Incentivi fiscali contenuti nel Decreto Lavoro 2026Fonte: DL 30 aprile 2026 n. 62
16 Luglio 2026
Da tempo, successivamente alla entrata a regime della riforma fiscale, infatti, il fisco ha assunto un ruolo contributivo al perseguimento di fini istituzionali, nella consapevolezza che il contribuente non deve essere inteso esclusivamente come fonte di reddito, ma anche come homo socialis. In tale ottica e nel pieno soddisfacimento dell’art. 2 Cost. si colloca il Decreto Lavoro 2026 e i relativi incentivi fiscali. Si pensi, ad esempio, al bonus donne, al bonus giovani e agli incentivi fiscali riconosciuti al datore di lavoro che assuma lavoratori in una delle zone rientranti nella Zes. Il bonus donne prevede un incentivo in favore dei datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2026 assumano donne di qualsiasi età con contratto di lavoro a tempo indeterminato prive di un impiego da diversi mesi e che appartengono ad una delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui alle lettere c), e), f) e g) del numero 4) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17giugno 2014. Lo stesso beneficio riguarda i datori di lavoro che assumano lavoratori che non abbiano compiuto trentacinque anni e che siano privi di un impiego regolarmente retribuito e rientrino nelle categorie di lavoratori svantaggiati indicati in precedenza. Le assunzioni Zes 2026 si presenta come una misura che punta a ridurre il divario tra i territori del nord e quelli del sud attraverso un esonero contributivo integrale in favore dei datori di lavoro che assumano lavoratori con contratto a tempo indeterminato. L’incremento dei lavoratori, infatti, favorisce un aumento della capacità contributiva con conseguente crescita del territorio. Come espressamente previsto dal Decreto «al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 8. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche». La norma, dunque, autorizza al riconoscimento di un “esonero contributivo”, in favore dei datori di lavoro. Non si tratta, però, di un beneficio riconosciuto genericamente in quanto riguarda esclusivamente i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti nel mese di assunzione e che assumano lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni Zes unica per il Mezzogiorno. L'incentivo all'assunzione non è una misura introdotta di recente se si tiene conto del fatto che anche in passato il sistema impositivo è intervenuto con analoghe misure. I benefici fiscali non sono riconosciuti esclusivamente per le assunzioni ex novo, ma anche in favore dei datori di lavoro che convertano i contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato. In particolare sarà riconosciuto per un “periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore”. L’incentivo fiscale, dunque, è funzionale non solo ad attuare il diritto al lavoro, ma anche ad incrementare la capacità contributiva necessaria per sostenere le spese statali. Merita un richiamo anche la previsione del salario giusto contenuta all'interno del provvedimento in esame, in quanto è in linea con la nuova concezione di Stato “assistenziale”. La contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. Tale norma è espressione dell’attuazione del principio di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) per favorire il pieno sviluppo della persona umana e l’integrazione nella società dell’individuo ad opera dello Stato. |