Le SS.UU. sui presupposti della giurisdizione contabile rispetto alle società partecipate non in house
17 Luglio 2026
La questione devoluta alle Sezioni Unite riguardava l'individuazione del giudice munito di giurisdizione sulle azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori di una società partecipata non in house. In specie, le Sezioni Unite erano chiamate a stabilire se, in relazione ai danni contestati agli amministratori, sussistessero o meno i presupposti per affermare la giurisdizione della Corte dei conti, e in particolare se fosse configurabile un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e un danno erariale diretto agli enti pubblici partecipanti. Le SSUU (Cass., sez. un., 14 luglio 2026, n. 23220) ribadiscono che, al di fuori delle società in house e delle società c.d. legali la mera partecipazione pubblica non è sufficiente a fondare la giurisdizione contabile, la quale sussiste solo in presenza di un danno direttamente arrecato all'ente pubblico. Quindi, ove la società partecipata dallo Stato o dall’ente pubblico non possegga i requisiti richiesti per essere qualificata in house, la giurisdizione della Corte dei Conti sussiste nei soli casi in cui sia prospettato un danno arrecato dal rappresentante della società partecipata al socio pubblico in via diretta (non, cioè, quale mero riflesso della perdita di valore della partecipazione sociale) (Cass., Sez. U., 13 settembre 2018, n. 22409). Tale assetto raggiunto in sede giurisprudenziale ha trovato conferma nell’art. 12 del d.lgs. n. 175 del 2016, che distingue tra:
Altro è il caso della società non in house, partecipata dall’ente pubblico, che sia incaricata di svolgere, nell’interesse e con le risorse di quest’ultimo, un’attività o un servizio pubblico in sua vece. In tale ipotesi, affermano le SSUU, si è giunti a riconoscere la giurisdizione contabile con riguardo alla responsabilità del concessionario privato di un pubblico servizio o di un'opera pubblica, quando la concessione investe il privato dell'esercizio di funzioni obiettivamente pubbliche, attribuendogli la qualifica di organo indiretto dell'amministrazione, onde egli agisce per le finalità proprie di quest'ultima (cfr. Cass., Sez. U., 2019, n. 31755; Cass., S.U., 22 febbraio 2007, n.4112). Tuttavia, se la sussistenza di un rapporto di servizio rappresenta l’elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale, è pur vero che esso, in ragione dell’autonoma personalità giuridica della società, sarà di regola configurabile in capo a quest’ultima, ma non anche personalmente in capo ai soggetti (organi o dipendenti) della stessa; con la conseguenza che i danni eventualmente derivati alla società dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a organi o a dipendenti non integrano gli estremi del danno erariale, in quanto si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole di diritto privato, e non su quello del socio pubblico (Cass., Sez. U., 10 febbraio 2023, n. 4264; Cass., Sez. U., 5 dicembre 2019 n. 31755; Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979). Nella fattispecie oggetto di giudizio, le SSUU hanno ritenuto che alla società partecipata non fosse stato affidato un servizio pubblico, ciò impedendo di radicare una responsabilità erariale in capo alla società. Inoltre, data la distinta personalità di cui la società è dotata e la sua conseguente autonomia patrimoniale rispetto ai soci (e quindi rispetto all'ente pubblico partecipante), i danni eventualmente causati dalla mala gestio degli organi sociali o comunque da atti illeciti imputabili a suoi organi o a dipendenti si risolvono in un pregiudizio gravante sul patrimonio della società, che è un ente soggetto alle regole di diritto privato, e non direttamente su quello del socio pubblico |