Distacco idrico condominiale e tutela possessoria del conduttore non moroso

La Redazione
12 Agosto 2026

Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo ex art. 669‑terdecies c.p.c., riforma l’ordinanza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere con condanna per soccombenza virtuale della conduttrice, riconoscendone la legittimazione quale detentrice qualificata e utente indiretto del servizio idrico e qualificando come illegittima, sproporzionata e contraria a buona fede la sospensione della fornitura operata dal gestore nei confronti dell’intero condominio, nonostante la conduttrice fosse in regola coi pagamenti.


Il conduttore che permane nella detenzione dell’immobile dopo la scadenza del contratto di locazione, anche a seguito di convalida di sfratto con termine lungo ex art. 56 l. 392/1978, non diviene mero occupante di fatto, ma conserva la qualità di detentore qualificato, inadempiente all’obbligo restitutorio ex art. 1591 c.c., tenuto al pagamento dei canoni fino al rilascio e legittimato ad agire in giudizio a tutela del proprio godimento, ivi compresa la richiesta di provvedimenti d’urgenza per il ripristino dei servizi essenziali.

Nel servizio idrico condominiale, i conduttori delle singole unità sono “utenti indiretti” ai sensi della regolazione ARERA e, come tali, non sono estranei al rapporto, godendo di diritti informativi e di tutela analoghi all’utente diretto. È illegittima e contraria a buona fede la sospensione indiscriminata della fornitura all’intero condominio per morosità del condominio, specie se di importo limitato e oggetto di piani di rateizzo, senza previa individuazione dei condomini morosi, senza attivazione di misuratori per la disalimentazione selettiva, senza escussione del deposito cauzionale e senza considerazione dei soggetti non disalimentabili (anziani, disabili), potendo il gestore agire invece in via monitoria/esecutiva ex art. 63 disp. att. c.c. La pratica di minacciare o attuare il distacco in danno anche degli utenti in regola integra condotta sproporzionata e aggressiva, in linea con quanto censurato dall’AGCM, e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. e la soccombenza virtuale del gestore.

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