Sezioni Unite: l’esenzione ICI per la prima casa spetta anche se la famiglia vive altrove
20 Luglio 2026
La questione controversa si incentra sul riconoscimento dell’esenzione in materia di ICI ai sensi dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296 del 2006, per l’abitazione principale e se essa, a tal fine, debba essere quella nella quale, oltre al contribuente, debbano dimorare abitualmente anche i suoi familiari. Occorre ricordare che l’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992 prevedeva, in origine, il riferimento alla necessaria presenza dei familiari per fruire del beneficio. Tale norma, così formulata, assolveva – nell’intento del legislatore – anche all’obiettivo di evitare il rischio che le cd. “seconde case” fossero iscritte fittiziamente come abitazioni principali, al fine di fruire indebitamente dell’esenzione. Sulla questione – ricordano le SS.UU. – era intervenuta la Corte costituzionale con sentenza n. 112 del 2025 (che richiamava le ragioni poste a fondamento della pronuncia n. 209 del 2022 in materia di IMU, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’omologa previsione di cui all’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011). La Consulta - stigmatizzando l’irragionevolezza e la contrarietà della norma a principi costituzionali fondamentali (artt. 3, 29, 31e 53, comma 1, Cost.) – aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, cit. nella parte in cui, nel definire il concetto di abitazione principale, richiedeva la dimora abituale anche dei familiari. Nel solco dei principi affermati dalla Corte costituzionale, le Sezioni unite, con la recente sentenza n. 23488 del 18 luglio 2026, hanno formulato il seguente principio di diritto: «In tema di ICI, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della l. n. 296 del 2006, per abitazione principale - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica – si intende, a seguito della sentenza n. 112 del 2025 della Corte costituzionale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che ivi dimori anche il suo nucleo familiare». In definitiva, le SS.UU. affermano che:
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