Soci non professionisti nelle società tra avvocati: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal CNFFonte: Corte_Cost_138_2026.pdf
21 Luglio 2026
La Corte si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal CNF – a sua volta chiamato a pronunciarsi sul tema da parte di un ente di categoria e da alcuni professionisti – dell’art. 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui consente la partecipazione in società esercenti la professione forense «a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni», ammettendo, dunque, la partecipazione di un «socio di puro capitale» [art. 4‑bis, comma 2, lett. a)]. La Corte precisa che il thema decidendum riguarda, in concreto, solo tale segmento della disciplina, e cioè la possibilità che fino a un terzo del capitale e dei diritti di voto sia detenuto da soci non iscritti né all’albo forense né ad altri albi professionali. In particolare, secondo il giudice a quo, la norma censurata avrebbe violato gli artt. 24 e 111 Cost. – perché indebolirebbe l’indipendenza dei soci avvocati, che è strumento per garantire l’effettività del diritto di difesa e per assicurare «il processo giusto» – e l’art. 41 Cost. – perché darebbe luogo alla distorsione della concorrenza tra professionisti, in quanto la commistione tra attività commerciale e attività professionale consentirebbe l’aggiramento di una parte delle incompatibilità previste per la generalità degli avvocati e attenuerebbe i doveri deontologici che su di loro gravano. La Consulta (sentenza n. 138/2026) inquadra, innanzitutto, la controversa disciplina della partecipazione di soci non professionisti nelle “società tra avvocati”, dettata dal censurato art. 4-bis, comma 2, lettera a), cit. Viene posta particolare attenzione alle norme che lo stesso art. 4-bis dispone al fine di controbilanciare l’ingresso (dei soci non professionisti e, quindi) della logica del capitale nelle società tra avvocati: norme che riguardano la struttura della STA (esclusione della partecipazione di società fiduciarie, trust o per interposta persona, prevalenza della componente professionale nella compagine societaria e nell’organo gestorio, attribuzione della carica di amministratore ai soli soci) e norme relative all’esercizio dell’attività professionale preordinate a evitare che l’intervento del socio di capitali/imprenditore alteri i doveri cui la professione forense deve essere improntata. La Corte (come il giudice a quo) cita, inoltre, la sentenza Halmer della Corte di giustizia UE (Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer Rechtsanwaltsgesellschaft UG) che ha ritenuto non contraria al diritto dell’Unione europea la norma tedesca che vieta la partecipazione alla società tra avvocati di un investitore puramente finanziario. Nota la Consulta, tuttavia, che «La decisione della Corte di giustizia non significa, tuttavia, che la rigorosa opzione normativa tedesca per il divieto di componenti non professionali nella società tra avvocati sia imposta dal diritto unionale» ma, piuttosto, indica che «la scelta di ammettere nelle società tra avvocati i soci di capitale debba essere circondata da apposite e adeguate cautele». Tanto premesso, la Corte giudica le questioni inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza. L’inammissibilità non dipende da difetti di rilevanza o di legittimazione del rimettente, che la Corte supera, ma esclusivamente dall’incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento: secondo la Consulta (che fa proprie le considerazioni della Presidenza del Consiglio), il CNF avrebbe omesso di considerare proprio quelle norme che l’art. 4-bis, pone per «prevenire [i paventati] conflitti di interesse e [i] condizionamenti dell’indipendenza del professionista forense operante in forma societaria». O meglio, avrebbe mancato di motivare le ragioni per le quali tali limiti e condizioni previsti dal censurato art. 4-bis siano effettivamente, e in che misura, inidonee a superare i prospettati dubbi di lesione degli artt. 24e 111 Cost., da un lato, e dell’art. 41 Cost., dall’altro. «Tale carenza compromette irrimediabilmente l’iter logico-argomentativo posto a fondamento delle censure, che sono, pertanto, inammissibili», conclude la Corte. In definitiva, secondo la Corte (che richiama la risalente sentenza n. 17 del 1976), «sono proprio le restrizioni poste alla partecipazione nella compagine sociale della componente non professionale e le apposite regole che concernono l’esercizio della professione forense, se svolta in forma societaria, a poter costituire il punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco» La Corte conclude rilevando che il disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento (A.S. n. 1917) mira a sviluppare le garanzie già previste dal censurato articolo 4-bis della legge numero 247 del 2012 e osserva che il nucleo delle garanzie non potrà essere inferiore a quelle previste per le società tra professionisti, per il rammentato rilievo costituzionale dell’attività difensiva. |