Provvedimenti indifferibili nel procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie: profili di reclamabilità dopo il correttivo 2024

La Redazione
20 Luglio 2026

La Corte di cassazione affronta il nodo della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, mettendo alla prova il nuovo art. 473‑bis.15 c.p.c. dopo il correttivo del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

La questione posta da parte ricorrente (la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari) era la seguente: dopo il correttivo introdotto con d.lgs. 31 ottobre 2024. n. 164 sarebbe stata data facoltà di reclamare il provvedimento indifferibile ex art. 473-bis.15 c.p.c. solamente quando concessivo della misura (seppur differendo l’impugnazione all’esito della decisione ex art. 473‑bis.22 c.p.c.); viceversa, la norma continuava a non consentire il reclamo nel caso in cui il provvedimento cautelare fosse stato negato ab origine (non potendosi certamente avere alcun provvedimento successivo di conferma, revoca o modifica). La Procura ricorrente prospettava quindi una irragionevole disparità di trattamento, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost., tra chi resiste alla richiesta di provvedimento indifferibile e chi propone tale richiesta.

La Corte di cassazione (sentenza n. 23359 del 16 luglio 2026) ricorda di aver già affermato – in relazione all’art. 473-bis.24, primo comma, c.p.c. (Cass. n. 4979/2026) – che il concetto di provvedimenti che «introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» e di «provvedimenti che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori» riguardi anche le modifiche che, di fatto, intervengono per la scelta del giudice di «non» adottare le misure richieste e, quindi, salvaguardare lo status quo. Tale principio risulta applicabile anche ai procedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c.

In definitiva, «l’ordinanza resa nel procedimento ex art. 473-bis.15 c.p.c. è reclamabile unitamente all’ordinanza prevista dall’art. 473‑bis.22 c.p.c. dinanzi alla Corte di appello ed è ricorribile per cassazione, sia nel caso in cui il presidente o il giudice delegato abbia accolto la domanda cautelare volta a conseguire i provvedimenti indifferibili in caso di pregiudizio imminente e irreparabile, sia nel caso in cui la abbia respinta. Da ciò si evince che la parte che vede respinta la propria domanda cautelare non è priva di tutela giurisdizionale e non si ravvisa la violazione del principio della parità di trattamento nell’esercizio del diritto di agire».

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