L’accesso al concordato semplificato tra buona fede, correttezza delle trattative e controllo del Tribunale
Marco Cavaliere
20 Luglio 2026
L’Autore esamina il rapporto funzionale tra composizione negoziata della crisi e concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, valorizzando la prima non quale mero antecedente cronologico, ma quale presupposto sostanziale di accesso al secondo.
L’assenza del voto dei creditori, che costituisce il tratto maggiormente derogatorio del concordato semplificato, impone di ricercare nella fase negoziale precedente un equivalente funzionale di garanzia: informazione completa, trattative effettive, proposta seria e comparabile con l’alternativa liquidatoria, comportamento leale del debitore e collaborazione non ostruzionistica dei creditori.
In questa prospettiva, il giudizio di correttezza e buona fede di cui all’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019 non può essere ridotto a una formula contenuta nella relazione finale dell’esperto, ma deve essere oggetto di verifica sostanziale da parte del Tribunale. Il contributo propone una ricostruzione sistematica della composizione negoziata quale presidio selettivo di accesso al concordato semplificato, qualificando il controllo richiesto non come giudizio etico-soggettivo sull’imprenditore, bensì come verifica oggettiva della serietà, trasparenza, effettività e non strumentalità del percorso negoziale.
Premessa
La composizione negoziata della crisi, nel disegno del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non rappresenta soltanto un ambiente protetto nel quale l’imprenditore tenta la ricerca di una soluzione concordata della crisi. Essa assolve anche una funzione ordinante e selettiva rispetto agli strumenti successivi, soprattutto quando il percorso sfocia, per l’esito negativo delle trattative, nella domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Tale affermazione discende direttamente dalla struttura dell’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019, che subordina l’accesso al concordato semplificato alla dichiarazione dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e alla non praticabilità delle soluzioni individuate dall’art. 23 d.lgs. n. 14/2019 [il testo vigente dell’art. 25-sexies, comma 1, d.lgs. n. 14/2019 prevede che, quando l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare proposta di concordato per cessione dei beni entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale].
La peculiarità dell’istituto impone di attribuire alla composizione negoziata una funzione più intensa di quella di semplice prerequisito procedurale. Il concordato semplificato, infatti, si caratterizza per l’assenza del voto dei creditori e per una struttura accelerata, fortemente orientata alla liquidazione del patrimonio. Proprio perché manca il momento deliberativo della massa, la fase negozialeantecedente è chiamata a svolgere una funzione surrogatoria di garanzia: i creditori non votano, ma devono avere avuto, prima, una interlocuzione effettiva, informata e leale con il debitore, sotto la vigilanza dell’esperto indipendente (sul collegamento funzionale tra mancato voto nel concordato semplificato e necessità di una effettiva interlocuzione preventiva con i creditori, v. Crivelli A., Concordato semplificato e creditori: un rapporto difficile, in dirittodellacrisi.it, 14 luglio 2025, nota a Trib. Bologna, 18 marzo 2025).
In questa prospettiva, la composizione negoziata opera quale presidio selettivo di accesso al concordato semplificato. Il controllo richiesto non coincide con un giudizio soggettivo sull’imprenditore, né con una valutazione retrospettiva della sua eventuale responsabilità nella causazione della crisi. Esso attiene, piuttosto, alla qualità oggettiva del percorso negoziale svolto: alla tempestività dell’iniziativa, alla completezza e attendibilità delle informazioni messe a disposizione dell’esperto e dei creditori, alla concreta perseguibilità originaria del risanamento, alla serietà delle proposte formulate, all’effettività delle trattative e alla non strumentalità del ricorso finale allo strumento semplificato.
In tale quadro, la buona fede non è una clausola ornamentale. L’art. 4 d.lgs. n. 14/2019la pone al centro dell’intero sistema, imponendo al debitore, ai creditori e a ogni altro soggetto interessato di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e nei procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La composizione negoziata diviene così il luogo in cui il principio generale di buona fede si traduce in metodo di governo della crisi e, nel caso del concordato semplificato, in condizione sostanziale di accesso a uno strumento eccezionale, privo del voto dei creditori e perciò bisognoso di una previa verifica sulla serietà, lealtà e trasparenza del percorso negoziale svolto.
Il concordato semplificato nel sistema del d.lgs. n. 14/2019: eccezione liquidatoria e assenza del voto
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio rappresenta uno degli istituti più originali e, al contempo, più delicati del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La sua peculiarità non risiede soltanto nella collocazione sistematica, immediatamente successiva alla composizione negoziata, ma soprattutto nella struttura funzionale che lo connota: esso non costituisce uno strumento ordinario di regolazione della crisi, liberamente prescelto dall’imprenditore in alternativa al concordato preventivo, bensì l’esito eventuale, residuale ed eccezionale di un percorso negoziale previamente esperito e rimasto infruttuoso (sul carattere peculiare e autonomo del concordato semplificato, v. Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 745 ss., il quale evidenzia come l’istituto costituisca una procedura concorsuale che presuppone la previa e infruttuosa consumazione di una fase di trattative tra imprenditore e creditori, con un abbinamento alla composizione negoziata che rappresenta una peculiarità fondamentale della disciplina).
La natura derivata dell’istituto emerge direttamente dall’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019, che subordina l’accesso al concordato semplificato alla previa conclusione della composizione negoziata, alla dichiarazione dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, al mancato esito positivo delle stesse e alla non praticabilità delle soluzioni individuate dall’art. 23 d.lgs. n. 14/2019. Il presupposto legittimante, dunque, non è il semplice fallimento delle trattative, ma un insuccesso qualificato: vale a dire un esito negativo maturato all’interno di un percorso effettivo, informato, leale e seriamente orientato alla ricerca di una soluzione della crisi. In questa prospettiva, il concordato semplificato non è lo strumento dell’imprenditore che abbia omesso di negoziare, ma dell’imprenditore che abbia negoziato senza riuscire, nonostante la correttezza del percorso, a conseguire uno degli sbocchi fisiologici previsti dal sistema.
La residualità dell’istituto deve essere colta anche alla luce della pluralità di esiti che il legislatore collega alla composizione negoziata. L’art. 23 d.lgs. n. 14/2019 consente, infatti, che il percorso si concluda mediante contratti con uno o più creditori, convenzioni di moratoria, accordi sottoscritti dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, ovvero mediante l’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Il concordato semplificato si colloca solo al termine di tale sequenza, quando le soluzioni negoziali o regolatorie praticabili si siano rivelate inidonee o non percorribili. Il secondo decreto correttivo ha rafforzato questa impostazione, precisando che l’accesso al semplificato presuppone l’impossibilità di procedere a una qualsiasi soluzione negoziale idonea al superamento della crisi dell’impresa che abbia partecipato alla composizione negoziata, compresi il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti (Fichera G., Nuovo correttivo al Codice della crisi: le novità in materia di concordato semplificato, Wolters Kluwer, 18 novembre 2024, secondo cui il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha chiarito che il ricorso al concordato semplificato è ammesso quando sia emersa l’impossibilità di procedere a una qualsiasi soluzione negoziale idonea al superamento della crisi, compresi il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti).
L’eccezionalità del concordato semplificato si manifesta, tuttavia, con particolare intensità nella radicale assenza del voto dei creditori. Nel concordato preventivo il voto costituisce ancora il momento tipico di espressione della volontà del ceto creditorio, pur nel quadro di un controllo giudiziale sempre più penetrante. Nel concordato semplificato, invece, i creditori non approvano la proposta, non deliberano sulla convenienza della stessa e non concorrono alla formazione della maggioranza. Essi ricevono la comunicazione della proposta, della relazione finale dell’esperto, del parere dell’esperto e del parere dell’ausiliario, potendo reagire esclusivamente mediante opposizione all’omologazione (art. 25-sexies, commi 3e 4, d.lgs. n. 14/2019; sul punto, v. De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2023, 1442 ss., nota a Trib. Udine, Sez. II, 24 gennaio 2023, ove si evidenzia che i creditori, privati del diritto di voto, possono manifestare il proprio dissenso mediante opposizione all’omologazione, soggetta a termini perentori e decadenziali).
La conseguenza è una significativa traslazione del baricentro dell’istituto: dal paradigma privatistico-deliberativo, fondato sul consenso o sul dissenso espresso dalla massa, a un modello prevalentemente giudiziale, nel quale la tutela dei creditori è affidata alla verifica del Tribunale. Quest’ultimo è chiamato a controllare la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e l’attribuzione di un’utilità a ciascun creditore. In dottrina si è efficacemente osservato che, nel concordato semplificato, «le fila della procedura» sono tirate dal Tribunale e non dai creditori, i cui diritti di voice risultano sostanzialmente circoscritti alla possibilità di proporre opposizione all’omologazione (Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., ove si osserva che, nel concordato semplificato, la procedura è governata dal Tribunale e non dai creditori, i cui diritti di voice si riducono essenzialmente alla possibilità di opposizione all’omologazione).
Proprio tale dato impedisce di ricondurre il concordato semplificato a una mera variante minore, facilitata o depotenziata, del concordato preventivo. La semplificazione procedimentale non comporta, infatti, una semplificazione sostanziale delle garanzie, ma una loro diversa allocazione. Nel concordato preventivo, i presidi di tutela si distribuiscono tra informazione, attestazione, controllo commissariale, voto dei creditori e giudizio di omologazione; nel concordato semplificato, venendo meno il voto, le garanzie si concentrano a monte, nella serietà della composizione negoziata, e a valle, nel controllo giudiziale sull’omologazione. La sottrazione del momento deliberativo della massa può dunque trovare giustificazione solo se la fase precedente abbia consentito ai creditori una interlocuzione reale, informata e non meramente apparente (sul necessario collegamento tra assenza del voto e previa interlocuzione dei creditori nella composizione negoziata, v. Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., secondo cui ai creditori può essere negato il voto perché, e solo se, essi abbiano già avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di voice nel corso delle trattative assistite dall’esperto).
