Distacco idrico condominiale e tutela possessoria del conduttore non moroso
12 Agosto 2026
Nel servizio idrico condominiale, i conduttori delle singole unità sono “utenti indiretti” ai sensi della regolazione ARERA e, come tali, non sono estranei al rapporto, godendo di diritti informativi e di tutela analoghi all’utente diretto. È illegittima e contraria a buona fede la sospensione indiscriminata della fornitura all’intero condominio per morosità del condominio, specie se di importo limitato e oggetto di piani di rateizzo, senza previa individuazione dei condomini morosi, senza attivazione di misuratori per la disalimentazione selettiva, senza escussione del deposito cauzionale e senza considerazione dei soggetti non disalimentabili (anziani, disabili), potendo il gestore agire invece in via monitoria/esecutiva ex art. 63 disp. att. c.c. La pratica di minacciare o attuare il distacco in danno anche degli utenti in regola integra condotta sproporzionata e aggressiva, in linea con quanto censurato dall’AGCM, e legittima l’accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. e la soccombenza virtuale del gestore. |