Condominio “globale” ed esclusione convenzionale del magazzino

La Redazione
05 Agosto 2026

Il Tribunale di Vicenza esclude la configurabilità di un condominio “globale” tra magazzino al piano terra e unità abitative/autorimesse sovrastanti, valorizzando una clausola contrattuale che prevede che il magazzino “non parteciperà alla gestione del condominio”. Accertata la responsabilità dei proprietari soprastanti ex art. 2051 c.c., li condanna al pagamento delle somme necessarie al ripristino.

In presenza di più unità immobiliari che condividono elementi strutturali (suolo, fondazioni, tetto, lastrico solare), la presunzione di condominio ex art. 1117 c.c. può essere vinta da un titolo che escluda espressamente l’inclusione di una determinata unità nella compagine condominiale. La clausola con cui il costruttore-venditore stabilisce che «il magazzino al piano terra, che resta di proprietà della società venditrice, non parteciperà alla gestione del condominio» va interpretata – in modo coerente con il sistema della comunione/condominio – nel senso di escludere il magazzino stesso dal condominio che si costituisce tra gli appartamenti e i garages sovrastanti, e non già nel senso di un mero esonero dalla sola gestione/amministrazione a parità di oneri.

Accertata la natura non condominiale del rapporto tra magazzino sottostante e corte/rampe sovrastanti, i proprietari delle unità al piano primo rispondono ex art. 2051 c.c. dei danni da infiltrazioni causati dal deterioramento della guaina impermeabilizzante e dal traffico veicolare sulla pavimentazione, in quanto custodi dell’area soprastante. È legittima la condanna al pagamento, in solido, della somma necessaria al ripristino a regola d’arte, da eseguire direttamente dal danneggiato, con obbligo per i custodi di prestare la collaborazione amministrativa necessaria (sottoscrizione di pratiche, ecc.).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.