Rifiuto dell’assegno circolare del condomino e responsabilità dell’amministratore
19 Agosto 2026
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010, introdotte con ricorso monitorio per oneri condominiali, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta, conformemente a Cass. SU 30 luglio 2020, n. 19596. Ne consegue che, in difetto di attivazione della mediazione, la sanzione non è l’improcedibilità dell’opposizione, bensì la revoca del decreto ingiuntivo. Tuttavia, l’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione deve essere sollevata dall’opponente “convenuto” o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza; in mancanza, non sussiste il presupposto per assegnare termine per l’esperimento della mediazione. |