Contributo straordinario contro il caro bollette: la Consulta esclude (di nuovo) le censure di incostituzionalitàFonte: Corte_Cost_135_2026.pdf
21 Luglio 2026
La decisione affronta una questione nuova rispetto ai precedenti arresti della Consulta: l'impossibilità di escludere dalla base imponibile le operazioni attive delle stabili organizzazioni estere attratte nelle liquidazioni periodiche IVA della casa madre italiana. Le questioni erano state sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Roma con riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Secondo il giudice rimettente, la disciplina del contributo straordinario sarebbe risultata irragionevole nella parte in cui, ai fini del calcolo della base imponibile, considera le operazioni attive delle stabili organizzazioni rilevanti nel territorio della casa madre senza consentire di detrarre, in modo speculare, le corrispondenti operazioni passive. La Consulta rileva innanzitutto che gran parte delle censure riproponevano profili già esaminati nelle precedenti sentenze Corte Cost. n. 111/2024 e Corte Cost. n. 180/2025. Per tale ragione, le relative questioni sono state dichiarate manifestamente infondate. Diversamente, la censura concernente il trattamento delle stabili organizzazioni introduceva un profilo inedito, che la Corte ha esaminato nel merito, giungendo comunque a una declaratoria di non fondatezza. Di particolare interesse è il passaggio preliminare della motivazione, nel quale la Corte ribadisce che il contributo straordinario costituisce un'imposta eccezionale la cui legittimità è strettamente collegata al contesto emergenziale in cui è stata introdotta. La Consulta precisa infatti che gli elementi strutturali del prelievo, "in un tempo ordinario", difficilmente supererebbero il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità, aggiungendo un'importante affermazione di principio: la straordinarietà della situazione economica e la temporaneità dell'imposizione non possono trasformarsi in un "passe partout" per introdurre qualsiasi forma di imposizione fiscale. Nel merito, la Corte esclude che la disciplina censurata superi la soglia della manifesta irragionevolezza. Il legislatore, osserva la sentenza, ha costruito il contributo sulla logica del cosiddetto "differenziale di differenziali", confrontando il saldo tra operazioni attive e passive del periodo 1° ottobre 2021 - 30 aprile 2022 con quello del corrispondente periodo 1° ottobre 2020 - 30 aprile 2021. In tale sistema non è sempre richiesta una perfetta simmetria tra componenti attive e passive, poiché alcuni acquisti potrebbero essere stati effettuati al di fuori dei periodi temporali presi a riferimento. Si tratta, secondo la Corte, di un semplice inconveniente di fatto, insufficiente a compromettere la legittimità costituzionale del meccanismo impositivo. La Consulta respinge inoltre il tentativo del giudice rimettente di richiamare il precedente rappresentato dalla sentenza n. 111/2024, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittima l'inclusione delle accise nel calcolo del saldo incrementale rilevante ai fini del contributo. Secondo la Corte, quella pronuncia era fondata sulle peculiarità del regime delle accise, tributo monofase caratterizzato da specifiche anomalie nel rapporto tra fatture attive e passive, circostanze che non ricorrono nel caso delle stabili organizzazioni. Di conseguenza, il precedente non è automaticamente trasferibile alla fattispecie oggi esaminata. da Diritto e Giustizia |