Cancellazione della società dal Registro delle Imprese e interruzione del processo
21 Luglio 2026
La cancellazione della società dal registro imprese è condizione necessaria e sufficiente ai fini della estinzione della società (c.d. principio costitutivo della cancellazione); ciò a fini sostanziali. Non rileva la presenza di crediti o debiti pregressi, secondo una precedente dottrina, che vedeva la estinzione (quanto meno delle società non di capitali) solo all’esaurimento dei rapporti sociali per il caso di sopravvenienze. A fini processuali, la cancellazione della società, ai sensi dell’articolo 2495 c.c., equivale alla morte della società e, dunque, produce l’effetto della interruzione del processo. Non sono condivisibili soluzioni diverse e sostenute in via minoritaria, come ad esempio la tesi che, non essendovi più posizioni attive e passive, i processi con parte la società (estinta) dovrebbero vedere una pronuncia di cessazione della materia del contendere; ovvero altre ricostruzioni anche maggiormente ardite. È da adottare la tesi per cui la estinzione (sostanziale) produce l’effetto (processuale) della interruzione; secondo le regole proprie appunto della interruzione. Come per la morte della parte, l’estinzione della società deve risultare nei modi di legge e dunque, a processo iniziato, deve essere dichiarato dal procuratore. |