I presidi anticipati sono costituiti dalla stessa architettura della composizione negoziata, accesso alla piattaforma telematica, deposito della documentazione iniziale, test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, lista di controllo particolareggiata, nomina dell’esperto indipendente, protocollo di conduzione delle trattative, interlocuzione con i creditori e relazione finale dell’esperto. Tali strumenti non hanno natura burocratica, né assolvono una funzione puramente ricognitiva. Essi sono funzionali a verificare se l’impresa presenti effettive prospettive di risanamento o, comunque, di regolazione efficiente della crisi, e se il debitore abbia posto i creditori nelle condizioni di valutare consapevolmente le alternative disponibili (Ministero della giustizia, decreto dirigenziale 21 marzo 2023, Composizione negoziata della crisi d’impresa – Verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento; il documento operativo è articolato in test pratico, lista di controllo particolareggiata, protocollo di conduzione della composizione negoziata, formazione degli esperti, piattaforma telematica e scheda sintetica dell’esperto).
I presidi successivi sono, invece, rimessi al Tribunale, all’ausiliario e al contraddittorio omologatorio. Il Tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta, nomina l’ausiliario e procede alla verifica delle condizioni di omologazione. L’ausiliario svolge una funzione tecnica di supporto al giudice, particolarmente rilevante nella valutazione della fattibilità giuridica ed economica del piano e nella comparazione tra il risultato prospettato dal concordato e l’alternativa liquidatoria. È stato opportunamente rilevato che, se il procedimento è semplificato, non altrettanto può dirsi del giudizio di omologazione, il quale può presentare notevole complessità in ragione della dimensione dell’impresa, dell’articolazione della proposta e delle variabili proprie della liquidazione giudiziale, comprese le utilità ricavabili da azioni revocatorie, azioni di responsabilità e recuperi di crediti (De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, cit., ove si precisa che, pur essendo semplificato il procedimento, non può dirsi altrettanto del giudizio di omologazione, dovendo il Tribunale considerare, nella comparazione con l’alternativa liquidatoria, anche le utilità ritraibili da azioni revocatorie, azioni di responsabilità e recuperi di crediti).
Il secondo decreto correttivo ha inciso proprio su tale snodo, confermando l’esigenza di un controllo preliminare effettivo. Il novellato art. 25-sexies, comma 3, d.lgs. n. 14/2019 prevede che il Tribunale, acquisiti la relazione finale e il parere dell’esperto, valuti la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi e possa concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. Tale previsione conferma che il sindacato giudiziale non è meramente cartolare: il Tribunale non si limita a prendere atto della domanda, ma verifica la conformità della proposta allo schema legale dell’istituto e la sussistenza delle condizioni di accesso (Fichera G., Nuovo correttivo al Codice della crisi: le novità in materia di concordato semplificato, cit., il quale rileva che la previsione del potere del Tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e produzione di nuovi documenti consente di superare i residui dubbi circa la necessità di un vero vaglio di ammissibilità della proposta concordataria).
La centralità del controllo giudiziale trova ulteriore conferma nell’art. 25-sexies, comma 5, d.lgs. n. 14/2019. Ai fini dell’omologazione, il Tribunale deve verificare la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione; deve inoltre accertare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o, se pertinente, della liquidazione controllata, e che assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore (art. 25-sexies, comma 5, d.lgs. n. 14/2019; sul riferimento all’alternativa della liquidazione controllata, v. Fichera G., Nuovo correttivo al Codice della crisi: le novità in materia di concordato semplificato, cit., ove si evidenzia che il correttivo ha chiarito che il Tribunale, nel valutare la convenienza della proposta, deve tenere conto non solo della liquidazione giudiziale, ma anche della liquidazione controllata, ove pertinente). La convenienza, pertanto, non è rimessa alla valutazione maggioritaria del ceto creditorio, ma viene oggettivata in un giudizio comparativo affidato al Tribunale.
Ne deriva un passaggio decisivo, nel concordato semplificato: l’assenza del voto è ammissibile solo se i creditori abbiano avuto, nella composizione negoziata, una reale possibilità di esercitare una forma anticipata di voice. La compressione della prerogativa deliberativa è giustificabile nella misura in cui il ceto creditorio sia stato previamente coinvolto in un confronto effettivo con il debitore, abbia ricevuto informazioni adeguate, abbia potuto valutare proposte concretamente formulate e abbia avuto occasione di rappresentare il proprio dissenso o le proprie condizioni. Se tale confronto è mancato, o si è risolto in interlocuzioni generiche, episodiche o meramente formali, la successiva eliminazione del voto non trova più una base razionale sufficiente e il ricorso al semplificato rischia di tradursi in una compressione ingiustificata delle prerogative creditorie (Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., il quale afferma che le trattative possono dirsi condotte secondo buona fede solo se i creditori abbiano potuto esprimersi effettivamente su una proposta di soddisfacimento dei loro crediti, previamente individuata e presentata dall’imprenditore nel corso delle trattative).
In tale prospettiva, la composizione negoziata non costituisce una condizione formale di procedibilità, ma il presupposto sostanzialedi legittimazione dello strumento semplificato. Essa rappresenta il luogo nel quale deve emergere la serietà dell’iniziativa del debitore, la completezza del corredo informativo, la ragionevole perseguibilità originaria del risanamento o della migliore regolazione della crisi, nonché la concreta effettività delle proposte rivolte ai creditori. Il concordato semplificato può giustificarsi solo quando l’esito liquidatorio derivi dalla non praticabilità delle soluzioni negoziali o regolatorie alternative, e non da una composizione negoziata utilizzata come passaggio strumentale, dilatorio o meramente preparatorio della liquidazione senza voto.
Il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 21 marzo 2023, aggiornando il documento operativo sulla composizione negoziata, rafforza tale impostazione. Il test pratico, la lista di controllo particolareggiata, il protocollo di conduzione e la piattaforma telematica non sono adempimenti neutri o meramente documentali, ma strumenti destinati a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento e a orientare una negoziazione effettiva. Se tali strumenti vengono utilizzati soltanto per costruire ex post il presupposto di accesso al concordato semplificato, la composizione negoziata perde la propria funzione fisiologica e si trasforma in una soglia formalmente attraversata ma sostanzialmente elusa (Ministero della giustizia, decreto dirigenziale 21 marzo 2023, cit.; v. altresì Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., secondo cui la via di accesso al concordato semplificato deve ritenersi caratterizzata da una selezione all’ingresso particolarmente rigorosa, ove si valorizzi il necessario svolgimento serio e in buona fede delle trattative).
La funzione della composizione negoziata quale presidio selettivo di accesso emerge, dunque, proprio dalla struttura eccezionale del concordato semplificato. Quanto più lo strumento finale comprime le prerogative deliberative dei creditori, tanto più deve essere rigorosa la verifica della condotta tenuta dal debitore nella fase antecedente. La buona fede non opera come requisito meramente etico o formula di stile, ma come criterio tecnico di selezione dell’imprenditore legittimato ad accedere a una procedura liquidatoria semplificata.
Buona fede, correttezza nelle trattative
Nel concordato semplificato, il richiamo alla buona fede e alla correttezza delle trattative deve essere inteso con particolare rigore sistematico. Esso non introduce un giudizio etico sull’imprenditore, né un sindacato sanzionatorio sulle scelte gestorie anteriori all’emersione della crisi. Il debitore può avere compiuto scelte imprenditoriali non ottimali, può trovarsi in una situazione di insolvenza già conclamata e può non essere più in grado di preservare la continuità aziendale; tali circostanze, isolatamente considerate, non precludono l’accesso al concordato semplificato. Ciò che rileva, ai fini dell’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019, è piuttosto la qualità del percorso negoziale svolto nella fase antecedente: occorre verificare se l’imprenditore abbia posto l’esperto e i creditori nelle condizioni di conoscere la reale situazione dell’impresa, valutare alternative concretamente percorribili e misurare la convenienza delle soluzioni proposte rispetto allo scenario liquidatorio.
Il controllo richiesto dal legislatore non riguarda, dunque, la “colpa” nella causazione della crisi, ma il modo in cui il debitore ha governato la crisi una volta emersa e, segnatamente, il modo in cui ha utilizzato la composizione negoziata. In tale prospettiva, correttezza e buona fede non operano come clausole generali meramente ornamentali, ma come criteri sostanziali di legittimazione all’accesso a uno strumento eccezionale, caratterizzato dall’assenza del voto dei creditori. La composizione negoziata diviene, così, il luogo in cui la condotta del debitore viene misurata non sul piano morale, ma sul piano funzionale: rileva se il percorso sia stato effettivo, informato, trasparente e coerente con la finalità di ricercare una soluzione non meramente liquidatoria o, comunque, una regolazione più efficiente della crisi (sul rapporto tra concordato semplificato e buona fede nelle trattative, v. Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 745 ss., il quale evidenzia come il legislatore abbia introdotto, quale requisito di accesso, la dichiarazione dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede, proprio al fine di evitare un ricorso opportunistico alla composizione negoziata).
