Uso delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento: Le conseguenze della successiva riqualificazione del reato

20 Luglio 2026

I risultati di intercettazioni disposte in altro procedimento restano utilizzabili per reati per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza anche se, in giudizio, il fatto viene riqualificato in delitto non incluso nell’art. 380 c.p.p., poiché la verifica di utilizzabilità va compiuta al momento dell’emergenza investigativa, entro il solo limite dell’arbitrarietà.

Massima

I risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento sono utilizzabili, in relazione a reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, anche nel caso in cui esso, nel corso del giudizio, venga riqualificato in altro delitto per il quale l'uso non sarebbe consentito, in quanto l’utilizzabilità degli stessi deve essere valutata al momento in cui l’emergenza investigativa è venuta in essere, nel corpo di una valutazione che, necessariamente, ha carattere di fluidità e provvisorietà incontrando, quale unico limite, quello della arbitrarietà.

Il caso

La Corte d'appello confermava la condanna degli imputati per il furto di un ingente quantitativo di sughero, aggravato ai sensi dell’art. 625, comma primo, n. 7), c.p. perché prelevato da alberi collocati su terreni di proprietà comunale e perché il reato era stato commesso su cose ritenute esposte per necessità alla pubblica fede e destinate al pubblico servizio, escludendo, invece, la circostanza dell'uso della violenza sulle cose prevista dal n. 2) della stessa norma appena indicata. Il collegio, inoltre, dichiarava non doversi procedere in relazione ad altre fattispecie di furto per difetto di querela.

Avverso la condanna, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni su cui si fondava il giudizio di colpevolezza.

Al riguardo, essi riferivano che il mezzo di ricerca della prova era stato disposto nell'ambito di un procedimento che riguardava il compimento di atti intimidatori nei confronti di una donna. Dall'ascolto delle conversazioni, tuttavia, erano emersi elementi da cui era stata desunta la commissione di furti, delitti non connessi a quello per il quale era stato autorizzato il ricorso alle intercettazioni. Il Tribunale aveva ritenuto utilizzabili i risultati delle stesse per la prova dei furti perché, pur dovendo escludersi, per la mancanza di ragioni di connessione, che i reati fossero emerso nello stesso procedimento, si trattava di delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. La Corte d'appello, con riferimento all’unico furto perseguibile d’ufficio e, dunque, non ritenuto improcedibile, confermava il giudizio di utilizzabilità sebbene, all'esito del giudizio, fosse pervenuta all'esclusione della aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, c.p., unica circostanza che in astratto avrebbe consentito l'arresto obbligatorio in flagranza. In tal modo, secondo la prospettazione dei ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe violato i principi sanciti dalle Sezioni unite con la nota sentenza Cavallo, peraltro giudicando utilizzabili per la decisione gli esiti delle captazioni nonostante l'iniziale errata qualificazione – quanto meno con riferimento alla sussistenza dell’aggravante - del nuovo reato emerso dalle attività di ascolto.

La questione

I risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento, ai sensi dell’art. 270 c.p.p., sono utilizzabili per la prova di un reato per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza. Si può verificare che, nel corso del giudizio, tale reato venga diversamente qualificato e ricondotto ad una fattispecie che esula dal catalogo di cui all’art. 380 c.p.p. Il giudizio di utilizzabilità degli esiti delle captazioni è “immune” dagli effetti di tale riqualificazione?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.

L’intercettazione telefonica sull'utenza in uso ad uno degli imputati e quella ambientale nella sua vettura erano state autorizzate in relazione ad “atti intimidatori” che si riteneva fossero stati posti in essere nei confronti di una donna. Nel corso degli ascolti, però, emergeva che gli imputati avevano compiuto una serie di furti aggravati. Tali reati non sono stati ritenuti connessi a quello per il quale era stato autorizzato l'impiego del mezzo di ricerca della prova e, quindi, sono stati reputati relativi ad un diverso procedimento. L'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni per l’accertamento di tali reati, tuttavia, nella decisione di primo grado, è stata fondata sul fatto che si trattava di reati commessi con violenza sulle cose. Tale circostanza, ai sensi dell’art. 380, comma 2, lett. e), c.p.p., rende obbligatorio l’arresto in flagranza di reato. Ai sensi dell’art. 270, comma 1, c.p.p. i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili in un procedimento diverso da quello nel quale le captazioni sono state disposte se indispensabili e rilevanti per l’accertamento di un delitto per il quale è obbligatorio l’arresto in flagranza di reato.

