Prededuzione: un nuovo (e più tradizionale) approccio per coglierne natura e finalità
Fernando Platania
21 Luglio 2026
L’Autore, analizzato l’istituto della prededuzione alla luce dell’ultima modifica legislativa apportata al secondo comma dell’art. 6 c.c.i.i., àncora tale istituto ad una vocazione fondamentale: quella di concorrere alla migliore soddisfazione dei creditori nell’ambito di una determinata procedura. L’individuazione di questa finalità, in primo luogo, funge da chiave di lettura per l'applicazione della prededuzione ai crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore prima dell'apertura della procedura; in secondo luogo, opera quale criterio utile per il riconoscimento della prededuzione in caso di consecuzione di procedimenti.
Premessa
Con una recente sentenza, la Cassazione (Cass. 8 febbraio 2026, n. 2779) è intervenuta sulla controversa questione del riconoscimento, nell’ambito del concordato semplificato, della prededuzione per i crediti dei professionisti che prestano la loro opera a favore del debitore nella presentazione della domanda di ammissione. La conclusione della Corte, che si inserisce in un filone giurisprudenziale che, con varie pronunce, sta ridisegnando, restringendoli, i confini della prededuzione, è stata negativa avendo ritenuto, da un lato, che il concordato semplificato non possa essere disciplinato dalle regole del concordato preventivo, non rappresentando una sua semplice variante ma un istituto del tutto autonomo e, dall’altro, che il riferimento all’art. 6, effettuato dall’ art. 25, comma 2, c.c.i.i., non contempli l’attività compiuta (necessariamente) prima dell’ammissione alla procedura.
In via generale si deve ricordare che la prededuzione, che è stata frequentemente oggetto di esame della giurisprudenza, è costantemente considerata (Cass. 13 agosto 2024, n. 22772) una mera precedenza processuale nella distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquidazione dei beni del debitore, che si differenzia dal privilegio che, invece, è correlato alla causa del credito e che ha natura sostanziale.
Le regole sulla prededuzione sono state assai significativamente riviste dal Codice della crisi rispetto a quelle contenute nella legge fallimentare; l’art. 111 l. fall. considerava, infatti, crediti prededucibili, oltre quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, anche quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. Il codice della crisi, invece, con l’art. 6 c.c.i.i. ha, da un lato, eliminato la categoria generale della prededuzione derivante da un rapporto di occasionalità o di funzionalità rispetto alla procedura concorsuale prevedendo specifiche e dettagliate ipotesi di prededuzione e, dall’altro, riscritto completamente la prededuzione per i crediti professionali, riservandola a quelli sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati, nonché a quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo, del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’articolo 47 c.c.i.i.
Tali modifiche legislative, in linea con gli orientamenti già espressi dalla Cassazione, rappresentano attuazione della volontà espressa dal legislatore della riforma concorsuale di contenere le prededuzioni al fine di evitare un’eccessiva distrazione di risorse a danno dei creditori.
Ma la più significativa modifica apportata alla disciplina della prededuzione era contenuta nel secondo comma dell’art. 6 che, nell’originario testo, disponeva che la prededucibilità permanesse anche nell’ambito delle successive procedureesecutive concorsuali ed individuali.
L’importanza di tale previsione legislativa era stata immediatamente colta indottrina ( V. Zanichelli, Prededuzioni dei crediti tra interpretazioni attuali (incerte) e possibili soluzioni future, in Fall., 2020, 559) che aveva segnalato che la nuova norma comportasse addirittura un cambiamento della stessa natura della prededuzione mettendo «in discussione la costruzione della prededuzione come istituto di carattere processuale… in quanto la permanenza incondizionata della caratteristica preferenziale del credito, prescindendo da ogni collegamento tra la procedura in cui è sorto e quella in cui viene concretamente fatta valere avvicina la stessa ai privilegi rendendola sostanzialmente una qualità del credito tanto da rendere irrilevante la necessità della condizione della consecuzione tra procedure come elemento indispensabile per il riconoscimento della prededuzione in altra procedura».
