La tutela giuridica del concepito e i diritti del padre tra capacità, status filiationis e rapporti patrimoniali

07 Agosto 2026

Il padre di un nascituro ha già qualche diritto su di lui?

Prima di esporre la disciplina giuridica relativa ai nascituri, è necessario effettuare una distinzione tra la capacità giuridica e la capacità di agire.

La prima, disciplinata dall’art. 1 c.c., si acquista solo con la nascita e cessa unicamente con la morte del soggetto. Consiste nell’attitudine a essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive, e come tale, mette il soggetto in condizione di vivere ed operare nel mondo del diritto.

La capacità di agire, invece, si acquista al raggiungimento della maggiore età e consiste nella idoneità del soggetto a porre in essere i negozi giuridici e nella volontarietà dello stesso ad accettarne gli effetti. In pratica, il soggetto è posto in condizione di compiere un’attività giuridicamente rilevante e di diventare protagonista attivo sulla scena giuridica.

Giuridicamente, il termine “concepito” si trova nelle leggi che regolano la fecondazione medicalmente assistita e l’interruzione volontaria di gravidanza e si riferisce all’embrione o al feto dell’essere umano a partire dal momento del concepimento senza introdurre distinzioni tra le fasi dello sviluppo embrionale e fetale.

Per l’ordinamento giuridico italiano, il concepito (ovvero colui che è stato procreato ma si trova ancora nel ventre materno), non è considerato soggetto giuridico.

Dalla formulazione dell’art. 1, comma 1, c.c. si evince, infatti, che la capacità giuridica – ovvero l’idoneità ad essere titolare di diritti e di doveri giuridici – si acquista solo al momento della nascita che avviene, come noto, quando il bambino è svincolato dal corpo materno e indipendente da esso.

Nonostante ciò la legge prende eccezionalmente in considerazione la condizione del concepito, riconoscendogli la possibilità di essere titolare di diritti, sia pure subordinatamente all’evento della nascita (art. 1, comma 2, c.c.).

Ciò significa che il nascituro non è un soggetto di diritto in senso pieno, ma un'entità a cui l'ordinamento accorda comunque una tutela specifica in previsione della sua venuta ad esistenza.

La giurisprudenza considera il nascituro come “oggetto di protezione ” proprio in forza della tutela costituzionale riconosciutagli (l’art. 31, comma 2, Cost. “protegge la maternità”).

Venendo alla domanda oggetto del quesito in esame, la risposta è senz’altro affermativa.

Il padre del nascituro gode già di diritti e tutele giuridiche riconosciute dall'ordinamento, sia pure condizionate alla nascita dell'infante, ma con effetti immediati ed esercitabili già durante la gestazione.

Tra queste si annoverano.

1) Il c.d. “prericonoscimento” disciplinato dall’art. 254 c.c.

Tale norma prevede che il riconoscimento di un figlio concepito al di fuori del matrimonio possa essere effettuato anche prima della nascita del bambino.

Questa norma consente ai genitori di stabilire formalmente il rapporto di filiazione ancora prima che il bambino sia nato.

Può essere fatto dalla sola madre o da entrambi i genitori o dal padre, dopo il riconoscimento della madre e previo consenso della madre.

Trattasi di un diritto soggettivo del genitore, tutelato dall'articolo 30 della Costituzione (Cfr. Cass. civ., 14 febbraio 2019 n. 4526).

Per le coppie sposate invece si attribuisce automaticamente al marito la paternità del figlio nato quando sono trascorsi 180 giorni dalla celebrazione e non sono trascorsi 300 giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 232 c.c.).

2) Il diritto all’identità personale e all’informazione e al risarcimento per perdita del rapporto parentale.

I diritti del genitore non sorgono solo con l'atto formale del riconoscimento o con la nascita del figlio, ma trovano la loro origine nel "mero fatto-giuridico della procreazione" (Cfr. Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2020 n. 8459).

La giurisprudenza ha infatti chiarito che “la situazione giuridica da riconoscere in capo al genitore naturale, che deve essere scissa rispetto alla posizione che lo stesso assume nel rapporto genitoriale, è quella del "diritto alla identità personale", ancorato all'art. 2 Cost. e all'art. 30, comma 4, Cost., venendo ad esprimersi l'esplicazione della personalità dell'essere umano, nelle formazioni sociali in cui opera, anche attraverso la filiazione, sia sotto il profilo della trasmissione del proprio patrimonio genetico, sia sotto l'aspetto maggiormente qualificante più propriamente relazionale, riguardato come scelta volontariamente assunta dal genitore di dedicare il proprio impegno ad assistere dalla nascita, ad aiutare a crescere e a realizzare le aspirazioni del minore, nonché in definitiva ad instaurare un rapporto conoscitivo e affettivo con la persona generata, aspirazione che, peraltro, quanto al riconoscimento formale dello status di figlio, incontra il limite invalicabile del superiore interesse del minore (art. 250 c.c., comma 3 e 4) e, ove questi abbia raggiunto la maggiore età, della sua previa autorizzazione (art. 250 c.c., comma 2). (Cfr. Cass. civ. sent. 5 maggio 2020, n. 8459).