Questa impostazione consente di evitare due opposti fraintendimenti. Da un lato, il concordato semplificato non può essere considerato un approdo automatico della composizione negoziata infruttuosa, quasi che il mero decorso del percorso e la formale attestazione del suo esito negativo bastassero a legittimare la successiva domanda. Dall’altro lato, non può nemmeno pretendersi che l’imprenditore dimostri di essere “meritevole” in senso soggettivo o morale, né che la composizione negoziata debba necessariamente concludersi con un accordo. Il punto di equilibrio è dato dalla serietà del tentativo: il semplificato può aprirsi solo quando il fallimento delle trattative sia il risultato fisiologico di un confronto effettivo, e non l’esito programmato di un percorso solo formalmente intrapreso (sul necessario collegamento tra previo tentativo infruttuoso di composizione negoziata, attestazione della buona fede e accesso al concordato semplificato, v. De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2023, 1442 ss., nota a Trib. Udine, Sez. II, 24 gennaio 2023, secondo cui l’imprenditore può accedere al procedimento solo all’esito della composizione negoziata, una volta che l’esperto abbia spiegato le ragioni del mancato esito positivo e attestato la correttezza della condotta tenuta nelle trattative).
Il contenuto di tale verifica può essere ricondotto a quattro direttrici fondamentali.
L’imprenditore deve rappresentare all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria in modo completo, veritiero e aggiornato. Tale dovere assume rilievo decisivo poiché la composizione negoziata si svolge in un contesto fisiologicamente segnato da asimmetrie informative: il debitore conosce, o dovrebbe conoscere, la reale consistenza dell’attivo, la natura del passivo, l’esistenza di contenziosi, garanzie, vincoli, rapporti pendenti, rischi fiscali e prospettive di continuità; i creditori, invece, possono valutare la convenienza delle proposte soltanto se tali informazioni vengono rese disponibili in modo ordinato e verificabile (art. 4 d.lgs. n. 14/2019. Nel regime anteriore, v. art. 4, comma 5, d.l. n. 118/2021, richiamato da Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., secondo cui l’imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio dell’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori).
La trasparenza informativa non si esaurisce, ad avviso dello scrivente, nel deposito formale della documentazione richiesta per l’accesso alla piattaforma o nella trasmissione di dati contabili generici. Essa implica che il debitore consenta una reale comprensione dello stato dell’impresa, evitando omissioni selettive, sovrastime dell’attivo, sottostime del passivo, rappresentazioni ottimistiche non supportate da elementi oggettivi o reticenze su passività potenziali e rischi di contenzioso. La buona fede, sotto questo profilo, si traduce in un dovere di disclosure sostanziale: i creditori devono poter deliberare, negoziare o dissentire sulla base di una conoscenza attendibile, non di una rappresentazione parziale della crisi.
La seconda direttrice è la tempestività. La composizione negoziata deve essere attivata quando sussistano ancora margini realistici per la ricerca di una soluzione utile, sia essa conservativa, negoziale o liquidatoria efficiente. Un accesso eccessivamente tardivo, effettuato quando il patrimonio sia già integralmente disperso, la continuità definitivamente compromessa e ogni interlocuzione con i creditori priva di reale oggetto economico, rischia di svuotare la composizione della sua funzione. Non si tratta di affermare che l’insolvenza impedisca in radice l’accesso al percorso negoziato o al successivo semplificato; si tratta, più precisamente, di verificare se, al momento dell’accesso, esistesse ancora una ragionevole possibilità di costruire una soluzione negoziale, oppure se la composizione sia stata utilizzata solo per procrastinare l’inevitabile apertura di una procedura liquidatoria (sul rapporto tra avvio effettivo delle trattative e concrete prospettive di risanamento, v. Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., il quale ritiene ammissibile il concordato semplificato solo ove le trattative siano state effettivamente avviate dall’esperto, previa constatazione della concretezza delle prospettive di risanamento secondo il protocollo di conduzione della composizione negoziata).
Il requisito della tempestività deve essere letto in connessione con la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento. La dottrina ha osservato che il concordato semplificato può ritenersi ammissibile solo ove le trattative siano state effettivamente avviate dall’esperto a seguito della constatazione di concrete prospettive di risanamento, nell’ampia accezione accolta dal protocollo di conduzione della composizione negoziata. Se l’esperto richiede immediatamente l’archiviazione dell’istanza, senza dare ingresso alle trattative, difetta la base stessa per il successivo accesso al semplificato, poiché non vi è stato alcun percorso negoziale effettivamente consumato (Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., ove si precisa che, se l’esperto procede immediatamente alla richiesta di archiviazione dell’istanza senza dare ingresso alle trattative, non vi è spazio per la successiva presentazione della domanda di concordato semplificato).
La terza direttrice è l’effettività negoziale. Le trattative non possono essere identificate con il mero svolgimento di incontri, con interlocuzioni episodiche o con comunicazioni unilaterali prive di una proposta concretamente valutabile. Il termine “trattative” presuppone un confronto reale tra debitore e creditori su una o più ipotesi di soluzione, accompagnate da dati economici, tempi, percentuali di soddisfacimento, fonti finanziarie, eventuali apporti esterni, garanzie e comparazione con lo scenario liquidatorio. In mancanza di tali elementi, la trattativa rischia di degradare a simulacro procedimentale: i creditori vengono formalmente coinvolti, ma non sono posti nelle condizioni di valutare razionalmente alcuna proposta.
Il punto assume particolare rilievo proprio perché, nel concordato semplificato, i creditori non sono chiamati a votare. La loro unica effettiva occasione di interlocuzione si colloca nella composizione negoziata. Da ciò discende che le trattative possono dirsi svolte secondo buona fede solo se i creditori abbiano potuto esprimersi su una proposta di soddisfacimento previamente individuata e concretamente presentata dall’imprenditore. Una parte significativa della dottrina ha chiarito che la sottrazione del voto trova giustificazione solo nella misura in cui i creditori abbiano già avuto modo di esercitare il proprio diritto di voice durante la fase assistita dall’esperto; diversamente, l’accesso al semplificato determinerebbe una compressione non compensata delle loro prerogative.
La quarta direttrice è la coerenza funzionale. La composizione negoziata deve essere orientata, almeno nella sua fase genetica, alla ricerca di una soluzione di superamento della crisi o di una regolazione efficiente della stessa, e non alla mera precostituzione del presupposto formale per il concordato semplificato. Ciò non significa che l’imprenditore debba perseguire artificiosamente una continuità impossibile, né che la liquidazione debba essere esclusa a priori dagli scenari di soluzione. Significa, piuttosto, che il passaggio alla prospettiva liquidatoria deve emergere come esito ragionato del confronto, e non come programma originario occultato dietro l’apparenza della composizione negoziata.
In questa prospettiva, la buona fede opera anche come argine all’uso opportunistico della composizione negoziata. La dottrina ha segnalato il rischio che il concordato semplificato venga percepito come una sorta di safe harbour dell’imprenditore in crisi, il quale potrebbe essere indotto ad accedere alla composizione non per svolgere una diligente fase di trattative con i propri stakeholders, ma per ottenere, una volta certificato l’esito negativo del percorso, l’accesso a una procedura liquidatoria più agile e priva del voto dei creditori. Proprio per scongiurare tale rischio, il requisito della correttezza e buona fede delle trattative deve essere inteso in senso sostanziale e non meramente documentale (Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., secondo cui ai creditori è negato il voto perché, e solo se, essi hanno già avuto la possibilità di esercitare il diritto di voice nel corso delle trattative assistite dall’esperto; ne consegue che le trattative possono dirsi condotte secondo buona fede solo se i creditori abbiano potuto esprimersi effettivamente su una proposta di soddisfacimento previamente individuata e presentata dall’imprenditore).
Ne deriva che la buona fede non può essere attestata mediante formule generiche o stereotipate. Essa deve risultare dalla storia procedimentale della composizione negoziata: dalla completezza delle informazioni rese, dalla tempestività dell’iniziativa, dalla qualità delle proposte formulate, dalla reale interlocuzione con i creditori, dalla disponibilità del debitore a modificare le proprie ipotesi in funzione delle osservazioni ricevute e dalla non praticabilità, concretamente motivata, delle soluzioni di cui all’art. 23 d.lgs. n. 14/2019. Una relazione finale che si limiti ad affermare l’avvenuto svolgimento delle trattative secondo buona fede, senza ricostruirne lo sviluppo e senza indicare le ragioni effettive dell’insuccesso, rischia di non offrire al Tribunale una base sufficiente per il successivo controllo.
Sul piano sistematico la serietà del percorso negoziale costituisce il punto di raccordo tra art. 4 e art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019. L’art. 4 impone al debitore, ai creditori e agli altri soggetti interessati di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’ambito della composizione negoziata, delle trattative e dei procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’art. 25-sexies trasforma tale dovere generale in condizione specifica di accesso al concordato semplificato. La clausola generale, quindi, non resta confinata sul piano dei principi, ma diviene requisito selettivo: l’imprenditore che non abbia negoziato correttamente non può invocare il beneficio di uno strumento che elimina il voto dei creditori.
Questa impostazione consente anche di chiarire che la verifica sulla buona fede delle trattative non coincide con la convenienza della proposta, pur essendo con essa strettamente connessa. La convenienza viene valutata dal Tribunale in sede di omologazione mediante comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata; la verifica sul percorso antecedente attiene, invece, alla qualità della fase negoziale che ha condotto alla proposta. Tuttavia, una proposta radicalmente indeterminata, irragionevole o priva di dati economici verificabili può incidere su entrambe le dimensioni: da un lato, impedisce ai creditori di negoziare consapevolmente; dall’altro, rende più fragile la successiva valutazione di non pregiudizio rispetto allo scenario liquidatorio.
