Rivoluzionaria sentenza della consulta: anche le registrazioni occulte del parlamentare effettuate da chi partecipa alla conversazione richiedono l’autorizzazione della camera

22 Luglio 2026

Con la sentenza n. 111/2026, la Corte costituzionale ha accolto il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, decidendo che non spettava al giudice disporre l’acquisizione e l’utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato e aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Giovanardi, nonché tra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell’autorizzazione del Senato della Repubblica. Di conseguenza la Consulta ha annullato l’ordinanza con cui il Tribunale aveva acquisito le videoregistrazioni del parlamentare.

La vicenda

Era accaduto che il Tribunale di Modena aveva disposto l’acquisizione e l’utilizzazione di videoregistrazioni, occultamente effettuate da un privato, contenenti conversazioni riservate intercorse in presenza fra lui e Carlo Amedeo Giovanardi, all’epoca senatore, nonché fra quest’ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico. Tali videoregistrazioni erano state rinvenute nella memoria di un cellulare, utilizzato come strumento di captazione e oggetto di sequestro, appartenente ad uno dei partecipanti alle conversazioni.

Il fondamento dell’immunità parlamentare

La Corte costituzionale, in premessa, ha ricordato che l’art. 68, comma 3, della Costituzione non tutela un interesse individuale del singolo parlamentare, bensì la libertà e l’indipendenza della funzione che questi svolge rispetto a indebite interferenze di altri poteri dello Stato.

I limiti funzionali dell’istituto vanno, pertanto, assicurati «sia nell’interpretazione sia nell’applicazione dell’art. 68, comma 3, Cost.».

Nella ricostruzione della disposizione costituzionale, la Corte ha ritenuto che la prerogativa parlamentare ricomprenda anche l’acquisizione di comunicazioni del parlamentare occultamente captate in presenza da privati che partecipino o assistano a un colloquio riservato.

Il fatto di acquisire al processo la registrazione (o la videoregistrazione) «di colloqui del parlamentare effettuata a sua insaputa con un mezzo altamente invasivo – in quanto riproduttivo e occulto – realizza una pesante interferenza», che dà pieno accesso ai rapporti del parlamentare, anche istituzionali, «divenendo fonte di potenziali condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione della sua attività».

Può capitare, infatti, che la registrazione occultamente effettuata dal privato di una conversazione riservata del parlamentare, possa verificarsi per molte ragioni: il privato può essere mosso da un «intento persecutorio o ricattatorio», oppure, al contrario, egli può essere «vittima del reato commesso dallo stesso parlamentare» e pertanto voglia precostituirsi un mezzo di prova.

Del resto, «come le istanze di tutela della riservatezza associate alla funzione parlamentare non tramontano una volta che la comunicazione a distanza è entrata nel patrimonio di conoscenze del destinatario, lo stesso vale anche nel caso in cui il parlamentare ammette qualcuno a partecipare a un colloquio riservato», i cui contenuti vengono di nascosto registrati.

La Corte si è resa conto e, con la presente sentenza, ha voluto fronteggiare il «rischio che una comunicazione riservatamente rivolta dal parlamentare a uno specifico destinatario possa essere utilizzata, senza l’autorizzazione di cui all’art. 68, comma 3, Cost., in un procedimento penale, determinando “condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione del mandato parlamentare” per effetto della presa di conoscenza dei contenuti di messaggi già pervenuti al destinatario» . Valutato nella prospettiva funzionale della garanzia, «il medesimo rischio sussiste anche rispetto alla comunicazione del parlamentare occultamente registrata in presenza, sempre che si tratti di una conversazione effettuata in un contesto riservato, volto – come nel caso della corrispondenza – a circoscrivere i destinatari della comunicazione».

La Corte, pertanto, ha ritenuto di dover applicare alla fattispecie oggetto del conflitto sottoposto al suo esame lo stesso «modulo procedurale operante per la messaggistica conservata nella memoria di un dispositivo elettronico, di cui all’art. 4 l. n. 140/2003, che richiede l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza del parlamentare non per sequestrare il dispositivo captante, ma per estrapolare e acquisire agli atti il suo contenuto».

Resta ferma – precisa la Corte – la necessità che il provvedimento che decide in merito all’autorizzazione fornisca «elementi idonei a consentire un sindacato sul suo concreto esercizio», che deve essere «conforme alla ratio della prerogativa parlamentare», al fine di evitare abusi che in passato, purtroppo, si sono registrati.

Pertanto, l’autorità giudiziaria, ove ravvisasse un abuso nel diniego di autorizzazione, «ben potrebbe sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato» dinanzi alla stessa Corte costituzionale.

Considerazioni

La pronuncia si presenta come fortemente innovativa. Infatti, l’art. 68, comma 3, Cost. richiede la previa autorizzazione della Camera di appartenenza per «sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza». Con la sentenza qui commentata la Consulta ha equiparato l’intercettazione, che è disposta da un terzo, alla registrazione, effettuata occultamente da uno dei partecipanti alla conversazione. Scompare così, almeno a fini di tutela delle prerogative parlamentari, la classica distinzione tra due atti ben diversi che storicamente la stessa Corte costituzionale aveva scolpito: l’intercettazione era stata definita l’«apprensione occulta, in tempo reale, del contenuto di una conversazione o di una comunicazione in corso tra due o più persone da parte di altri soggetti, estranei al colloquio», aggiungendo che, “affinché si abbia intercettazione debbono quindi ricorrere, per quanto qui più interessa, due condizioni”. La prima è di ordine temporale: “la comunicazione deve essere in corso nel momento della sua captazione da parte dell’extraneus; questa deve cogliere, cioè, la comunicazione nel suo momento “dinamico”, con conseguente estraneità al concetto dell’acquisizione del supporto fisico che reca memoria di una comunicazione già avvenuta (dunque, nel suo momento “statico”). La seconda condizione attiene, invece, alle modalità di esecuzione: “l’apprensione del messaggio comunicativo da parte del terzo deve avvenire in modo occulto, ossia all’insaputa dei soggetti, tra i quali la comunicazione intercorre” (Corte cost. n. 170/2023).

Caduta la distinzione tra intercettazione e registrazione per garantire l’immunità parlamentare, si può cominciare a sperare che tale distinzione venga meno anche per tutelare il diritto di difesa?

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