Tanto da aver ritenuto l’omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della madre consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta un comportamento illecito – ove non risulti giustificato da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro –, in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come "danno ingiusto", fonte di responsabilità extracontrattuale 2043 c.c..

Il padre ha poi il diritto di partecipare attivamente al percorso clinico della gestazione, di essere informato sullo stato di salute del nascituro.

Allo stesso modo ha diritto di essere risarcito (al pari della madre) laddove il danno da perdita del feto (assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale) sia imputabile ad omissioni e ritardi medici in quanto rileva nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo e destinato a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori (Cfr. Trib. Arezzo, sent., 20 ottobre 2025, n. 655)

Il risarcimento deve tener conto della relazione affettiva già esistente tra i genitori e il concepito trattandosi di un legame che si forma e si consolida già durante la gravidanza e destinato a svilupparsi con la nascita e la crescita del bambino (Cfr. Cass. civ., ord., 6 ottobre 2025 n. 26826).

È indiscusso, altresì, anche il diritto al risarcimento in capo al padre per lesioni subite dal feto durante la gravidanza.

Se il bambino dovesse nascere con menomazioni dovute a un errore medico commesso durante la gestazione, il padre ha diritto al risarcimento del danno da "nascita indesiderata" o da "lesione del rapporto parentale" per la sofferenza di dover accudire un figlio malato (Cfr. Cass. civ. 5 febbraio 2018 n. 2675; Cass. civ. 4 gennaio 2010 n. 13).

In caso di nascita di feto malformato (dovuta ad esempio all’omessa diagnosi) che precluderebbe la scelta (che spetta esclusivamente alla donna) di effettuare l’interruzione di gravidanza, anche il padre potrebbe chiedere il risarcimento per lesione del diritto all’autodeterminazione procreativa che la giurisprudenza riconosce e tutela (Cfr. Cass. civ., 23 marzo 2026 n. 6926).

3) Diritti di natura patrimoniale.

La legge (art. 784 c.c.) prevede inoltre che si possa donare un bene mobile o immobile anche a chi non è ancora nato, ma concepito al momento dell’atto.

Trattasi di un negozio a “validità sospesa”, dal momento che quando viene posto in essere, manca un requisito di validità, costituito appunto dall’esistenza del donatario.

Il negozio viene perfezionato prima della nascita ma l’acquisto invece avverrà solo nel momento in cui il donatario verrà ad esistenza.

L’art.784 c.c., al secondo comma, stabilisce poi che l’accettazione a favore di nascituri è regolata dagli articoli 320e 321 del codice civile.

La donazione viene, quindi, accettata solo da coloro i quali avranno la rappresentanza legale del donatario. Spetterà pertanto al genitore o ai genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, previa autorizzazione del Giudice tutelare.

La proprietà dei beni donati permane - in pendenza della nascita - in capo al donante, al quale, salvo diversa disposizione, spetta l'amministrazione (U. Carnevali, Le donazioni, in Tratt. Rescigno, 2002, 512).

L’amministrazione dei beni devoluti al concepito spetta congiuntamente al padre e alla madre (ex artt. 320 e 643 c.c.). Il padre, in quanto legale rappresentante dell'istituendo legame familiare, esercita i poteri di conservazione del patrimonio che spetterà al figlio.

Il concepito rientra per legge (art. 462, comma 1, c.c.,) anche tra i soggetti capaci di succedere.

Se al momento dell'apertura della successione (ad esempio alla morte del padre) il bambino è già stato concepito, può legittimamente ricevere per testamento.

Il concepito rientra tra i legittimari ne consegue che avrà diritto ad ereditare la sua parte di quota legittima, cioè quella parte del patrimonio del testatore che spetta per legge ai figli.

In ogni caso, tutti i diritti di cui sopra, restano condizionati all’evento nascita posto che il concepito mantiene solo una capacità giuridica “provvisoria” essendo comunque portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento (cfr., in dottrina, a favore Bianca).

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