Assegno divorzile, salute precaria e oneri di allegazione sul principio di non contestazione
14 Agosto 2026
Ai fini della verifica dei presupposti dell’assegno divorzile, in particolare dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e dell’eventuale divario reddituale tra gli ex coniugi, può assumere rilievo anche uno stato di salute precario che renda più gravoso lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno, pur in assenza di una invalidità tale da comportare l’assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati; non è tuttavia illogico escludere il peggioramento delle condizioni di salute per il solo fatto che l’interessato abbia continuato a lavorare dopo l’insorgenza delle patologie, gravando sulla parte l’onere di allegare e provare in modo specifico detto peggioramento. Inoltre, ove in cassazione si deduca la violazione del principio di non contestazione, è necessario indicare la sede processuale delle allegazioni svolte, trascriverne i passaggi rilevanti e specificare il contenuto degli scritti difensivi avversari, così da consentire alla Corte di verificare la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. |