La Corte di appello, all’esito del giudizio, escludeva la sussistenza dell’aggravante della violenza sulle cose, dunque, la sola aggravante che permetteva di ricondurre il delitto per il quale è intervenuta condanna nel catalogo di quelli per i quali l’art. 380 c.p.p. prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Secondo la Corte di cassazione, l’esclusione di tale aggravante non rende inutilizzabili gli esiti delle intercettazioni per la prova del reato di furto, sebbene le stesse sia state disposte in un diverso procedimento.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale, infatti, i risultati delle captazioni acquisiti in altro procedimento sono utilizzabili in relazione ai delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, anche nel caso in cui essi vengano riqualificati in altri delitti per i quali l’acquisizione non sarebbe consentita, purché, al momento della acquisizione, il giudice dia conto della correttezza dell’originaria imputazione e delle sopravvenute e fisiologiche esigenze dibattimentali che hanno giustificato la riqualificazione stessa (Cass. pen. sez. V, 4 marzo 2025, n. 13309). Il mutamento dell'addebito, anche per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, dunque, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell'attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancavano al momento di autorizzazione delle stesse (Cass. pen., sez. VI, 12 aprile 2022, n. 48320).

Secondo la Corte, l’utilizzabilità delle risultanze intercettative, anche per un reato diverso da quello per il quale sono state originariamente autorizzate, deve essere valutata “al momento in cui l’emergenza investigativa è venuta in essere, nel corpo di una valutazione che, necessariamente, ha carattere di fluidità e provvisorietà incontrando, quale unico limite, quello della arbitrarietà e non può essere, dunque, esclusa, allorché, successivamente, il giudizio di merito abbia condotto a valutazioni in punto di diritto, non coerenti con l’originaria prospettazione accusatoria.

Osservazioni

1. Come è noto, con una nota sentenza le Sezioni unite hanno affermato che il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p. a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata in origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. (Cass. pen., sez. un., n. 51/2019).

La Corte di Cassazione ha precisato che il “legame sostanziale” tra il fatto-reato oggetto del decreto autorizzativo delle intercettazioni e quello emerso dagli ascolti, che permette di concludere che si tratti di reati relativi ad uno stesso procedimento, è ravvisabile solo nel caso in cui sussista una connessione tra gli stessi ex art. 12 cod. proc. pen. La connessione, infatti, costituisce un legame che presenta carattere “sostanziale”, ossia ha ad oggetto i fatti-reato indipendentemente dalle vicende procedimentali che possono riguardarli, e che è “originario”, perché prende in considerazione rapporti tra reati sussistenti ab origine, cioè fin dalla loro commissione. Nel caso di imputazioni connesse, pertanto, il procedimento relativo al reato per il quale l’autorizzazione è stata espressamente concessa non può considerarsi “diverso” rispetto a quello relativo al reato accertato in forza dei risultati dell’intercettazione. Solo in questo caso non opera il divieto di cui all’art. 270 c.p.p.

2. I principi espressi dalle Sezioni unite sono stati successivamente sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato le condizioni per le quali si deve escludere l’applicazione dell’art. 270 c.p.p., ravvisandosi, invece, l’emersione di reati ulteriori nell’ambito dello stesso procedimento.

La Corte di Cassazione, in particolare, ha specificato che i risultati delle intercettazioni autorizzate per la ricerca della prova di un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per dimostrare gli ulteriori fatti-reato legati al primo dal vincolo della continuazione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. senza che sia necessario che il disegno criminoso sia comune a tutti i correi (Cass., sez. V, 29settembre 2021, n. 37697; Cass., sez. V, 23 novembre 2021, n. 10671). La connessione derivante da unicità del disegno criminoso, che consente di escludere l’ap­plicazione del divieto di cui all’art. 270 c.p.p., riconducendo a unitarietà il procedimento, deve sussistere tra i reati e non presuppone l’unicità dell’elemento volitivo di tutti gli agenti dei reati coinvolti.

È stato precisato, poi, che la connessione ex art. 12, comma 1 lett. c), c.p.p., cioè l’ipotesi in cui il reato per cui si procede è stato commesso per eseguire od occultare gli altri, può sussistere anche se non fosse contestata l’aggravante di cui all’art. 61, co. 1 n. 2) c.p. Per esempio, sono utilizzabili nel procedimento relativo al delitto di favoreggiamento di un partecipe a un’associazione di tipo mafioso i risultati delle captazioni eseguite nel diverso procedimento relativo al delitto associativo concernente la medesima organizzazione, posto che tra i procedimenti sussiste il nesso di connessione teleologica ex art. 12, comma 1 lett. c), c.p.p., che rileva a prescindere dalla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1 n. 2), c.p. (Cass. pen., sez. I, 4 luglio 2023, n. 48560).