Questa posizione (peraltro contrastata da altri autori, F. Pani, La prededuzione prima e dopo il codice della crisi, in Ristrutturazioni Aziendali, 19 agosto 2022), è stata successivamente ripresa ed approfondita da un altro Autore (M. Fabiani, La prededuzione nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in dirittodellacrisi.it, 27 aprile 2023), che ha innanzitutto esaminato la funzione e lo scopo della prededuzione, contestando che già nel vigore della legge fallimentare essa potesse avere natura esclusivamente processuale, osservando che le argomentazioni tradizionali, che attribuivano alla prededuzione il solo scopo di garantire il pagamento dei costi di una specifica procedura, non sarebbero state più sostenibili in relazione alle mutate esigenze delle procedure emergenti dal Codice della crisi.
In particolare, la preferenza nella distribuzione dell’attivo conseguente alla prededuzione, considerata l’attribuzione anche a favore delle attività dei professionisti del debitore svolte prima dell’apertura della procedura ( sia pure alla condizione della successiva ammissione), non avrebbe potuto più essere ricercata nella necessità di sostenere costi procedurali, ma piuttosto nel fatto che l’attività del professionista favoriva, come altre assistite dalla prededuzione, la continuazione dell’attività di impresa (ferma restando l’esistenza di altri crediti prededucibili che trovano pur sempre fondamento nella gestione del procedimento, come tipicamente le spese delle procedure e per l’attività degli organi ad esse preposte).
Così facendo le procedure concorsuali (diverse da quelle esclusivamente liquidatorie) avrebbero finito per essere in qualche modo assimilabili alle procedure amministrative, nelle quali la prosecuzione dell’attività di impresa rappresentava la finalità tipica.
Il fondamento di tale interpretazione veniva individuato nell’allora vigente comma secondo dell’art. 6 c.c.i.i.ma anche in alcune proposizioni contenute nell’importante sentenza della Cassazione S.U. 31 dicembre 2021, n. 42093(che, anticipando la disposizione del codice della crisi, nel vigore della legge fallimentare, aveva, peraltro, escluso che il professionista che avesse curato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo avesse diritto alla prededuzione nel successivo fallimento qualora la procedura non fosse stata effettivamente aperta).
Prima di affrontare la questione alla luce del nuovo secondo comma dell’art. 6 c.c.i.i. è necessario richiamare l’attenzione su Cassazione 18 aprile 2025, n. 10307 che aveva negato, nel fallimento che aveva fatto seguito ad un concordato preventivo, la prededuzione a favore dei crediti dell’Erario sorti nella fase successiva all’omologazione.
Partendo dalla considerazione formulata dal Tribunale, il cui provvedimento era stato impugnato, secondo cui la prededuzione non avrebbe dovuto mai comportare un pregiudizio per i creditori originari (argomento fatto proprio anche dal Tribunale di Milano nel decreto 28 marzo 2024, in dirittodellacrisi.it, in relazione ai crediti dei professionisti sorti durante la composizione negoziata), la Cassazione ha osservato che nella legge fallimentare le varie cause di attribuzione della prededuzione erano unificate dalla comune funzione di essere strumentali agli scopi della procedura. Quindi, considerato che i crediti dell’Erario, nella fattispecie esaminata, erano sorti successivamente all’omologa, momento di chiusura della procedura, ha escluso che tali crediti potessero godere della prededuzione perché oramai estranei alla procedura, come desumibile dal fatto che i creditori, le cui ragioni fossero sorte dopo l’omologazione, dovevano considerarsi del tutto indifferenti alla sistemazione del passivo cui tendeva la proposta di concordato, tanto da non essere neppure legittimati a chiedere la risoluzione del concordato per eventuale inadempimento.
Per una prededuzione a tutela di tutti i creditori
A seguito di tali prese di posizione della giurisprudenza che hanno ridisegnato la prededuzione in varie fattispecie, sembra indispensabile cercare un nuovo approccio unitario più coerente con le finalità che devono essere perseguite dalle procedure concorsuali, fondato su un iter argomentativodiverso da quello oggi prevalente in dottrina, quasi esclusivamente concentrato sulla tutela dei professionisti dell’imprenditore in crisi.
In primo luogo, occorre dar conto dell’importante modifica legislativa contenuta nel correttivo-ter del codice della crisi.
Il nuovo testo, infatti, prevede che «La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure».
È stato espunto, in primo luogo, ogni riferimento alle procedure concorsuali individuali. Si tratta di una assai significativa novità poiché, come in precedenza segnalato, proprio il richiamo al mantenimento della prededuzione, in eventuali successive procedure individuali, aveva indotto la dottrina a sostenere che essa aveva assunto una natura sostanziale e non più processuale, in contrasto con la giurisprudenza costante.
