Rifiuto dell’assegno circolare del condomino e responsabilità dell’amministratore

La Redazione
19 Agosto 2026

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per oneri condominiali, il Tribunale di Napoli riforma la declaratoria di improcedibilità per mancata mediazione, ma conferma nel merito il decreto. Chiarisce l’onere di attivare la mediazione alla luce di Cass. SU 19596/2020 e reputa legittimo il rifiuto, da parte dell’amministratore, di un assegno circolare intestato a sé.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, introdotte con ricorso monitorio per oneri condominiali, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, conformemente a Cass. SU 30 luglio 2020, n. 19596. Ne consegue che, in difetto di attivazione della mediazione, la sanzione non è l’improcedibilità dell’opposizione, bensì la revoca del decreto ingiuntivo. Tuttavia, l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata dall’opponente “convenuto” o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; in mancanza, non sussiste il presupposto per assegnare termine per l’esperimento della mediazione. 
In materia condominiale, la prova dei pagamenti delle quote grava sul condomino e trova riscontro privilegiato nell’estratto del conto corrente condominiale; i conteggi difensivi che non considerino tali risultanze sono inidonei a superarle. È legittimo il rifiuto, da parte dell’amministratore, di un assegno circolare intestato personalmente a lui e non al Condominio, poiché l’incasso sul proprio conto e il successivo riversamento su quello condominiale determinerebbero una indebita commistione di patrimoni e una gestione non conforme ai criteri di separazione contabile.

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