Mantenimento del figlio: le spese di viaggio del padre residente negli USA possono incidere sull'assegno
22 Luglio 2026
È questo il principio affermato dalla Cassazione civile, sez. I, 21 luglio 2026, n. 23616, che ha cassato con rinvio una decisione della Corte d'appello di Napoli relativa alla quantificazione del contributo di mantenimento dovuto da un padre residente negli Stati Uniti. Il caso. La controversia riguardava un minore affetto da un grave disturbo dello spettro autistico, collocato presso la madre in Italia. La Corte d'appello aveva confermato l'importo dell'assegno di mantenimento, respingendo la richiesta di aumento formulata dalla madre. Tra gli elementi valorizzati dal giudice di merito figuravano le «ingenti spese di viaggio e di soggiorno» che il padre sosteneva per raggiungere dagli Stati Uniti il figlio e poter esercitare il diritto di visita, circostanza ritenuta idonea a compensare, almeno in parte, la sua elevata capacità economica. Le spese di viaggio possono rilevare, ma non automaticamente. La Suprema Corte non condivide la tesi della madre secondo cui tali esborsi sarebbero sempre irrilevanti perché conseguenza della libera scelta del padre di risiedere oltreoceano. Secondo i giudici di legittimità, le spese sostenute dal genitore non collocatario per incontrare il figlio costituiscono costi strettamente connessi all'esercizio del diritto di visita e, come tali, possono assumere rilievo nella determinazione dell'assegno di mantenimento. Si tratta infatti di esborsi riconducibili ai bisogni ordinari del minore, destinati a ripetersi nel tempo e suscettibili, in linea di principio, di incidere sul complessivo equilibrio economico tra i genitori. Serve però un accertamento concreto. L'errore della Corte territoriale, secondo la Cassazione, è stato quello di attribuire rilevanza alle spese di viaggio senza averne previamente verificato l'effettivo ammontare. Il giudice di merito avrebbe, invece, dovuto accertare:
Solo dopo tale verifica tali costi possono essere inseriti nel giudizio di proporzionalità richiesto dall'art. 337-terc.c. Il diritto di visita va bilanciato con le scelte di vita del genitore. Di particolare interesse è il passaggio nel quale la Cassazione respinge l'argomento secondo cui le spese non dovrebbero essere considerate perché derivanti da una scelta volontaria del padre di vivere negli Stati Uniti. Per la Corte un simile approccio rischierebbe di comprimere il diritto di visita del genitore non collocatario, il quale deve essere bilanciato anche con il diritto di organizzare liberamente la propria attività lavorativa e il proprio progetto di vita, pur nel rispetto dell'interesse del figlio. La distanza geografica, quindi, non rappresenta automaticamente una circostanza "a carico" del genitore residente all'estero. Il principio di proporzionalità resta centrale. La Cassazione censura, inoltre, la decisione della Corte d'appello per non avere svolto un'effettiva ricostruzione della situazione economica del padre, residente negli USA, limitandosi a considerare una documentazione reddituale ritenuta insufficiente. Nel giudizio di rinvio dovranno quindi essere nuovamente valutati tutti i parametri richiesti dall'art. 337-ter c.c.: le condizioni economiche di entrambi i genitori, le concrete esigenze del minore — aggravate nel caso di specie dalla grave patologia e dalle correlate spese terapeutiche — e l'effettiva incidenza delle spese di viaggio sostenute dal padre per mantenere il rapporto con il figlio. Fonte: Diritto e Giustizia |