A tal proposito occorre ricordare che per “procedure concorsuali” (tra le quali non possono essere annoverate le procedure esecutive ordinarie) si intendono solo quelle che producono l’effetto di aprire un concorso necessario tra tutti i creditori fondate su una crisi o su una insolvenza aventi come obiettivo l’equa ripartizione dell’intero patrimonio del debitore (e non solo dei beni pignorati) tra tutti i creditori.
Ciò rende piuttosto sorprendente il fatto che nella Circolare sulle novità del codice della crisi (Parte I) pur elaborata successivamente al correttivo-ter si assuma che «Il comma 2 conferma che la prededuzione opera a seguito della formale apertura del concorso tra creditori, ma contiene una novità: essa permane non solo nelle procedure concorsuali che si susseguono tra loro, bensì anche nelle procedure individuali. La prededuzione, pertanto, perde la natura di criterio processuale e assume valore di requisito preferenziale sostanziale, assimilabile a un privilegio (ordinariamente riconosciuto in funzione della causa del credito) opponibile in qualsiasi procedimento esecutivo, sia esso concorsuale che individuale, indipendentemente dalla consecuzione tra procedure. La ratio risiede nella funzionalità dell’atto da cui origina il credito, che deve risultare idoneo al buon esito della gestione della crisi».
Si tratta di una affermazione certamente non più condivisibile alla luce della modifica legislativa introdotta con il correttivo-ter ( sebbene espressa anche in dottrina, cfr, I. Pagni, Il decreto correttivo 13 settembre 2024 n. 136: una guida alla lettura, in dirittodellacrisi.it, 1 ottobre 2024) e che, per di più, a seguito degli orientamenti giurisprudenziali che hanno negato la prededuzione per le imposte sorte dopo la omologazione del concordato, finisce per essere controproducente proprio per le ragioni dell’Erario, anteponendo crediti di terzi a quelli fiscali.
Non appare neppure convincente la tesi secondo cui la prededuzione rappresenta uno strumento per favorire, in principalità, la gestione di un patrimonio.
Sebbene negli ultimi dieci anni il legislatore abbia esteso oltre ogni limite la protezione dei debitori, piegando tutte le procedure concorsuali a servizio dell’imprenditore in crisi per favorire la prosecuzione dell’azienda prescindendo, perfino, dalla concreta utilità di tale difesa per gli interessi dei creditori (indirizzando gli istituti concorsuali verso finalità, lato sensu, sociali fondate su un uso alternativo delle procedure), lo scopo primario di ogni istituto concorsuale deve essere, ancora oggi, individuato nell’efficace predisposizione di un sistema che consenta ai creditori di ottenere il maggior grado di soddisfazione pur a costo di una parziale compressione dei loro diritti, ma alla fondamentale condizione che risulti tutelato il loro interesse (di rilevanza pubblicistica) ad essere protetti, nel modo più ampio possibile, dal contagio della crisi. Anche la predisposizione delle classi e l’applicazione della “relative priority rule” non determinano mai la distribuzione dell’attivo in misura inferiore a quella che deriverebbe dall’alternativa liquidatoria, confermando che la continuità aziendale rappresenta il mezzo per migliorare il grado di soddisfazione di tutti o di parte dei creditori e non il fine delle procedure concorsuali disciplinate dal codice della crisi.
Seguendo questo diverso (e più tradizionale) approccio, si riesce, innanzitutto, a sussumere tutte le prededuzioni sotto l’unitario scopo di concorrere alla migliore soddisfazione dei creditoi nell’ambito di una determinata procedura.
Le prestazioni professionali funzionali all’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti consentono, infatti, attraverso il raggiungimento di accordi con i singoli creditori, la soddisfazione integrale di quelli non consenzienti, ponendo a carico soltanto di chi stipula specifici accordi l’onere di sopportare il ripristino dell’equilibrio economico. Anche negli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa il sacrificio è subordinato all’assenso dei creditori od almeno della categoria omogenea in cui i creditori dissenzienti sono inseriti e, comunque, con la garanzia che il pagamento non possa essere inferiore a quanto preventivabile in caso di liquidazione (e, quindi, senza rilievo dei costi della prededuzione) e lasciando intatte le garanzie o gli obblighi dei terzi a favore dei dissenzienti (anche nel caso di omologazione forzosa, cfr. F. Platania, La disciplina della solidarietà del committente nelle procedure concorsuali dell’appaltatore, in IUS Crisi d’impresa (ius.giuffrefl.it) – ilfallimentarista, 2 febbraio 2026).
