Compenso dell’amministratore giudiziale di condominio e limiti alla liquidazione

La Redazione
26 Agosto 2026

Il Tribunale di Milano esamina la pretesa dell’amministratore giudiziale di condominio revocato dall’assemblea di trattenere il compenso per l’intero biennio indicato in fattura. Viene esclusa l’equiparazione piena all’amministratore fiduciario, negata l’applicazione dell’art. 1725 c.c. e parametrato il compenso all’attività effettivamente svolta, con condanna alla restituzione delle somme eccedenti.

L’amministratore di condominio nominato dall’autorità giudiziaria non è pienamente equiparabile all’amministratore di nomina assembleare e non può essere considerato ausiliario del giudice; la sua nomina resta soggetta al regime dell’art. 1129 c.c., che impone, a pena di nullità, la specifica indicazione del compenso all’atto dell’accettazione, regola valevole anche per la nomina giudiziale.

Ne consegue, da un lato, che l’amministratore giudiziale è titolare di un mandato “funzionalmente limitato” al compimento dell’atto o degli atti per i quali l’assemblea non era in grado di deliberare; dall’altro, che, una volta venuta meno la ragione della nomina (ad es. per successiva revoca assembleare e nomina di nuovo amministratore), egli non ha diritto al compenso per l’intero anno (o periodo indicato in fattura), ma soltanto al compenso proporzionato all’attività effettivamente svolta fino alla sostituzione, oltre al rimborso delle spese documentate.

In tale prospettiva, non trovano applicazione, nei confronti dell’amministratore giudiziale, tutte le norme sul mandato proprie dell’amministratore fiduciario, e in particolare l’art. 1725 c.c. in tema di revoca senza giusta causa, dovendosi invece fare riferimento all’art. 1709 c.c., alle tariffe, agli usi o, in difetto, alla liquidazione giudiziale.

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