In ultima analisi, può dirsi che l’accesso al concordato semplificato richiede la convergenza di tre elementi: una composizione negoziata effettivamente avviata e non meramente formale; una proposta o ipotesi di soluzione sottoposta ai creditori in modo intellegibile e documentato; un esito negativo non riconducibile a opacità, inerzia o abuso del debitore. Solo in presenza di tali elementi la composizione negoziata può svolgere la funzione che il sistema le assegna rispetto al concordato semplificato: non semplice antecedente cronologico, ma presupposto sostanziale di legittimazione a una procedura eccezionale. Come è stato efficacemente osservato, l’atteggiamento dell’imprenditore può dirsi realmente conforme a correttezza e buona fede solo quando le trattative siano sfociate nell’individuazione di una soluzione effettivamente sottoposta ai creditori, recante un soddisfacimento almeno equivalente a quello atteso dalla liquidazione e veicolata attraverso lo strumento giuridico più adeguato tra quelli disponibili.
La relazione finale dell’esperto, il controllo del Tribunale e l’effettività delle trattative
La relazione finale dell’esperto costituisce il documento di raccordo essenziale tra la composizione negoziata e l’eventuale accesso al concordato semplificato. Essa non può essere concepita come una mera attestazione formale dell’avvenuto svolgimento del percorso, né come una certificazione burocratica dell’esito negativo delle trattative. Nel sistema dell’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019, la relazione finale assume una funzione ben più intensa: essa deve rappresentare al Tribunale la concreta dinamica della composizione negoziata, le proposte formulate dall’imprenditore, il grado di interlocuzione effettivamente instaurato con i creditori, le ragioni dell’insuccesso del percorso e la non praticabilità delle soluzioni alternative di cui all’art. 23 d.lgs. n. 14/2019 (la disposizione subordina l’accesso al concordato semplificato alla relazione finale dell’esperto, dalla quale deve emergere che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che non sono praticabili le soluzioni di cui all’art. 23 d.lgs. n. 14/2019).
La funzione della relazione è, dunque, al tempo stesso ricostruttiva, valutativa e selettiva. È ricostruttiva, perché deve consentire di comprendere come si siano svolte le trattative; è valutativa, perché l’esperto è chiamato a esprimere un giudizio sullo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; è selettiva, perché da tale giudizio dipende la possibilità stessa di accedere a uno strumento eccezionale, liquidatorio e privo del voto dei creditori. La relazione finale diviene, in questa prospettiva, il primo presidio di controllo sulla serietà, sulla trasparenza e sulla effettività del percorso negoziale, senza tuttavia esaurire il sindacato demandato al Tribunale (Bozza G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 147 del 2021, in dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021, ove si evidenzia che il concordato semplificato non è uno strumento autonomamente accessibile dal debitore, ma uno sbocco della composizione negoziata quando le trattative non abbiano condotto ad altre soluzioni).
L’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019 attribuisce infatti alla relazione una funzione abilitante, non decisoria. Il Tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta, nomina l’ausiliario e, nella successiva fase di omologazione, verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione, l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e l’attribuzione di un’utilità a ciascuno di essi. Sarebbe, pertanto, sistematicamente incoerente ritenere che il giudice sia vincolato alla formula conclusiva dell’esperto in ordine alla buona fede delle trattative, senza poter verificare la coerenza, la ragionevolezza e l’attendibilità del percorso che tale formula presuppone (sulla funzione della relazione finale e sui poteri del Tribunale nella fase iniziale, v. Bozza G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, cit., il quale evidenzia la delicatezza del rapporto tra dichiarazione dell’esperto, ritualità della proposta e assenza di una fase di ammissione in senso proprio).
Il controllo giudiziale deve articolarsi su due livelli.
Il primo è un controllo di coerenza interna della relazione: il Tribunale deve verificare se le conclusioni dell’esperto siano sorrette da una narrazione completa, logica e non contraddittoria dello svolgimento della composizione negoziata.
Il secondo è un controllo di coerenza esterna: il giudice deve confrontare quanto affermato nella relazione con la documentazione prodotta, con il contenuto della proposta, con il parere dell’ausiliario, con le eventuali opposizioni dei creditori e con le risultanze complessive del procedimento.
La relazione finale, pertanto, non è insindacabile; essa costituisce la base conoscitiva del controllo, non il suo limite.
Tale impostazione è ormai chiaramente valorizzata dalla giurisprudenza di merito. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento dell'11 aprile 2024, ha escluso che il controllo sul contenuto della relazione dell’esperto possa avere carattere meramente formale o burocratico. Secondo tale orientamento, il giudice deve verificare, alla luce del tenore della relazione, dei suoi passaggi logico-argomentativi e delle risultanze processuali, se la composizione negoziata si sia effettivamente svolta in modo corretto e se le trattative siano state condotte secondo buona fede e correttezza da parte del debitore (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, richiamato da Spadaro M., Orientamenti giurisprudenziali di merito – Concordato semplificato e obblighi di buona fede del debitore, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1459 ss., secondo cui il controllo sulla relazione dell’esperto non può avere valenza meramente formale e burocratica, dovendo il Tribunale verificare, alla luce della relazione e delle risultanze processuali, se la composizione negoziata si sia effettivamente svolta secondo correttezza e buona fede). Nel caso esaminato, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta, ritenendo che la mancata individuazione di una soluzione fosse imputabile alla condotta della debitrice, la quale aveva predisposto un piano generico e tardivo, inidoneo a prospettare un ragionevole risanamento dell’impresa o a dimostrare l’esistenza di una insolvenza reversibile (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, cit., ove è stata dichiarata inammissibile la proposta in ragione della predisposizione di un piano generico e tardivo, inidoneo a prospettare un ragionevole risanamento dell’impresa o a dimostrare l’esistenza di un’insolvenza reversibile).
L’importanza di tale arresto risiede nel fatto che esso sposta il baricentro del controllo dalla mera esistenza della relazione finale alla qualità sostanziale del percorso negoziale. Non è sufficiente che l’esperto dichiari l’esito negativo delle trattative e la non praticabilità delle soluzioni di cui all’art. 23 d.lgs. n. 14/2019; occorre che tale conclusione sia sostenuta da una ricostruzione attendibile, coerente e documentata. La relazione non può limitarsi ad affermazioni assertive, ma deve dare conto delle ragioni per cui nessuna soluzione negoziale o regolatoria sia risultata concretamente praticabile e, soprattutto, deve consentire di comprendere se tale esito sia dipeso da ragioni oggettive o da carenze imputabili alla condotta del debitore.
Nella medesima direzione si collocano altri orientamentidi merito. Il Tribunale di Monza ha affermato che il giudice non può arrestarsi alla constatazione formale delle attestazioni dell’esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non percorribilità delle soluzioni fisiologiche della composizione negoziata, ma deve verificarne l’attendibilità e la ragionevolezza. Ne deriva che, ove tali attestazioni siano prive di motivazione, ovvero risultino smentite o non sorrette dalla documentazione agli atti, la proposta deve considerarsi irrituale (Trib. Monza, 17 aprile 2023, richiamato da Spadaro M., Orientamenti giurisprudenziali di merito, cit., secondo cui il giudice non può limitarsi a constatare la formale sussistenza delle attestazioni dell’esperto, ma deve verificarne attendibilità e ragionevolezza, con conseguente irritualità della proposta ove le attestazioni siano prive di motivazione o non trovino riscontro nella documentazione agli atti). Il Tribunale di Parma ha, a sua volta, ricondotto il vaglio di ritualità anche alla verifica che la proposta non costituisca un abuso dello strumento, non si fondi su dati palesemente difformi da quelli resi noti ai creditori durante la composizione negoziata e presenti un piano effettivamente liquidatorio, rispettoso dei criteri legali di trattamento dei creditori (Trib. Parma, 12 luglio 2023, richiamato da Spadaro M., Orientamenti giurisprudenziali di merito, cit., secondo cui il vaglio di ritualità comprende anche la verifica che la relazione finale dell’esperto si fondi su attestazioni attendibili e ragionevoli, che il parere sui presumibili risultati della liquidazione sia attendibile, che la proposta non costituisca abuso dello strumento e che il piano abbia carattere effettivamente liquidatorio).
Il controllo sulla relazione finale si collega, quindi, alla verifica dell’effettività delle trattative. Non ogni contatto con i creditori è sufficiente a integrare il presupposto dell’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019. Il termine “trattative” implica un confronto su una proposta o su più ipotesi di soluzione, dotate di un contenuto minimo valutabile. I creditori devono poter comprendere il sacrificio loro richiesto, le percentuali di soddisfacimento prospettate, i tempi di pagamento, le fonti finanziarie, l’eventuale presenza di finanza esterna, le garanzie offerte, le modalità di realizzo dell’attivo e la comparazione con l’alternativa liquidatoria. Una interlocuzione priva di questi elementi non realizza una trattativa in senso proprio, ma si risolve in una comunicazione unilaterale o in una consultazione meramente apparente.
Il punto assume particolare rilievo perché, nel concordato semplificato, i creditori non sono successivamente chiamati a votare. La fase della composizione negoziata rappresenta, dunque, l’unico momento nel quale essi possono incidere sulla costruzione della soluzione, formulare osservazioni, richiedere chiarimenti, opporre condizioni, manifestare disponibilità o dissenso. Se tale fase è stata svuotata di contenuto, la successiva assenza del voto non trova più adeguata giustificazione sistematica. La compressione della prerogativa deliberativa dei creditori può essere tollerata solo se compensata da una interlocuzione anteriore effettiva, informata e leale.
Da ciò discende che la proposta formulata nella composizione negoziata deve essere ragionevole non perché debba necessariamente essere accettata, ma perché deve poter essere valutata da un creditore razionale. Essa deve contenere dati economici intellegibili, una prospettazione attendibile dei flussi o dei realizzi attesi, l’indicazione delle risorse disponibili, la rappresentazione dei rischi, nonché una comparazione almeno essenziale con lo scenario liquidatorio. Una proposta indeterminata, aleatoria o priva di supporto documentale non consente una negoziazione consapevole e, pertanto, non può costituire il presupposto di un successivo concordato semplificato privo di voto.
