Sull’interpretazione sistematica della lex specialis di gara

Redazione Scientifica
31 Luglio 2026

Nell’interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c., per cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto, essendo necessario procedere al coordinamento delle varie clausole anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco.

Secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell’interpretazione della lex specialis di gara devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico, previsti dagli artt. 1362 e 1363 c.c. (Cons. Stato, n. 13 del 2026). Pertanto, in applicazione dell’art. 1363 c.c., le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto.

La tutela del principio dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all’interpretazione sistematica delle varie clausole.

Che il criterio ermeneutico dettato dall’art. 1363 c.c. abbia carattere sussidiario, nel senso che il giudice dovrebbe farvi ricorso solo quando la volontà delle parti non risulti chiara in base ai criteri fissati dall’art. 1362 c.c. è orientamento da tempo superato. La giurisprudenza oggi dominante ritiene, invece, che sia necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall’art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all’intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cons. Stato, n. 5871 del 2024; v. anche Cass. n. 25090 del 2020).

Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell’accordo, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un’espressione  primafacie chiara può non apparire più tale, se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti.

Con la regola codificata nell’art. 1363 c.c., è stato introdotto il canone della totalità, ossia dai singoli elementi di cui l’atto è formato si ricava il senso del tutto e, nello stesso tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante.

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