Giustizia riparativa: l’invio al Centro prescinde dal consenso della vittima
17 Luglio 2026
Massima In tema di autorizzazione all’invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa, ai sensi dell’art.129-bis c.p.p., nessun rilievo preclusivo assume la mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare a tale programma. Non solo l'accesso al programma è volontario e facoltativo per tutti gli interessati, ivi compresa la vittima del reato (art. 45, lett. a, d.lgs. n. 150/2022), ma è altresì specificamente previsto che detto programma possa svolgersi anche con la vittima "aspecifica" o "surrogata", cioè con la vittima di un reato diverso da quello per cui si procede (art. 53). Il caso Con sentenza in data 26 maggio 2025, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del GIP del Tribunale di Prato che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di atti persecutori aggravato, commesso nei confronti di una donna con la quale aveva intrattenuto una relazione affettiva, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. L’imputato ricorreva avverso tale sentenza articolando – tra gli altri – quale motivo di censura, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di invio del ricorrente al Centro di giustizia riparativa per l’avvio del programma dallo stesso richiesto. Tale diniego era stato opposto dalla Corte d’appello alla luce della mancanza del consenso della vittima - il cui coinvolgimento sarebbe stato, secondo i giudici d’appello, necessario - nonché per la mancata indicazione della finalità della richiesta di coinvolgere "vittime surrogate". Così facendo – ad avviso del ricorrente- i giudici del gravame avrebbero fatto cattivo governo della disposizione di cui all'art. 129-bis c.p.p., poiché la disciplina vigente in materia di restorative justice contempla espressamente la possibilità di coinvolgere nel programma una vittima diversa da quella effettiva nel caso in cui questa non intenda aderirvi. La questione La questione delibata dalla Cassazione coinvolge dunque la possibilità per il giudice di respingere l’istanza di invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa nel caso in cui la vittima non presti il consenso e di sindacare le ragioni per cui è richiesto il ricorso alla vittima c.d. “surrogata” o “a-specifica”. Le soluzioni giuridiche La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione sopra indicato, annullando la decisione della Corte territoriale nella parte in cui aveva escluso il ricorrente dall’ammissione al programma di giustizia riparativa a causa della mancanza di consenso – e, quindi, di partecipazione della vittima effettiva -, nonché della genericità dell'istanza, difettando, l’esplicitazione delle finalità di coinvolgere vittime “surrogate”. La decisione impugnata è stata ritenuta viziata in quanto non conforme ai criteri cui deve attenersi il giudice ai fini della decisione in ordine alla richiesta di cui all’art. 129-bis c.p.p. La Corte di legittimità rileva, al proposito, che la possibilità di svolgere programmi riparativi anche con vittime di un reato diverso da quello per cui si procede è espressamente contemplata dall'art. 53, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022, tra le tipologie di percorso di GR che legittimamente il sistema prevede, così che la eventuale mancanza di consenso della vittima reale non rappresenta una circostanza impeditiva ai fini dell'accesso dell’autore del fatto a programmi riparativi. Soffermandosi quindi sul secondo profilo affacciato dal ricorso, afferente alla ritenuta genericità dell’istanza, la Cassazione osserva che, nel caso di specie, la richiesta dell’imputato appariva al contrario molto dettagliata nell’illustrare il percorso già compiuto, l’attività concretamente risarcitoria effettuata in favore della persona offesa, la disponibilità a ulteriormente riparare le conseguenze dannose delle proprie condotte, nonché della espressa volontà di accedere ad un programma finalizzato alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto. A essere stigmatizzato dalla Suprema Corte è, per contro, il carattere astratto e generico del diniego opposto dalla decisione impugnata, poiché non assunta all’esito del “necessario contraddittorio, sentendo le parti interessate, come espressamente previsto dall'art. 129-bis, comma 3, c.p.p., proprio al fine di acquisire gli elementi indispensabili a compiere quel giudizio prognostico in ordine alla utilità del programma e alla assenza di pericolo concreto cui il giudice è chiamato.” Osservazioni La censura operata dalla Cassazione rispetto alla decisione impugnata si fonda sul preciso riferimento normativo costituito dalla previsione dell'art. 53 d.lgs. n. 150/2022, che consente l’opzione tra una variegata tipologia di programmi di restorative justice anche per consentire di tenere conto delle specifiche esigenze del caso concreto. Così, oltre alla – per così dire – “classica” mediazione tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato, il programma può estendersi a coinvolgere gruppi parentali, espressioni della comunità di riferimento delle parti, può strutturarsi nel c.d. dialogo riparativo (diretto o indiretto) tra la persona indicata come autore dell'offesa e la vittima, anche di un reato diverso. In tale articolato panorama, nessuna disposizione annette rilievo preclusivo alla mancanza di disponibilità della persona offesa a partecipare al programma riparativo. Tale peculiare strutturazione della disciplina è coerente, per un verso, con la natura volontaria e facoltativa per tutti gli interessati (compresa la vittima) dell’accesso ai percorsi restorative (art. 45, lett. a, d.lgs. n. 150/2022); per l’altro verso, il sistema risponde - proprio attraverso la specifica previsione che il programma riparativo possa svolgersi anche con la vittima "aspecifica" o "surrogata", cioè con la vittima di un reato analogo, ma diverso, da quello per cui si procede (art. 53 cit.) - all’opportunità di evitare che il dissenso della vittima effettiva operi come una sorta di “veto” nei confronti di una favorevole opportunità di recupero dell’autore di reato, anche nella prospettiva della risocializzazione di quest’ultimo (art. 27, comma 3, Cost.). Una specificazione sulla posizione della vittima “a-specifica” si rinviene, altresì, nella Relazione illustrativa al d.lgs. 150/2022 ove, con riferimento ai programmi di giustizia riparativa connotati dalla mediazione con vittima “surrogata” si precisa che "Si tratta della "surrogate victim" presente nella letteratura internazionale ovvero, secondo la più opportuna locuzione in uso nella letteratura nazionale, della "vittima aspecifica". La vittima del reato differente non è un 'sostituto' della vittima 'diretta' e non è meno vittima di quest'ultima. Anche la vittima aspecifica, infatti, è vittima, ancorché vittima di un reato e non del reato. La possibilità di offrire la partecipazione a programmi di giustizia riparativa, sussistendone l'interesse, la volontà ed il consenso libero e informato, anche alla vittima di un reato diverso - magari della stessa specie di quello per cui in ipotesi si procede -, è uno specifico valore aggiunto della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale 'convenzionale'". Se, dunque, libera e volontaria adesione e utilità per tutte le parti rappresentano le stelle polari cui orientare l’applicazione della giustizia riparativa, la decisione in commento si mostra senza dubbio coerente con tale prospettiva. Tuttavia, occorre riflettere sul rischio immanente insito in una apertura eccessivamente ampia ai programmi riparativi con vittima “surrogata”, realizzati in assenza di un vaglio rigoroso sulla effettività “utilità”, soprattutto nel caso di opposizione della vittima “diretta”. Il pericolo è, infatti, quello di creare i presupposti per una vittimizzazione secondaria di chi – vittima effettiva dell’autore di reato – veda realizzarsi con il beneplacito dello Stato un programma riparativo che, mentre favorisce la strategia processuale dell’autore assicurandogli una significativa messe di utilità e benefici, nulla concede nel sanare e ”ricucire” il vulnus inferto alla vittima (effettiva) con la vicenda delittuosa. Strettamente correlato alla paventata deriva “aspecifica” dei programmi riparativi è, altresì, il rischio dello snaturamento della restorative justice, che finirebbe per rappresentare solo uno strumento in mano all’imputato ai fini della propria strategia processuale, perdendo completamente la connotazione genuinamente riparativa che dovrebbe, al contrario, privilegiare – ove naturalmente possibile e, appunto, “utile” – il contatto diretto tra offensore e offeso, gli unici veri protagonisti, cioè, della frattura dolorosa realizzatasi con il fatto-reato che deve essere ricomposta. Dunque, pur senza ripudiare tout court i programmi con vittima “surrogata”, la salvaguardia del senso più autenticamente riparativo della disciplina introdotta dalla riforma Cartabia non può che passare attraverso un controllo attento e rigoroso da parte del giudice chiamato, ai sensi del già evocato art. 129-bis c.p.p., al delicato compito di esprimere una valutazione prognostica sull’“utilità” del programma riparativo proposto, soprattutto quando quest’ultimo sia prospettato nella sua variante “a-specifica” e in assenza od opposizione della vittima effettiva. In questa prospettiva, la decisione in commento ricorda che, proprio ai fini di un ponderato e non “burocratico” giudizio sulla effettiva “utilità” del programma riparativo proposto, occorre dare puntuale applicazione al disposto dell'art. 129-bis, comma 3, c.p.p., laddove stabilisce che la valutazione ai fini dell'avvio al programma di giustizia riparativa debba avvenire nel contraddittorio, prescrivendo che siano "sentite le parti, i difensori nominati e, se [il giudice] lo ritiene necessario, la vittima del reato", evidentemente al fine di verificare l'utilità del programma in relazione agli elementi specifici riferiti al caso concreto. Nella medesima prospettiva di un ponderato e approfondito giudizio sull’ “utilità” del programma riparativo, specialmente – lo si ribadisce – nel caso di programmi con vittima “surrogata”, deve essere considerato, ai fini dell'ammissibilità della richiesta avanzata dall'interessato, l’onere di allegazione degli specifici elementi di fatto idonei a verificare l'utilità dello svolgimento del programma ai fini della risoluzione delle questioni originate dalla commissione del reato (Cass. sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, dep.2026). Riferimenti Bonini V., Giustizia riparativa e garanzie nelle architetture del d.lgs. n. 150/2022, in www.sistemapenale.it, 24 novembre 2023 Maggio P.–Virga V., Festina lente: primissimo report di dati dal Centro di GR del Comune di Palermo (biennio 2025–2026), in Arch. Pen., 2026, 2. Fiorentin F., Giustizia riparativa: prospettive e crisi di una riforma che attende ancora Godot, in www.sistemapenale.it, 8 aprile 2025. Gialuz–Gatta, Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo, commento a Cass., Sez. un., 30 ottobre 2025, n. 5166, in www.sistemapenale.it, 13 febbraio 2026 |