La completezza informativa assume rilievo anche in negativo. Il debitore che ometta passività rilevanti, sovrastimi l’attivo, non chiarisca la disponibilità effettiva della finanza esterna, non rappresenti il contenzioso pendente, non indichi i costi della liquidazione o non esponga le possibili azioni recuperatorie e risarcitorie altera il piano cognitivo dei creditori e dell’esperto. In tal caso, l’insuccesso della composizione negoziata non può dirsi fisiologico, poiché il confronto si è svolto su una base informativa viziata. Il successivo ricorso al concordato semplificato, lungi dal costituire l’esito residuale di trattative corrette, rischia di rappresentare l’effetto di una negoziazione compromessa ab origine.
Gli orientamenti giurisprudenziali richiamati consentono, dunque, di individuare un contenuto minimo del controllo giudiziale. Il Tribunale deve verificare:
la tempestività della domanda;
la completezza della documentazione;
la corrispondenza tra i dati rappresentati ai creditori nella composizione negoziata e quelli posti a fondamento della proposta di concordato;
l’attendibilità della relazione finale dell’esperto; l’effettiva impossibilità di soluzioni alternative;
la natura liquidatoria del piano;
l’assenza di abuso dello strumento; la ragionevole utilità assicurata ai creditori.
Tale controllo non trasforma il giudice in un negoziatore sostitutivo, né consente un sindacato di merito sulla convenienza economica liberamente valutabile dai creditori; esso serve, piuttosto, a verificare se il percorso che sostituisce il voto abbia avuto una consistenza reale.
In questa prospettiva, la relazione finale dell’esperto diviene un vero e proprio “collo di bottiglia” dell’accesso al concordato semplificato. Se essa è generica, assertiva o priva di analisi comparativa, non consente al Tribunale di esercitare il controllo che il sistema gli affida. Se, invece, è analitica, motivata e coerente con la documentazione, permette di verificare se l’assenza del voto trovi giustificazione nel confronto già avvenuto nella fase negoziale.
Sotto questo profilo, l’apporto dell’esperto e quello dell’ausiliario si collocano su piani distinti ma complementari. L’esperto ricostruisce e valuta la fase negoziale, segnalando l’esito delle trattative e la non praticabilità delle soluzioni alternative. L’ausiliario, invece, assiste il Tribunale nella fase giudiziale, con particolare riguardo alla fattibilità del piano, alla comparazione con l’alternativa liquidatoria e alla verifica delle garanzie offerte. La giurisprudenza formatasi sul decreto del Tribunale di Udine del 24 gennaio 2023 evidenzia proprio questa scansione: la proposta, la relazione finale, il parere dell’esperto e il parere dell’ausiliario sono destinati a confluire in un controllo unitario, nel quale il giudice valuta l’ammissibilità sostanziale, la fattibilità e la convenienza della soluzione proposta rispetto alla liquidazione giudiziale (De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2023, 1442 ss., nota a Trib. Udine, Sez. II, 24 gennaio 2023, ove si ricostruisce il ruolo dell’esperto, dell’ausiliario e del Tribunale nella sequenza procedimentale che conduce all’omologazione).
La centralità della relazione finale non deve, tuttavia, condurre a un irrigidimento eccessivo del sistema. È possibile che, nel corso della composizione negoziata, il percorso evolva progressivamente da una prospettiva di risanamento a una soluzione liquidatoria, anche mediante cessione unitaria dell’azienda o di rami. Ciò non è, di per sé, incompatibile con il concordato semplificato, purché tale evoluzione sia tracciabile, motivata e comunicata ai creditori in modo trasparente. Come osservato in dottrina, il concordato semplificato si colloca tra gli strumenti liquidatori e può favorire la conservazione del residuo valore aziendale attraverso una cessione rapida, ma resta uno strumento di liquidazione in funzione satisfattoria, non di continuità diretta (Leuzzi S., Il concordato semplificato: uno sguardo d’insieme, p. 1 ss., ove si qualifica il concordato semplificato come extrema ratio liquidatoria, idonea anche a favorire la cessione dell’azienda quando residui ancora un valore organizzativo, ma pur sempre in funzione eminentemente satisfattoria dei creditori).
Il confine, dunque, non passa tra risanamento e liquidazione, ma tra percorso effettivo e percorso apparente. Il debitore non è tenuto a perseguire una continuità impossibile; è però tenuto a dimostrare che la composizione negoziata non sia stata utilizzata soltanto per costruire il presupposto formale del semplificato. Il passaggio alla liquidazione deve apparire come esito residuale di un confronto reale e non come programma originario mascherato da tentativo negoziale.
Sicché, la relazione finale dell’esperto e il controllo del Tribunale costituiscono i due presidi attraverso i quali il sistema impedisce che il concordato semplificato si trasformi in una procedura liquidatoria di comodo. La prima deve documentare la correttezza, la buona fede e l’effettività delle trattative; il secondo deve verificare che tale documentazione sia attendibile, ragionevole e coerente con le risultanze del procedimento. Solo quando tale duplice filtro operi in modo sostanziale l’assenza del voto dei creditori può trovare una giustificazione sistematica: non perché i creditori siano marginalizzati, ma perché sono stati previamente coinvolti in una fase negoziale effettiva, informata e controllata.
Il controllo giurisprudenziale sulla serietà del percorso negoziale: abuso, tardività della composizione negoziata e condotte dei creditori
La giurisprudenza di merito formatasi sul concordato semplificato consente oggi di precisare, con maggiore nitidezza, il contenuto ostativo del controllo richiesto dall’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019. Dopo avere individuato, in positivo, gli indici della correttezza del percorso — informazione completa, trattative effettive, proposta ragionevole, relazione finale motivata — occorre verificare quando, al contrario, la composizione negoziata non possa assolvere la funzione legittimante richiesta dall’art. 25-sexies d.lgs. n. 14/2019. Il tema non riguarda il mero insuccesso delle trattative, che può essere fisiologico, bensì l’uso disfunzionale del percorso negoziale: la composizione negoziata non può essere piegata a strumento dilatorio, a schermo protettivo privo di reali prospettive, né a passaggio meramente preparatorio di una liquidazione semplificata sottratta al voto dei creditori.
In questa prospettiva, le patologie del percorso negoziale si manifestano in tre ipotesi tipiche, tra loro spesso intrecciate: la composizione abusiva, la composizione tardiva e la composizione meramentestrumentale al concordato semplificato. La prima ricorre quando il debitore non persegua realmente una soluzione negoziale, ma utilizzi la procedura per ottenere protezione temporanea, differire le iniziative dei creditori o precostituire il presupposto formale dell’accesso al semplificato. La seconda si configura quando l’accesso alla composizione intervenga in una fase in cui non sussistano più concrete prospettive di risanamento, né una ragionevole possibilità di costruire una regolazione efficiente della crisi. La terza si realizza quando, sin dall’origine, il debitore orienti l’intero percorso non alla verifica delle soluzioni di cui all’art. 23 d.lgs. n. 14/2019, ma alla predisposizione della futura domanda liquidatoria.
Il punto di equilibrio è delicato. Non ogni esito liquidatorio rivela abuso, poiché il concordato semplificato è, per definizione, uno strumento liquidatorio e può rappresentare la soluzione più efficiente quando il confronto con i creditori abbia dimostrato l’impraticabilità di accordi conservativi o regolatori. La deviazione rilevante non consiste, dunque, nella scelta finale della liquidazione, ma nella mancanza di un percorso negoziale effettivo che la preceda. In altri termini, la liquidazione semplificata è ammissibile se costituisce l’esito residuale di una composizione negoziata realmente svolta; non lo è se rappresenta il programma originario del debitore, mascherato da tentativo di risanamento.
Questo principio emerge con particolare chiarezza nel provvedimento del Tribunale di Bologna del 18 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato in presenza di una relazione finale dell’esperto contenente una clausola meramente formale sulla correttezza e buona fede del debitore, priva di una effettiva ricostruzione delle trattative svolte. Il Tribunale ha valorizzato la discrasia tra la formula conclusiva della relazione e il contenuto effettivo del percorso, affermando che l’attestazione dell’esperto non può risolversi in una formula di stile, ma deve illustrare in concreto lo sviluppo dei negoziati, le interlocuzioni con i creditori, le proposte formulate e le ragioni dell’insuccesso. La composizione negoziata, in tale prospettiva, non può funzionare come mero “lasciapassare” per il concordato semplificato (Trib. Bologna, 18 marzo 2025, in ilcaso.it, 17 giugno 2025, n. 33258, secondo cui il concordato semplificato è inammissibile in caso di mancata effettiva trattativa e di relazione finale dell’esperto contenente una clausola di stile sulla buona fede del debitore. La decisione è richiamata anche da Iusletter, Concordato semplificato negato: il Tribunale di Bologna chiede sostanza, non apparenza, ove si evidenzia la discrasia tra forma e sostanza della relazione finale).
L’arresto bolognese è rilevante perché sposta il sindacato giudiziale sul piano della sostanza del confronto negoziale. Il Tribunale non si limita a verificare l’esistenza della relazione finale, ma ne controlla la capacità esplicativa: la relazione deve consentire di comprendere se la trattativa vi sia stata davvero, se sia stata condotta in modo leale, se i creditori siano stati messi in condizione di valutare una proposta e se l’esito negativo dipenda da ragioni oggettive o da carenze imputabili al debitore. La mancanza di tale contenuto non è una lacuna descrittiva secondaria, ma incide sul presupposto stesso di accesso alla procedura.