È stato chiarito, inoltre, che si verte nell’ambito del medesimo procedimento nel caso in cui il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo delle intercettazioni, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento (Cass. sez. VI, 25 novembre 2025, n. 41152). Il limite all’utilizzazione degli esiti delle intercettazioni posto dall’art. 270, comma 1, c.p.p., dunque, non opera quando il fatto per il quale si procede nel procedimento formalmente distinto sia stato posto a fondamento delle intercettazioni disposte, pur in assenza di una formale iscrizione nel registro degli indagati, in quanto la valutazione operata dal giudice, all’atto dell’adozione del decreto autorizzativo delle intercettazioni ha riguardato, nel suo nucleo centrale, anche lo stesso (Cass. pen., sez. VI, 25 novembre 2025, n. 41152; Cass. pen., sez. III, 14 aprile 2025, n. 18413).

È stato affermato, infine, che, per stabilire se il “diverso reato” sia connesso rispetto a quello autorizzato, si deve avere riguardo al reato “accertato” per mezzo delle captazioni e non alla mera prospettazione astratta dello stesso, cioè alla mera possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate che l’ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione (Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2025, n. 41775; Cass., sez. V, 13 giugno 2024, n. 40338). L’art. 270 c.p.p., infatti, disciplina l’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e non il diverso profilo della legittimità del provvedimento autorizzativo (Cass. pen., sez. VI, n. 29194/2021; più di recente, Cass. pen, sez. VI, n. 33134/2024; Cass., sez. II, n. 33350/2023).

3. La regola illustrata da ultimo incide sulle modalità di svolgimento dell’attività del pubblico ministero: nel corso delle operazioni di intercettazioni, egli deve valutare gli eventuali ulteriori fatti - reato che dovessero emergere, verificando se sussistono ragioni di connessione con quello che è posto a fondamento del provvedimento autorizzativo delle captazioni (nel senso che è tenuto a prevedere, nel corso dell’attività investigativa, l’eventuale successiva sussistenza di ragioni di connessione nel momento in cui il nuovo reato emerso fosse accertato), optando, in caso di valutazione negativa, per la presentazione di una ulteriore richiesta di autorizzazione che potrebbe riguardare i medesimi interlocutori (e che, per ragioni di opportunità, potrebbe provare ad allineare sotto il profilo temporale a quella originaria).

Si intuisce che il pubblico ministero è tenuto a compiere un giudizio prognostico che può rivelarsi difficile.

Tale difficoltà, tuttavia, fa comprendere un importante risvolto del principio espresso dalla sentenza delle sezioni unite “Cavallo”: ripristinando, in forza dei valori costituzionali, uno spazio di azione al divieto di cui all’art. 270 c.p.p., divieto in precedenza trascurato dalla giurisprudenza, è stato imposto al pubblico ministero una precisa modalità di svolgimento dell’attività investigativa che si fonda sul rigoroso rispetto dell’art. 268 c.p.p. L’organo pubblico deve seguire i risultati degli ascolti; deve interloquire con la polizia giudiziaria delegata allo svolgimento delle operazioni; non può assolutamente limitarsi ad attendere le informative della polizia giudiziaria perché deve valutare, nel caso molto frequente in cui emergano fatti diversi da quelli che sono stati posti a fondamento del decreto autorizzativo, se ricorrono ragioni di connessione che permettono l’utilizzabilità nella prova raccolta, dovendo procedere, altrimenti, a formulare, se del caso, una nuova richiesta di autorizzazione.

Può sostenersi, pertanto, che la sentenza delle Sezioni unite dapprima citata abbia ampiato i margini della tutela del diritto di comunicare in via riservata previsto dall’art. 15 Cost. molto più di diverse riforme normative che sono intervenute negli anni recenti.

4. La Corte di cassazione, poi, ha affermato che i risultati della captazione correttamente autorizzata restano immuni rispetto al successivo sviluppo fisiologico del procedimento, atteso che in tal caso non rileva la sopravvenuta mancanza del presupposto legittimante per effetto della riqualificazione del fatto autorizzato (Cass., sez. VI, n. 23244/2021, in Giur. it., 2021, p. 2469, con nota di A. Innocenti, Sono utilizzabili le intercettazioni in caso di ‘‘fisiologica’’ riqualificazione del reato). Sono utilizzabili i risultati delle operazioni disposte in riferimento a un titolo di reato per il quale le stesse sono consentite, anche quando vi sia stata una successiva diversa qualificazione giuridica del fatto (Cass. pen, sez. I, n. 12749/2021).

