Tabelle millesimali e scioglimento del condominio: invalidità e conferme

La Redazione
27 Agosto 2026

Il Tribunale di Modena annulla, limitatamente al punto sulle nuove tabelle millesimali, la delibera assembleare che aveva recepito l’elaborato di un tecnico incaricato dal solo amministratore, in assenza di preventiva deliberazione assembleare. Conferma invece la legittimità della delibera di scioglimento del condominio ex artt. 61-62 disp. att. c.c., per sussistenza dell’autonomia strutturale e rispetto delle maggioranze.

Non rientra tra i compiti dell’amministratore di condominio la modifica delle tabelle millesimali già esistenti, né la creazione di nuove tabelle, trattandosi di attività riservata all’assemblea, che sola può deliberare il conferimento dell’incarico al tecnico e l’approvazione delle tabelle nel rispetto delle maggioranze qualificate di cui all’art. 1136 c.c. Ne consegue l’invalidità dell’incarico conferito dall’amministratore in assenza di previa delibera assembleare, non potendo la successiva delibera che si limiti a prendere atto dell’elaborato tecnico valere come ratifica tacita dell’operato dell’amministratore.
Ai fini dello scioglimento del condominio, ai sensi degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., è requisito essenziale l’autonomia strutturale delle porzioni che vengono a costituire i nuovi condomìni, autonomia che può sussistere anche tra ali di un unico edificio, pur permanendo talune parti comuni ex art. 1117 c.c. È legittima la delibera di scioglimento che, sulla base di una consulenza tecnica, preveda la costituzione di due condomìni autonomi, con il mantenimento di alcune parti comuni (quale un ingresso), ove siano rispettate le maggioranze di cui all’art. 1136, quinto comma, c.c.

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