Altrettanto accade nel concordato preventivo, qualunque sia la sua tipologia, dato che al creditore dissenziente non può essere mai attribuito meno di quanto ipotizzabile in caso di liquidazione (e, quindi, di quanto si potrebbe aspettare da una liquidazione giudiziale senza dovere sopportare gli oneri della prededuzione a carico dei professionisti del debitore).
Nel concordato di liquidazione è necessariamente previsto un apporto esterno di risorse proprio per raggiungere una soddisfazione superiore rispetto a quanto ipotizzabile per effetto della liquidazione giudiziale. Nel concordato semplificato i crediti dei professionisti non godono di prelazione come stabilito dalla ricordata Cass. 8 febbraio 2026, n. 2779.
Anche le prededuzioni previste per gli organi delle procedure di liquidazione hanno lo scopo di favorire la gestione proficua e tempestiva dell’attivo a disposizione dei creditori.
Si può, quindi, ricavare la regola generale secondo cui la prededuzione può essere giustificata solo se rappresenta una sorta di investimento che genera per i singoli creditori utilità che favoriscono il loro miglior soddisfacimento e non a garantire, comunque, il mantenimento della struttura aziendale, come chiaramente escluso dalla Cassazione 18 aprile 2025, n. 10307, che ha negato la prededuzione per i crediti sorti successivamente all’omologazione del concordato in relazione alla gestione dell’azienda del debitore.
Si trova conferma ulteriore, quindi, che la prededuzione a favore dei professionisti non rappresenta un vantaggio attribuito in ragione della natura (come accade per i privilegi) della prestazione, ma come uno strumento endoprocedimentale di incentivo per aumentare concretamente la soddisfazione dei creditori attraverso la predisposizione di un valido, professionale, controllabile e possibilmente condiviso progetto di soluzione della crisi o dell’insolvenza, più vantaggioso o comunque non peggiore rispetto a quello conseguente alle procedure che comportano liquidazione del patrimonio del debitore (come il concordato semplificato e la liquidazione giudiziale) nelle quali non possono essere attribuite prededuzioni per i professionisti del debitore perché la loro attività non determina alcun vantaggio per i creditori.
Questa è la reale ragione per cui l’attività dei professionisti del debitore non è (più) assistita da prededuzione in relazione alla procedura di liquidazione controllata (come era stata riconosciuta da Cassazione 20 settembre 2021, n. 25313, nel vigore del testo dell’art. 111 l.fall. al professionista che aveva curato la domanda di fallimento in proprio ed alla contestuale domanda di esercizio provvisorio), non assicurando la liquidazione alcun quid pluris, mentre sono assistiti dalla prededuzione (art. 211, comma 8, c.c.i.i.) i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio dell’impresa qualora ciò non rechi danno ai creditori e risulti utile ai fini della migliore allocazione dei beni, rappresentando un costo a carico della massa, produttivo, però (secondo una valutazione eseguita ex ante), di un risultato economico complessivamente superiore all’onere che la prededuzione pone a carico dei creditori.
L’efficacia della prededuzione nelle successive procedure
Mantenere la prededuzione nell’alveo esclusivo delle preferenze processuali finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori consente anche di individuare un criterio per il riconoscimento della prededuzione nei successivi procedimenti.
Il nuovo testo del secondo comma dell’ art. 6 c.c.i.i. – per cui «La prededuzione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure» – non significa trasformare la prededuzione in una sorta di superprivilegio trasversale a tutte le procedure (effetto che rappresenterebbe l’esatto contrario di quanto ipotizzato dal legislatore, che intendeva contenere le prededuzioni) dovendosi considerare trasferibile in altre procedure solo alla condizione che gli effetti favorevoli alle ragioni dei creditori possano effettivamente perdurare anche nelle successive procedure; ciò emerge, nella liquidazione giudiziale (ed in ogni altra procedura), dalla circostanza che, ai sensi dell’art. 222 c.c.i.i., anche i crediti prededucibili sorti in relazione a procedure aperte in precedenza debbano essere sottoposti alla verifica circa la necessaria permanenza dei criteri per il riconoscimento della prededuzione; un’interpretazione che portasse al riconoscimento automatico della prededuzione sol perché già attribuita in altra procedura renderebbe del tutto inutile una procedura di verifica e svuoterebbe, inammissibilmente, di significato l’opera del giudice delegato e degli organi della procedura che, invece, sono sempre chiamati a svolgere un’attenta verifica dei presupposti dei crediti concorsuali e delle cause di preferenza richieste.
