilità dello Stato per attività giurisdizionale: le precisazioni della Cassazione, Eurojus, 23/02/2026. [16] La codificazione – ad opera dell’art. 2, comma 3-bis, della legge n. 117 del 1988, introdotto dalla legge n. 18 del 2015 – della “mancata osservanza dell’obbligo di rinvio pregiudiziale” come fattispecie di responsabilità civile del magistrato ha così condotto, ad avviso della dottrina, a “rinvii pregiudiziali di tipo <difensivo>. Sul tema si veda Giovanni Tulumello Il giudice comune come giudice comunitario di prossimità: una prospettiva culturale (anche a margine di Corte cost. n. 6/2026, giustamm.it., 2026. Il rilievo è altresì oggetto del contributo di G. Vitale, La logica del rinvio pregiudiziale tra obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza e responsabilità, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., fasc.1/2013, pagg. 59 e segg., la quale tuttavia osserva che “a fronte di una valutazione discrezionale di rilevanza della questione, che in ipotesi conduca anche alla formulazione di uno o più quesiti ulteriori e diversi rispetto a quelli prospettati dalla parte, e tuttavia tali da richiedere alla Corte una interpretazione della norma sostanziale di diritto dell'Unione che debba essere applicata, sarebbe piuttosto improbabile rintracciare gli estremi per una violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione e, quindi, per una conseguente responsabilità risarcitoria”. |