Il mutamento dell’addebito, anche per effetto della esclusione di una circostanza aggravante, che intervenga nel corso del fisiologico sviluppo del procedimento, non determina la inutilizzabilità dei risultati dell’attività tecnica, la quale consegue solo se i presupposti per disporre le captazioni mancassero al momento di autorizzazione delle stesse (Cass., sez. VI, n. 48320/2022).

Si sostiene, infatti, che la legittimità di una intercettazione deve essere verificata al momento in cui la captazione è richiesta e autorizzata, non potendosi procedere al controllo della sua ritualità sulla base delle risultanze derivanti dal prosieguo delle captazioni e dalle altre acquisizioni (Cass. pen., sez. VI, n. 22390/2023; Cass. pen., sez. VI, n. 21740/2016). L’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, peraltro, è condizionata alla sussistenza, al momento dell’emissione del decreto autorizzativo, dei presupposti per l’autorizzazione del mezzo di ricerca della prova (cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 23148/2021; Cass. pen., sez. VI, n. 36420/2021).

5. Con la sentenza in esame, la Corte ha affermato che la diversa qualificazione del reato non determina l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in un altro procedimento neppure nella ipotesi in cui tali risultati sono stati ritenuti utilizzabili per la prova di un delitto in quanto suscettibile di arresto obbligatorio in flagranza e, nel prosieguo del giudizio, questo delitto è stato diversamente qualificato.

Si tratta di una ipotesi diversa da quella illustrata in precedenza in cui la diversa qualificazione riguarda il reato su cui si fonda l’autorizzazione delle intercettazioni.

Nella sentenza illustrata è stato richiamato un recente precedente (Cass. pen. sez. VI, n. 13309/2025) in cui la Corte ha affermato che l’utilizzazione in altro procedimento dei risultati delle intercettazioni non è preclusa dall'eventuale successiva derubricazione, nel processo ad quem, in altra imputazione per la quale non sia prevista l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza, perché si tratta di condizione processuale, la cui sussistenza va accertata nel momento dell'acquisizione (così, Cass. pen., sez. V, n. 13309/2025, cit., che richiama Cass. sez. II, n. 25802/2011, in un caso di riqualificazione del delitto di peculato, per il quale era previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, in quello di appropriazione indebita).

Anche in questo caso, difatti, la ritualità della acquisizione probatoria va valutata con riferimento al momento dell'acquisizione degli esiti delle captazioni eseguite in un diverso procedimento (così, Cass. pen., sez. V, n. 13309/2025, cit.).

In sostanza, se i risultati delle intercettazioni sono veicolati nel procedimento ad quem in ragione della gravità del reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza obbligatorio, ai fini della loro utilizzabilità occorre verificare la sussistenza dei presupposti nel momento genetico, mentre le fisiologiche evoluzioni verso una diversa qualificazione giuridica, determinata dall'evolversi dell'istruttoria dibattimentale, non conducono alla inutilizzabilità.

Il solo limite all’utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni nel diverso procedimento è stato rinvenuto nell’arbitrarietà della originaria qualificazione del delitto come ricompreso nel catalogo dell’art. 380 c.p.p.

6. La soluzione interpretativa illustrata, invero, suscita perplessità.

Per stabilire se il “diverso reato” sia connesso rispetto a quello autorizzato, ossia per valutare se il nuovo delitto sia emerso nello stesso procedimento, come si è visto, si deve avere riguardo al reato “accertato” per mezzo delle captazioni e non alla mera prospettazione astratta dello stesso, cioè alla mera possibilità potenziale esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate che l’ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione (Cass. pen. sez. II, n. 41775/2025; Cass. pen., sez. VI, n. 2235/2024; Cass. pen., sez. V, n. 40338/2024).

Diversamente, per valutare se sussiste la condizione per la deroga al divieto di cui all’art. 270, comma 1, c.p.p., secondo la tesi illustrata, si deve fare riferimento all’illecito prospettato al momento dell’acquisizione delle captazioni.

La circolazione degli esiti delle intercettazioni nel diverso procedimento ex art. 270 cod. proc. pen., invero, avviene su iniziativa del pubblico ministero, il quale chiede di utilizzare dette prove formate aliunde (o anche su istanza dell’imputato o della parte civile, che, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 114 del 2024, possono chiedere copia delle intercettazioni a tale scopo). La successiva valutazione della sussistenza delle condizioni per l’utilizzabilità probatoria delle stesse - il controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari per l'utilizzo della prova - è affidata al giudice e va compiuta sulla base di quanto viene accertato e non di quanto prospettato dalle parti.

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