Analoga impostazione si rinviene nel provvedimento delTribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’11 aprile 2024, che ha dichiarato inammissibile la proposta quando la mancata individuazione di una soluzione praticabile risultava imputabile alla condotta della debitrice. In quella sede, il giudice ha valorizzato la predisposizione di un piano generico e tardivo, inidoneo a prospettare un ragionevole risanamento dell’impresa o a dimostrare l’esistenza di una insolvenza reversibile. Il dato più significativo della decisione è il collegamento tra buona fede del debitore, assetti organizzativi ex art. 2086 c.c. e dovere di predisporre un piano concreto, fondato su dati credibili e fattibili, da sottoporre ai creditori nella composizione negoziata (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 aprile 2024, richiamato da Spadaro M., Orientamenti giurisprudenziali di merito – Concordato semplificato e obblighi di buona fede del debitore, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2024, 1459 ss.; il provvedimento collega la buona fede del debitore al rispetto dei doveri di cui all’art. 2086 c.c., alla tempestiva rilevazione della crisi e alla predisposizione di un piano concreto, basato su dati credibili e fattibili).
La tardività, pertanto, non assume rilievo come dato meramente cronologico. Non basta affermare che l’imprenditore abbia attivato tardi il percorso; occorre verificare se tale ritardo abbia impedito la formazione di una proposta ancora negoziabile. La composizione negoziata può essere attivata anche in presenza di insolvenza, purché vi siano concrete prospettive di risanamento o di migliore regolazione della crisi. Essa diviene, invece, inidonea a fondare il successivo concordato semplificato quando il debitore si presenti al tavolo negoziale senza dati attendibili, senza un piano credibile, senza risorse realisticamente disponibili e senza una proposta idonea a consentire ai creditori una valutazione razionale.
La giurisprudenza milanese ha ulteriormente irrigidito il controllo sulla buona fede, soprattutto nei casi in cui la proposta formulata ai creditori appaia, sin dall’origine, non realmente negoziabile. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 30 ottobre 2025, ha escluso la buona fede delle trattative in una fattispecie nella quale ai creditori pubblici era stato prospettato uno stralcio superiore al 90% del credito, con pagamento del residuo in un arco temporale estremamente lungo e aleatorio, fondato su finanza esterna non adeguatamente certa. Il giudice ha ritenuto che una proposta di tale contenuto, per il suo grado di sacrificio previsto per i creditori e per l’incertezza delle fonti di pagamento, non potesse integrare una reale base negoziale (Trib. Milano, 30 ottobre 2025, in ilcaso.it, 13 gennaio 2026, n. 34106, in tema di difetto di buona fede nelle trattative, irricevibilità della proposta verso i creditori pubblici e incertezza della finanza esterna).
Il successivo provvedimento del Tribunale di Milano del 26 novembre 2025 ha formulato un criterio particolarmente utile sul piano ricostruttivo: la buona fede delle trattative deve essere valutata anche alla luce della ragionevole idoneità della proposta a convincere un creditore razionale che il soddisfacimento prospettato per misura, tempi e probabilità di adempimento sia adeguatamente tutelato rispetto all’alternativa liquidatoria. Non si tratta di imporre l’accettazione della proposta, né di sostituire il giudice alla libertà valutativa dei creditori; si tratta, piuttosto, di verificare se la proposta fosse effettivamente negoziabile o se si risolvesse in una imposizione unilaterale di un sacrificio privo di ragionevole base economica (Trib. Milano, 26 novembre 2025, in Dirittodellacrisi.it, che valorizza il parametro del creditore ragionevole e la necessità che la proposta sia idonea a fondare un negoziato effettivo, anche in relazione alla certezza dell’incasso della finanza esterna).
Questo orientamento consente di distinguere il dissenso fisiologico del creditore dalla mancanza originaria di una vera trattativa. Il creditore può legittimamente rifiutare una proposta anche seria, se la ritiene non conveniente; ma il debitore non può invocare l’insuccesso delle trattative quando abbia prospettato condizioni tali da non consentire, neppure in astratto, un confronto negoziale effettivo. La proposta deve essere intellegibile, documentata, sostenibile e comparabile con lo scenario liquidatorio. Quando manchino tali requisiti, non si è dinanzi a una trattativa fallita, ma a una trattativa mai realmente instaurata.
Particolare rilievo assume, in tale contesto, il trattamento dei crediti pubblici. La giurisprudenza milanese non esclude in radice la possibilità di una falcidia del credito erariale o contributivo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi; tuttavia, pretende che la proposta formulata nella composizione negoziata presenti un grado minimo di serietà, sostenibilità e concreta ricevibilità. Il problema non è attribuire all’Erario una posizione di privilegio ulteriore rispetto alla legge, ma verificare se la proposta sia compatibile con un negoziato effettivo. Quando il sacrificio imposto al creditore pubblico sia estremo, le tempistiche siano eccessivamente dilatate e la finanza promessa sia incerta, il difetto di buona fede finisce per incidere direttamente sulla praticabilità del concordato semplificato (sul trattamento dei crediti pubblici e sulla severità del vaglio giudiziale in presenza di proposte di forte falcidia, v. Trib. Milano, 30 ottobre 2025, cit.; v. anche FiscoOggi, Concordato semplificato di gruppo, escluso se non c’è la buona fede, 27 febbraio 2026, secondo cui le trattative non possono dirsi svolte in buona fede quando all’Erario venga proposto un sacrificio radicale in assenza di un effettivo e concreto soddisfacimento).
La finanza esterna costituisce un altro indice decisivo. Se il piano si fonda su apporti di terzi, operazioni future, garanzie o incassi condizionati, il debitore deve dimostrarne l’effettiva disponibilità e l’idoneità a sostenere la proposta. La mera promessa di apporto, la manifestazione d’interesse non vincolante o il vincolo di destinazione privo di certezza sull’incasso non sono sufficienti, soprattutto quando da quella finanza dipenda la comparazione favorevole rispetto alla liquidazione giudiziale. La questione non attiene solo alla fattibilità del piano in sede di omologazione, ma anche alla correttezza delle trattative: i creditori non possono valutare seriamente una proposta se le risorse che la sorreggono restano aleatorie o indimostrate (Trib. Milano, 30 ottobre 2025, cit.; Trib. Milano, 26 novembre 2025, cit., entrambi in tema di necessità di certezza e concreta disponibilità della finanza esterna posta a fondamento della proposta di concordato semplificato).
Un ulteriore versante del controllo riguarda le omissioni informative. Il Tribunale di Avellino, con provvedimento del 3 ottobre 2023, ha valorizzato la c.d. frode decettiva, ritenendo ostativa all’omologazione l’omissione di informazioni rilevanti sulla reale consistenza della massa passiva. La buona fede nella conduzione delle trattative implica, infatti, la completa e trasparente rappresentazione della situazione patrimoniale, condizione indispensabile affinché i creditori possano partecipare in modo informato al negoziato e valutare l’adesione alle proposte del debitore (Trib. Avellino, 3 ottobre 2023, in dirittodellacrisi.it e in ilcaso.it, secondo cui la frode decettiva, consistente nell’omissione di informazioni rilevanti sulla reale consistenza della massa passiva, integra violazione del dovere di buona fede ed è ostativa all’omologazione).
La medesima linea si rinviene negli orientamenti che negano l’accesso al concordato semplificato quando sia mancata, durante la composizione negoziata, una effettiva interlocuzione con i creditori interessati dal piano. La giurisprudenza richiede che i creditori ricevano informazioni aggiornate sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, sulle misure proposte e sugli scenari alternativi, compresi gli effetti di una eventuale liquidazione giudiziale. In tale prospettiva, assumono rilievo anche le possibili azioni revocatorie, restitutorie o risarcitorie, poiché esse incidono sulla comparazione tra proposta semplificata e alternativa liquidatoria (in tal senso, v. Trib. Avellino, 3 ottobre 2023, cit.; v. altresì i richiami contenuti in Trib. Bologna, 18 marzo 2025, cit., ove si evidenzia che l’accesso al concordato semplificato deve essere negato quando sia mancata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori o quando siano state omesse informazioni rilevanti per la comparazione con l’alternativa liquidatoria).
Dagli orientamenti richiamati emerge, dunque, una tassonomia applicativa dell’abuso della composizione negoziata. Vi è abuso per opacità informativa quando il debitore altera o impoverisce il quadro conoscitivo dei creditori; abuso per inconsistenza della proposta quando non venga formulata alcuna soluzione concretamente valutabile; abuso per tardività quando il percorso venga attivato in assenza di una base economica minima per negoziare; abuso per strumentalità quando la composizione sia usata come anticamera formale del concordato semplificato. In tutte queste ipotesi, il difetto non riguarda la mancata adesione dei creditori, ma l’assenza di quella interlocuzione effettiva che dovrebbe giustificare la successiva privazione del voto.
Resta tuttavia necessario evitare una lettura unilaterale del controllo sulla buona fede. L’art. 4 d.lgs. n. 14/2019 impone doveri di buona fede e correttezza non solo al debitore, ma anche ai creditori e agli altri soggetti interessati. Ne deriva che l’insuccesso delle trattative non può essere automaticamente imputato all’imprenditore quando dipenda da condotte irragionevolmente ostruzionistiche, dilatorie o non collaborative dei creditori. Il concordato semplificato non è una sanzione per il creditore dissenziente, ma neppure può essere precluso al debitore che abbia formulato una proposta seria, documentata e comparabile con l’alternativa liquidatoria, ove il dissenso sia rimasto immotivato o puramente interdittivo.