Si trae conferma del ruolo non formale della successiva fase di verifica della prededuzione dalla richiamata decisione della Cassazione a S.U. 42093/2021.
Uno dei quesiti ai quali la Cassazione era stata chiamata a dare risposta riguardava proprio la questione se «l’esigenza di contrastare il danno inferto (sic) ai creditori per effetto del depauperamento dell’attivo derivante da una gestione preconcordataria produttiva di debiti prededucibili possa essere soddisfatta attraverso la verifica dell’esatto adempimento e del carattere non abusivo e/o fraudatorio, della prestazione richiesta al professionista in vista dell’accesso alla procedura concordataria».
A tale quesito la Cassazione ha risposto richiamando alcuni suoi precedenti; in particolare, dopo avere citato (§ 54) Cass. 25589/2015 per la quale la richiesta della prededuzione implicava che il credito dovesse essere accertato non soltanto con riferimento al nesso tra l’insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rispondesse agli scopi della procedura stessa, per i benefici arrecati in termini di accrescimento dell’attivo o di salvaguardia della sua integrità, ha affermato (§ 55) la necessità «di un nesso funzionale forte tra la prestazione acquisita dal debitore (comunque generatrice di un credito) e l’accesso indefettibile alla concorsualità verso cui l’atto dovrebbe cooperare indispensabilmente, solo così potendo resistere la relativa qualità del credito anche ove alla procedura-obiettivo ne segua altra, come il fallimento, in un avvicendamento d’insuccesso della prima; in tal caso può essere oggetto di contestazione, non solo, la qualità dell’adempimento del professionista (che se disconosciuta comporta, in radice, la non ammissione al passivo del relativo credito) ma anche, quando faccia difetto unicamente la funzionalità della prestazione con la procedura, l’esclusione della sola prededucibilità ferma l’ammissione in privilegio, se normativamente prevista».
La Cassazione, quindi, affida al curatore, in sede di verifica dei crediti nella successiva procedura liquidatoria, la possibilità di contestare non soltanto l’inesatto adempimento della prestazione (essendo privi di ogni valore di giudicato i provvedimenti emessi dal Tribunale in sede di concordato), ma anche contestare l’utilità della prestazione ai fini dell’ammissione in prededuzione (fermo il riconoscimento dell’eventuale privilegio), tenuto conto dell’erosione del patrimonio a disposizione della massa per effetto della continuazione dell’attività di impresa evidentemente non bilanciata da una adeguata conservazione dei valori aziendali ed anzi peggiorata dalle obbligazioni nel frattempo contratte.
Se è vero che quella decisione è stata assunta prima dell’entrata in vigore del codice della crisi (le cui disposizioni, però, erano state prese in considerazione nella motivazione), rimane fermo il fatto che anche il codice della crisi impone la verifica del credito quand’anche derivi da prestazioni tutelate dalla prededuzione. Risulta, quindi, confermato che la prededuzione in tanto può essere riconosciuta nelle successive procedure se in esse risulti effettivamente trasferito il vantaggio che si ipotizzava essere generato dalle attività tutelate. Nessun automatismo è possibile, attesa la natura processuale della prededuzione, che impone, nel nuovo procedimento, una rinnovata verifica dell’attualità dei presupposti, resa tanto più necessaria dalla diversa struttura del passivo che rende impossibile far gravare, anche sui creditori nuovi, i costi di una procedura alla quale essi non avevano partecipato e dai cui effetti ovviamente erano esclusi.
Infatti, la prededuzione (per poter essere valutata come utile, ex ante, per le ragioni dei creditori) presuppone necessariamente un circoscritto o comunque delimitato assetto debitorio (cui viene avanzata la proposta) anteriore alla domanda di ammissione, ma allorquando, per eventi successivi all’omologazione, l’originaria struttura debitoria (e, correlativamente, dell’attivo) tenuta in considerazione al momento dell’apertura della prima procedura risulti mutata, rendendo evanescente l’ipotizzato rapporto funzionale tra l’attività, fonte del credito prededucibile, e maggiore soddisfazione dei creditori, la prededuzione dovrebbe essere negata se divenuta improduttiva di utilità per l’intera (nuova) massa dei creditori.
