L'esperienza dell'Ufficio per il processo si consolida grazie al d.l. 12 giugno 2026, n. 100

17 Luglio 2026

Il d.l. 12 giugno 2026, n. 100 «consolida» l'esperienza dell'Ufficio del processo e dei suoi componenti, confermando l'importanza della nuova figura di supporto alla giurisdizione, cruciale nell'abbattimento delle pendenze.

Ufficio per il processo e riforme processuali

Accanto al cancelliere ed all’ufficiale giudiziario che collaborano col giudice nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali (e non solo), la riforma processuale del 2022, con l'obiettivo di rendere la giustizia più rapida ed efficiente, ha aggiunto una nuova figura di supporto alla giurisdizione: quella dell’“Ufficio per il processo”.

L'istituto fu inizialmente introdotto nell'ordinamento nel 2014, con previsione di composizione piuttosto variegata, dato che si prevedeva che fosse composto da: personale di cancelleria, tirocinanti ex art. 73 d.l. n. 69/2013, laureati a norma dell'art. 37 d.l. n. 98/2011 e giudici onorari (v. art. 16-octies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221, disposizione introdotta dall'art. 50 d.l. 24 giugno 2014, n. 90).

In realtà, il nuovo organismo è divenuto operativo – in diversa composizione – grazie ai fondi PNRR, solo a far data dall'inizio del 2023.

Dispone oggi l’art. 58-bis c.p.c.: «l’Ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale».

Analogamente a quanto già fanno il cancelliere e l’ufficiale giudiziario, anche i membri dell’Ufficio per il processo, inseriti in modo stabile nell'organizzazione giudiziaria, collaborano in modo permanente al funzionamento dell’ufficio giudiziario, assistendo il magistrato nell'espletamento di molteplici adempimenti processuali.

I compiti espletati dai membri dell’ufficio per il processo civile, a supporto del magistrato, sono elencati nell’art. 5 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, ove si legge: «all’ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti: a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall’articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell’individuazione dei procedimenti contemplati dall’articolo 348-bis del codice di procedura civile; c) raccordo e coordinamento fra l’attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell’ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l’utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l’analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell’ufficio; g) supporto per l’attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere l’arretrato e a prevenirne la formazione».

I funzionari membri dell'ufficio per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione, con riguardo agli uffici per il processo civile presso il tribunale, sono costituiti dai giudici onorari di pace (g.o.p.) (art. 4, lett. a), d.lgs. n. 151 cit.), ivi incardinati per la durata di sei mesi.

Nell'ottica di garantire il principio della ragionevole durata del processo civile, la riforma processuale del 2022 ha introdotto la nuova struttura organizzativa dell'ufficio del processo: «gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizza e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (art. 2 d.lgs., n. 151 cit.).

L'idea è quella di «evitare che il giudice lavori da solo ma di affiancargli una squadra di collaboratori di livello che possano agevolarlo nel suo lavoro» (Biavati, Argomenti di diritto processuale civile, Bologna, 2023, VI° ed., 185).

L’attività svolta dagli UPP ha fornito buona prova di sé, nell'ottica dell’abbattimento della durata dei tempi del processo in questo primo quadriennio applicativo.

In aderenza agli auspici da più parti espresse, e in particolare da parte del C.S.M., i funzionari dell'Ufficio del processo sono stati stabilizzati mediante procedura di selezione comparativa bandita nel maggio 2026, come aveva preannunziato il Ministro della Giustizia. In tal modo si è voluto attuare il disposto normativo che ammette la stabilizzazione in ruolo dei dipendenti PNRR in servizio fino alla data del 30 giugno 2026 ed assunti a tempo determinato (art. 16-bis, comma 1, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, come innovato dalla l. finanziaria per il 2025, l. 30 dicembre 2025, n. 199).

Il d.l. n. 100 e l'ufficio per il processo

In un quadro ordinamentale e di riforme estremante cangiante ed in continua evoluzione, si inseriscono, ad arricchirlo e completarlo, talune disposizioni contenute nel decreto-legge in materia di giustizia, il d.l. 12 giugno 2026, n. 100, titolato alle «Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo 14 maggio 2024» (atto Senato n. 1939, a cui è stato assegnato per la conversione). Il decreto-legge, che ha un contenuto composito e variegato, riguardando, tra l'altro, anche l'attuazione del patto europeo sulla migrazione ed asilo del 14 maggio 2024, rappresenta anche il tentativo dell'Esecutivo di migliorare dello standard del servizio giudiziario.

Oltre a differire al 31 ottobre 2027 l'entrata in vigore delle nuove competenze assegnate al giudice di pace (ex art. 5 d.l.) ed a differire nuovamente di un anno l'entrata in vigore del Tribunale delle persone, dei minori, della famiglia (ex art. 3), il nuovo d.l. giustizia «consolida» l'esperienza dell'ufficio del processo e dei suoi componenti, «ai fini di una più efficiente riorganizzazione degli uffici» (giurisdizionali), come si legge nel preambolo premesso al decreto-legge.

Da questo punto di vista, due sono i punti chiave sul quale interviene il Governo, con riguardo al funzionamento dell'ufficio del processo.