Il dissenso del creditore conserva, quindi, piena legittimità. Esso diviene rilevante in senso negativo solo quando si traduca nel rifiuto aprioristico di ogni interlocuzione, nella mancata partecipazione agli incontri, nell’assenza di osservazioni o nella scelta di non confrontarsi su una proposta effettivamente valutabile. La verifica della lealtà negoziale assume così natura relazionale: nasce dalla condotta del debitore, ma si misura anche alla luce della risposta dei creditori e dell’intero ecosistema negoziale. Se il debitore deve offrire informazioni complete e proposte ragionevoli, i creditori devono confrontarsi lealmente, senza trasformare il potere di dissenso in una posizione meramente interdittiva.
In conclusione, il controllo giudiziale sulla serietà del percorso negoziale serve a impedire che la composizione negoziata diventi un passaggio solo apparente.
Il concordato semplificato è precluso quando la fase antecedente sia stata abusiva, tardiva, opaca o meramente preparatoria della liquidazione senza voto; resta, invece, praticabile quando l’esito negativo derivi dal mancato raggiungimento di un accordo nonostante un confronto serio, informato e documentato. La linea di confine non è data dal risultato delle trattative, ma dalla loro qualità: solo una composizione negoziata effettiva può legittimare l’accesso a uno strumento eccezionale che sostituisce il voto dei creditori con il controllo del Tribunale.
Profili applicativi del controllo giudiziale: crediti pubblici, finanza esterna, continuità liquidatoria e giudizio comparativo
Il controllo sulla serietà e sull’effettività del percorso negoziale, una volta ricostruito nei suoi presupposti generali, assume concreta rilevanza in alcuni snodi applicativi nei quali la giurisprudenza di merito ha progressivamente intensificato il sindacato sull’accesso al concordato semplificato. I profili maggiormente problematici riguardano il trattamento dei crediti pubblici, la certezza della finanza esterna, l’eventuale prosecuzione dell’attività in funzione liquidatoria e la comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata. In tali ambiti, il sindacato del Tribunale non si limita alla verifica formale della proposta, ma investe la serietà economica del piano, la verificabilità delle risorse indicate, la sostenibilità delle assunzioni prospettiche e la completezza delle informazioni poste a disposizione dei creditori nel corso della composizione negoziata.
Con riferimento ai crediti tributari e contributivi, il problema non consiste nell’attribuire al creditore pubblico una posizione sostanzialmente privilegiata rispetto agli altri creditori, né nell’escludere in via assoluta la possibilità di una falcidia. Il nodo è diverso: occorre stabilire se la proposta formulata nella fase negoziale sia stata effettivamente ricevibile, valutabile e sostenibile. Una proposta che preveda falcidie radicali, tempi di pagamento eccessivamente dilatati o fonti finanziarie incerte non può essere considerata, solo per il fatto di essere stata trasmessa al creditore pubblico, una reale base di trattativa. In simili ipotesi, il difetto non riguarda soltanto la convenienza della proposta, ma la stessa qualità del confronto negoziale che dovrebbe giustificare il successivo accesso a una procedura priva di voto.
La giurisprudenza milanese ha espresso con particolare chiarezza questo principio, escludendo la buona fede delle trattative in presenza di una proposta rivolta ai creditori pubblici fondata su uno stralcio superiore al novanta per cento del credito, con pagamento del residuo in un arco temporale lungo e aleatorio, peraltro collegato a finanza esterna non adeguatamente certa. In tale prospettiva, la buona fede non è integrata dalla mera trasmissione di una proposta, ma richiede che essa abbia un contenuto minimo di razionalità economica e sia idonea a consentire al creditore una valutazione effettiva rispetto allo scenario liquidatorio alternativo (Trib. Milano, 30 ottobre 2025, in tema di difetto di buona fede nelle trattative, irricevibilità della proposta verso i creditori pubblici e incertezza della finanza esterna).
Il tema si collega direttamente alla finanza esterna. Nel concordato semplificato, l’apporto di risorse di terzi può assumere un ruolo decisivo, specie quando consenta di rendere la proposta non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale o di assicurare un’utilità concreta ai creditori. Proprio per tale ragione, la finanza esterna non può essere evocata in termini generici o programmatici. Quando il piano si fondi su apporti futuri, garanzie, cessioni condizionate o operazioni ancora da perfezionare, il debitore deve indicarne con precisione fonte, importo, tempi di erogazione, condizioni e grado di vincolatività. La mera dichiarazione di disponibilità, la manifestazione d’interesse o il vincolo non accompagnato da effettiva certezza di realizzo non sono sufficienti quando da tali risorse dipenda la tenuta dell’intero impianto concordatario.
La prassi conferma l’esigenza di un controllo rigoroso. Nel caso esaminato dal Tribunale di Udine, a fronte di una proposta fondata anche su finanza esterna, il Tribunale ha richiesto l’integrazione delle garanzie mediante fideiussioni bancarie a prima richiesta o strumenti equipollenti; successivamente, la società ha documentato il deposito fiduciario della somma presso un notaio. La sequenza è significativa: l’apporto esterno rileva non come promessa, ma come risorsa effettivamente presidiata, verificabile e coerente con i tempi di esecuzione del piano (De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2023, 1442 ss., nota a Trib. Udine, Sez. II, 24 gennaio 2023, ove si dà conto della richiesta del Tribunale di integrare la garanzia del versamento della finanza esterna mediante fideiussioni bancarie a prima richiesta o strumenti equipollenti, nonché del successivo deposito fiduciario della somma presso un notaio).
Un ulteriore profilo riguarda l’eventuale prosecuzione dell’attività. Il concordato semplificato resta uno strumento liquidatorio; tuttavia, la liquidazione non deve necessariamente assumere forma atomistica. La cessione unitaria dell’azienda o di un ramo può costituire una modalità più efficiente di realizzo dell’attivo, soprattutto quando consenta di preservare avviamento, rapporti contrattuali, commesse in corso o valore organizzativo residuo. In tal caso, però, la continuità non è il fine della procedura, ma un mezzo servente rispetto alla migliore liquidazione. Essa deve essere temporalmente delimitata, finanziariamente sostenibile e funzionale alla conservazione del valore in vista della cessione.
La distinzione è essenziale. Se la prosecuzione dell’attività viene prospettata come ordinaria continuità aziendale, svincolata da una chiara strategia di realizzo, il piano rischia di porsi in tensione con la natura del concordato semplificato. Se, invece, essa è configurata come ponte liquidatorio, finalizzato alla vendita dell’azienda ancora funzionante o al completamento di operazioni utili alla massimizzazione dell’attivo, può risultare compatibile con la funzione dell’istituto. La dottrina ha infatti chiarito che la vendita unitaria dell’azienda, pur potendo preservare un residuo valore organizzativo, non trasforma il semplificato in un concordato in continuità indiretta in senso proprio, trattandosi pur sempre di liquidazione in funzione satisfattoria dei creditori (Bozza G., Il concordato semplificato introdotto dal d.l. n. 118 del 2021, convertito, con modifiche, dalla l. n. 147 del 2021, in dirittodellacrisi.it, 9 novembre 2021, secondo cui il concordato semplificato può assumere soltanto veste liquidatoria e la vendita unitaria dell’azienda o di rami costituisce una modalità di più proficua liquidazione, non una forma di continuità indiretta in senso proprio; nello stesso senso, Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, in Procedure concorsuali e crisi d’impresa, 2022, 745 ss.)
Il quarto profilo, e probabilmente il più rilevante, è rappresentato dalla comparazione con l’alternativa liquidatoria. L’art. 25-sexies, comma 5, d.lgs. n. 14/2019 richiede che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o, ove ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione controllata, e che assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore. Il secondo correttivo ha opportunamente precisato il riferimento anche alla liquidazione controllata, così ampliando il parametro comparativo nei casi in cui l’impresa non sia assoggettabile a liquidazione giudiziale (Fichera G., Nuovo correttivo al Codice della crisi: le novità in materia di concordato semplificato, Wolters Kluwer, 18 novembre 2024, ove si evidenzia che il correttivo ha precisato la necessità di considerare, nel giudizio comparativo, anche l’alternativa della liquidazione controllata, ove pertinente)
Tale giudizio non può essere ridotto a un confronto aritmetico tra il valore stimato dei beni nel concordato e il valore stimato degli stessi beni in sede liquidatoria. La liquidazione giudiziale non è soltanto vendita dell’attivo esistente, ma anche possibile esercizio di azioni recuperatorie, revocatorie, restitutorie e risarcitorie. Ne consegue che la proposta semplificata deve confrontarsi con l’intero perimetro delle utilità realisticamente conseguibili nello scenario alternativo, comprese quelle derivanti da eventuali azioni di responsabilità o da iniziative di recupero crediti. Una comparazione che ometta tali componenti rischia di essere incompleta e, quindi, inidonea a fondare la valutazione di non pregiudizio.
Sul punto, la dottrina ha evidenziato che il giudizio di omologazione, pur inserito in un procedimento semplificato, può presentare una significativa complessità proprio perché il Tribunale deve considerare non soltanto il valore dei cespiti, ma anche le utilità derivanti da azioni revocatorie, azioni di responsabilità e recuperi di crediti (De Crescienzo U., Il concordato semplificato: questioni varie, cit., secondo cui il giudizio di omologazione può risultare complesso proprio perché il Tribunale deve tenere conto, nella comparazione con l’alternativa liquidatoria, anche delle utilità ritraibili da azioni revocatorie, azioni di responsabilità e recuperi di crediti). Nella stessa direzione, è stato osservato che proposte prive di adeguata disclosure su atti potenzialmente revocabili, condotte di mala gestio o azioni esperibili in sede liquidatoria possono arrestarsi alla soglia dell’inammissibilità o della mancata omologazione, ove non prevedano risorse idonee a compensare tali utilità potenziali (Rossi A., Le condizioni di ammissibilità del concordato semplificato, cit., ove si evidenzia che, ai fini del raffronto con l’alternativa liquidatoria, devono essere considerate anche le utilità potenzialmente derivanti da azioni revocatorie e di responsabilità, con il rischio che proposte prive di adeguata disclosure su tali profili non superino il vaglio di ammissibilità o di omologazione).