Ciò dovrebbe portare a vedere la condizione per il riconoscimento della prededuzione in una successiva procedura non tanto nella circostanza che «la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo della precedente procedura» ( Cass. 7 ottobre 2024, n. 25159), trattandosi di regola ormai superata dal secondo comma dell’art. 6, ma nell’accertamento che il vantaggioper le ragioni dei creditori, dipendente dalla prestazione eseguita, si mantenga anche in quelle posteriori.
La cessione del credito prededucibile
Collegato al tema della consecuzione è quello del mantenimento della prededuzione a favore del cessionario del credito.
Sul tema della trasferibilità della prededuzione sorta in una procedura aperta nei confronti di un imprenditore in un’altra aperta nei confronti di altro debitore che aveva acquisito l’azienda del primo imprenditore è intervenuta Cass. 13 agosto 2024, n. 22772 (in vicenda sottoposta alla legge fallimentare, ma affermando principi perfettamente trasferibili al codice della crisi).
Muovendo sempre dalla tradizionale distinzione tra prededuzione, che ha natura processuale per correlarsi rispetto ad una data procedura, e privilegio, che invece è «connotazione che si correla alla causa del credito», la Cassazione assume che la prededuzione si collega al criterio «cardine della spendita del nome», con l’effetto che «ciascun imprenditore non può soggiacere all’azione concorsuale che per i soli crediti validamente ed efficacemente contratti a suo nome impedendo il riconoscimento della prededuzione al di fuori delle regole che presiedono la consecuzione dei procedimenti (che naturalmente presuppongono l‘identità del soggetto coinvolto nella crisi)». Conclude affermando che «la prededuzione non transita né circola in dipendenza del trasferimento del credito cui si connette – diversamente dal privilegio (art. 1263, 1° co, c.c.: per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi) né perdura né persiste nell’evenienza delle vicende modificative, a qualsiasi titolo, del lato passivo dell’obbligazione) …. I crediti prededucibili si sottraggono alla regola della par condicio creditorum propriamente nell’ambito della procedura concorsuale nominativamente identificata che cronologicamente li determina ovvero che teleologicamente li giustifica ovvero ancora nell’ambito della procedura concorsuale, di uguale identificazione nominativa, verso cui si proiettano».
Dalle indicate valutazioni cui giunge, nei suoi diversi pronunciamenti, la Cassazione e dalla disciplina codicistica della cessione dei crediti si possono delineare alcuni principi generali.
Premesso che la cessione del credito determina il trasferimento dei privilegi, delle garanzie reali e personali e degli accessori, si deve ritenere che la prededuzione, pur non rappresentando, ovviamente, un privilegio, può essere ricompresa nella generale categoria degli accessori.
In tal senso può essere ricordata Cass. 9 aprile 2024, n. 9479, per la quale la nozione di accessorio ricomprende «la somma delle utilità che il creditore può trarre dall’esercizio del diritto ceduto, ossia tutte le situazioni giuridiche direttamente collegate con il diritto stesso e costituenti il suo contenuto economico: ciò vale a dire che deve considerarsi trasferita - in adesione all’orientamento dottrinario che ravvisa nella specie un fenomeno di trapasso integrale - ogni situazione soggettiva o clausola che non presentando profili di autonomia rispetto alla concreta situazione creditoria ceduta ne integri il contenuto e ne specifichi la funzione, così da ricomprendere tutti i poteri del creditore relativi alla determinazione, variazione e modalità della prestazione, nonché quelli relativi alla tutela del credito».
Se, pertanto, il trasferimento della prededuzione può operare a favore del cessionario di credito quando la successione sia avvenuta in pendenza della procedura e nell’ambito della medesima, negli altri casi il passaggio soggiace quanto meno al verificarsi delle condizioni prima illustrate ed in particolare all’effettivo mantenimento, per i creditori della nuova procedura, dell’utilità della prestazione da cui il credito prededucibile è sorto; e se ciò può accadere in relazione ai crediti concessi da terzi al debitore ed autorizzati dal tribunale, perché hanno contribuito al mantenimento della struttura aziendale che rappresenta il patrimonio su cui anche i nuovi creditori possono soddisfarsi, risulta molto più difficile il trasferimento della prededuzione quando riguardi i crediti dei professionisti che hanno prestato assistenza al debitore nella domanda di ammissione ad una procedura che si è conclusa negativamente e che presenti un passivo addirittura superiore a quello tenuto in considerazione nella prima procedura.
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Sommario
L’efficacia della prededuzione nelle successive procedure