Da una parte, si prevede l'estensione dell'ufficio per il processo, civile e penale, anche al tribunale per i minorenni, al tribunale di sorveglianza ed all'ufficio di sorveglianza (art. 6, commi 5 e 6, d.l. cit.).

Con altra disposizione, il Governo chiarisce poi che il personale assunto nell’ufficio per il processo «è impiegato in via ordinaria nelle attività, salvo i casi di urgente e comprovata necessità», di «supporto ai compiti del magistrato» (v. art. 6 d.l. cit., che espressamente richiama le attività elencare nell'art. 5, lett. a, b, c, del d.lgs. n. 151 del 2022).

In via normativa sono così fugate critiche e perplessità espressi da chi prospettava il rischio di un utilizzo surrogatorio dei funzionari UPP in prevalenza in compiti di cancelleria che, in tal modo, avrebbero tamponato le gravi carenze di organico del personale degli uffici di cancelleria (v. De franco, Il rischio di mettere la parola fine ad un'esperienza straordinaria, in magistraturademocratica.it, 2 giugno 2026), ma, al contempo, determinando la dispersione dell'esperienza maturata dai funzionari a supporto della magistratura.

Prevedere un impiego dei funzionari UPP «in via ordinaria» in attività di supporto alla magistratura (come dispone oggi l'art. 6 d.l. cit.), invece, garantisce all'esperienza fervida e proficua maturata dai funzionari UPP di continuare senza soluzione di continuità (Giusta, Continua il percorso dell'ufficio per il processo, in Giust. Insieme, 24 giugno 2026).

Sarebbe un fuor d'opera, oltreché un'applicazione contra legem (in contrasto col trasparente tenore del testo dell'art. 5 d.lgs n. 151, che più volte richiama l'attività svolta dai funzionari UPP «a supporto ai compiti del magistrato», e non alla cancelleria), l'utilizzo dei funzionari UPP in compiti di cancelleria, salvo che per attività e tempistiche del tutto marginali, come emerge dal testo del d.l. cit.

Ancora, il decreto-legge ha istituito l'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione (art. 16 d.l. cit.), «per una celere definizione dei procedimenti» in materia di immigrazione, ed in particolare i procedimenti «pendenti alla data dell'11 giugno 2026». All'ufficio, destinato a smaltire l'arretrato, sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, per un periodo non inferiore a 12 mesi, la trattazione dei procedimenti in materia, nonché l'adozione dei procedimenti definitori. Nell'ottica di «supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di 1600 unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato dei funzionari UPP in scadenza il 30 giugno 2026». La proroga dei funzionari, si precisa ancora, è disposta limitatamente al personale che alla data del 30 settembre 2026 avrà prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi (art. 16, comma 9 d.l. cit.).

L'abbattimento dell'arretrato civile

L'ufficio per il processo in questi quattro anni di funzionamento ha contribuito, quale fattore cruciale, all'abbattimento delle pendenze. Un abbattimento ormai riconosciuto e certificato dall'Europa, che «ha espresso un giudizio ampiamente positivo nei confronti dello sforzo compiuto in questi anni in materia di giustizia» (v. Country report del 3 giugno 2026, citato dal Ministro della Giustizia, in Dir. Giust., 19 giugno 2026).

Il contributo fornito da funzionari professionalmente preparati e formati ha permesso di sgravare il giudice da molteplici incombenze ed adempimenti processuali che, per troppo tempo, ne hanno condizionato il lavoro, contribuendo a disperderne energie e riducendone il tempo a disposizione.

L'utilizzo «in via ordinaria» dei funzionari UPP a supporto della magistratura è una buona notizia per tutti che, grazie al loro contributo, ha inciso e continuerà ad incidere positivamente sul buon funzionamento della giurisdizione, facendo dimenticare la triste equazione: giustizia = giustizia lumaca (solo nel 2023, notava Biavati, op. cit., 187, che i dati dell'entità del contenzioso civile «non erano confortanti»).

Grazie al d.l. n. 100, l'esperienza proficua e produttiva degli UPP si può ancora consolidare e non si conclude ma, a seguito della stabilizzazione della gran parte dei funzionari, trova ora un quadro normativo definitivo e stabilizzato, nell'ottica, appunto, di non disperdere le specifiche professionalità acquisite dagli addetti in questi anni di lavoro svolto presso i tribunali e le corti.

I dati statistici del civile sono confortanti: dato che sono stati sostanzialmente centrati gli obiettivi di abbattimento delle pendenze risalenti al 2022 (- 89,5% nei tribunali, - 91% in appello) ed il disposition time risulta in linea con gli standard europei (- 40,6% al 30 aprile 2026 in linea con l'obiettivo del – 40% al 30 giugno 2026) (dati riportati nella risposta del Ministro della Giustizia ad interrogazione del sen. Sergio Rastelli, in data 18 giugno 2026).

Per concludere, come si vede, una giustizia civile che funziona è possibile e sta divenendo concreta realtà, senza che ciò possa costituire più un punto interrogativo (come di recente si notava: sia consentito il richiamo a masoni, Una giustizia civile che funziona è possibile?, in questa portale, 11 marzo 2026).

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