La comparazione, inoltre, non dovrebbe essere costruita soltanto al momento del deposito del ricorso. Poiché il concordato semplificato trova la propria legittimazione nel percorso negoziale precedente, gli elementi essenziali del raffronto devono essere resi conoscibili ai creditori già durante la composizione negoziata. Solo così essi possono valutare consapevolmente la proposta, apprezzarne la convenienza relativa e formulare osservazioni utili. Una comparazione elaborata esclusivamente ex post, in funzione dell’omologazione, rischia di svuotare la fase negoziale della sua funzione sostitutiva rispetto al voto.
Ne deriva che la proposta semplificata deve contenere una rappresentazione credibile non solo del risultato concordatario, ma anche dello scenario alternativo. Devono essere indicati, quanto meno, i presumibili valori di realizzo dell’attivo, i costi della procedura liquidatoria, i tempi di soddisfazione, la sorte dei crediti, l’esistenza di contenziosi attivi o passivi, le azioni esperibili e l’impatto delle eventuali risorse esterne. Il giudizio di non pregiudizio, infatti, è tanto più affidabile quanto più la comparazione sia stata costruita su dati trasparenti, verificabili e già sottoposti al confronto con il ceto creditorio.
Dunque, i profili applicativi esaminati mostrano che il controllo sull’accesso al concordato semplificato non opera come categoria astratta, ma come criterio concreto di verifica della proposta e del percorso che la precede. Nei rapporti con il Fisco, essa impone una proposta sostenibile e razionalmente negoziabile; in materia di finanza esterna, richiede certezza e verificabilità dell’apporto; rispetto alla continuità aziendale, pretende che ogni prosecuzione sia funzionale alla migliore liquidazione; nella comparazione con l’alternativa concorsuale, esige un raffronto completo, comprensivo anche delle utilità recuperatorie e risarcitorie. Solo in presenza di tali condizioni il concordato semplificato può essere letto come esito ordinato e controllato della composizione negoziata, e non come scorciatoia liquidatoria fondata su dati incompleti o su prospettazioni meramente assertive.
Conclusioni
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio si colloca, all’interno del dettato normativo del d.lgs. n. 14/2019, in una posizione di peculiare delicatezza sistematica. Esso nasce quale strumento residuale, destinato a operare allorquando la composizione negoziata, pur seriamente esperita, non abbia consentito il raggiungimento di uno degli esiti fisiologici previsti dall’art. 23 d.lgs. n. 14/2019. La sua funzione non è, dunque, quella di offrire al debitore una via liquidatoria abbreviata e liberamente alternativa al concordato preventivo, bensì quella di consentire, in presenza di determinati presupposti, una regolazione liquidatoria della crisi più rapida, ordinata e potenzialmente più efficiente rispetto alla liquidazione giudiziale.
La peculiarità dell’istituto risiede, tuttavia, nella sua più marcata anomalia: l’assenza del voto dei creditori. Tale elemento non può essere considerato un semplice tratto di semplificazione procedurale, ma costituisce una deroga rilevante alla fisiologia deliberativa degli strumenti concordatari. Il voto rappresenta, tradizionalmente, il momento di emersione della volontà del ceto creditorio; la sua esclusione impone, pertanto, che il sistema appronti presidi sostitutivi idonei a evitare che la proposta liquidatoria sia unilateralmente imposta ai creditori senza un previo e reale confronto.
È in questa prospettiva che la composizione negoziata assume una funzione decisiva. Essa non è un mero antecedente cronologico della domanda di concordato semplificato, né una soglia formale da attraversare per accedere a una procedura priva di voto. Al contrario, essa costituisce il fondamento sostanziale di legittimazione dello strumento semplificato. Solo una composizione negoziata effettiva, condotta secondo buona fede, alimentata da informazioni complete e accompagnata da proposte concretamente valutabili, può giustificare la successiva compressione delle prerogative deliberative dei creditori.
La buona fede richiamata dagli artt. 4e 25-sexies d.lgs. n. 14/2019 assume, dunque, una precisa consistenza tecnica. Essa non si esaurisce in una clausola generale di comportamento, né in una formula dichiarativa destinata a essere recepita acriticamente nella relazione finale dell’esperto. La buona fede, nel sistema del concordato semplificato, diviene criterio di selezione dell’accesso: serve a distinguere la composizione negoziata realmente svolta da quella soltanto apparente; il confronto effettivo dalla mera interlocuzione formale; la proposta seria dalla prospettazione indeterminata; l’esito liquidatorio fisiologico dall’utilizzo strumentale del percorso negoziale.
Da ciò discende che l’insuccesso delle trattative, di per sé, non è sufficiente a legittimare l’accesso al concordato semplificato. Occorre che tale insuccesso sia il risultato di un percorso autenticamente negoziale, nel quale i creditori siano stati posti in condizione di conoscere la reale situazione dell’impresa, valutare le alternative disponibili, apprezzare la proposta ricevuta e misurarne gli effetti rispetto allo scenario liquidatorio. In mancanza di tale confronto, l’assenza del voto non trova adeguata giustificazione e il concordato semplificato rischia di degradare a strumento liquidatorio di comodo.
In tale assetto, la relazione finale dell’esperto costituisce il documento centrale di raccordo tra fase negoziale e fase giudiziale. Essa deve ricostruire, con puntualità e rigore, lo svolgimento delle trattative, il contenuto delle proposte formulate, il grado di interlocuzione con i creditori, le ragioni dell’insuccesso e la non praticabilità delle soluzioni alternative. La relazione, tuttavia, non vincola il Tribunale. Essa rappresenta la base conoscitiva del controllo giudiziale, non il suo limite. Il giudice è chiamato a verificarne la coerenza interna, l’attendibilità esterna, la corrispondenza con la documentazione prodotta e la concreta idoneità a dimostrare che la composizione negoziata abbia assolto alla propria funzione.
Il controllo del Tribunale assume, pertanto, una funzione di garanzia imprescindibile. Esso non può ridursi a un sindacato meramente cartolare o notarile, ma deve investire la ritualità della proposta, la fattibilità del piano, la corretta formazione delle classi ove previste, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la certezza delle risorse, la natura effettivamente liquidatoria dello strumento, l’assenza di abuso e, soprattutto, la comparazione con l’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata. Il giudizio di non pregiudizio per i creditori costituisce, in questa prospettiva, il punto di equilibrio tra la semplificazione dell’istituto e la tutela del ceto creditorio.
Particolare rigore deve essere riservato ai profili applicativi più sensibili: il trattamento dei crediti tributari e contributivi, la disponibilità della finanza esterna, l’eventuale prosecuzione dell’attività in funzione liquidatoria e la stima delle utilità conseguibili nello scenario alternativo. Una proposta fondata su falcidie radicali, risorse incerte, dati incompleti o comparazioni parziali non può assolvere alla funzione che l’ordinamento assegna al concordato semplificato. La liquidazione concordataria può essere ammessa solo se si presenti come soluzione più ordinata e non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, tenendo conto non soltanto del valore dei beni, ma anche delle possibili utilità derivanti da azioni recuperatorie, revocatorie, restitutorie o risarcitorie.
Al tempo stesso, il controllo sulla buona fede non può essere trasformato in uno strumento punitivo nei confronti del debitore. L’art. 4 d.lgs. n. 14/2019 impone doveri di lealtà e collaborazione anche ai creditori e agli altri soggetti interessati. Ne consegue che il mancato raggiungimento di un accordo non può essere automaticamente imputato all’imprenditore quando questi abbia formulato proposte serie, documentate e comparabili con l’alternativa liquidatoria, e il dissenso dei creditori si sia tradotto in un atteggiamento meramente interdittivo o non collaborativo. La composizione negoziata resta, pur sempre, un luogo di confronto multilaterale, nel quale la correttezza del percorso deve essere valutata alla luce della condotta complessiva di tutti i soggetti coinvolti.
La conclusione sistematica è, dunque, netta. Il concordato semplificato non è il naturale sbocco di ogni composizione negoziata infruttuosa, né un rimedio automaticamente disponibile per l’imprenditore che non abbia raggiunto un accordo. È uno strumento eccezionale, residuale e liquidatorio, la cui ammissibilità dipende dalla serietà del percorso negoziale che lo precede e dalla capacità del controllo giudiziale di verificare che l’assenza del voto sia compensata da un previo confronto effettivo, informato e leale.
In definitiva, la composizione negoziata non costituisce il vestibolo formale del concordato semplificato, ma il suo presupposto sostanziale di accesso. Essa è il luogo nel quale la crisi deve essere rappresentata, discussa, misurata e sottoposta al vaglio degli stakeholders; solo quando tale percorso sia stato autenticamente svolto e abbia dimostrato l’impraticabilità delle soluzioni alternative, l’ordinamento consente di sostituire la deliberazione dei creditori con il controllo del Tribunale. In questa prospettiva, il concordato semplificato conserva la propria razionalità sistematica non come scorciatoia liquidatoria, né come procedura di comodo, ma come esito eccezionale di una negoziazione effettiva, nella quale la buona fede non viene semplicemente dichiarata, ma deve risultare concretamente dimostrata.
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Sommario
Buona fede, correttezza nelle trattative
La relazione finale dell’esperto, il controllo del Tribunale e l’effettività delle trattative
Il controllo giurisprudenziale sulla serietà del percorso negoziale: abuso, tardività della composizione negoziata e condotte dei creditori
Profili applicativi del controllo giudiziale: crediti pubblici, finanza esterna, continuità liquidatoria e giudizio comparativo