Peculato ed appropriazione delle somme con il sistema “home banking”: individuata la competenza

03 Agosto 2026

Nel peculato commesso tramite bonifici “home banking”, la competenza territoriale si determina nel luogo in cui si trova il conto corrente delle procedure esecutive, dove avviene l’interversione del possesso e il mutamento di destinazione delle somme, non nei luoghi di ordine o accredito.

Massima

In tema di peculato il luogo di perfezionamento del delitto, nel caso in cui esso abbia ad oggetto somme di danaro di cui si sia appropriato il delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare, disponendone l’accredito sul proprio conto corrente mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking”, coincide con quello del luogo in cui si trova il conto corrente relativo a tali procedure, ivi essendosi realizzato il mutamento del titolo della sua disponibilità, per effetto della diversa destinazione conferitagli.

Il caso

Un soggetto nominato delegato alla vendita in procedure di esecuzione immobiliare era stato condannato per peculato continuato per aver aperto un conto corrente dove faceva confluire le somme delle procedure, somme che erano state poi da lui dirottate mediante bonifici su un conto corrente personale acceso presso altro istituto bancario.

Proposto ricorso in Cassazione, era stato difensivamente dedotto che, ai fini della competenza, avrebbe dovuto aversi riguardo, in alternativa, o al luogo dal quale erano stati disposti i bonifici tramite home banking, luogo che il ricorrente ha indicato nel proprio studio, o al luogo in cui era stato acceso il conto corrente su cui erano state dirottate le somme.

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul rilievo che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui il delitto si consuma per effetto della condotta che costituisce interversione del titolo del possesso, tale da incidere su quest'ultimo,  con la conseguenza che l'interversione del titolo del possesso era ravvisabile nel momento in cui il ricorrente attraverso bonifici istantanei aveva di fatto e irrevocabilmente conferito alle somme affluite sui conti una destinazione diversa da quella fisiologicamente connessa all'espletamento dell'incarico, imprimendo a quelle somme lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione.

La questione

La questione in esame è la seguente: in tema di peculato ed appropriazione delle somme mediante bonifici effettuati con il sistema “home banking” come si determina la competenza?

Le soluzioni giuridiche

La decisione riveste rilievo in quanto chiarisce i criteri di individuazione della competenza territoriale nel delitto di peculato commesso mediante bonifici bancari. La Corte ribadisce che il reato si consuma nel momento dell’interversione del titolo del possesso, coincidente con l’attribuzione alle somme di una destinazione incompatibile con la funzione pubblica. Ne consegue che la competenza territoriale si radica nel luogo in cui le somme, già nella disponibilità dell’agente per ragioni di ufficio, sono gestite e subiscono tale mutamento di destinazione.

È stata ritenuta irrilevante, a tali fini, sia la localizzazione del luogo dal quale l’agente abbia disposto i bonifici mediante sistemi di home banking, sia quello di accredito delle somme sul conto personale, trattandosi di profili estranei alla consumazione del reato e riconducibili a meri effetti dell’intervenuta appropriazione.

Osservazioni

Per la sussistenza del delitto di peculato è necessario che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che ha, per ragioni del suo ufficio o servizio, la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropri.

Nella nozione di possesso o disponibilità, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, rientra non solo la detenzione materiale, ma anche la disponibilità giuridica della cosa. Tale ultima ipotesi ricorre quando l'agente è in grado di determinare la destinazione del denaro o di altri beni mobili mediante l'esercizio dei poteri giuridici conferitigli in ragione dell'ufficio ricoperto ("potere di firma") o anche per prassi e consuetudini invalse nell'ufficio; in tale modo ricorre la condizione di possesso/detenzione qualificata che consente al soggetto di esplicare sulla cosa quei comportamenti che vengono a sostanziare la condotta di appropriazione (Cass. n. 20972/2016).

La "appropriazione" che configura la condotta del delitto di cui all'art. 314 c.p. deve essere, infatti, connotata in un senso invariabilmente sostanziale ed è un elemento di fattispecie soggettivamente connotato.

Deve, cioè, consistere in una interversione del possesso caratterizzata dall'intento di fare del denaro o delle cose mobili un uso egoistico-personalistico (nelle ipotesi di "appropriazione" in senso stretto) oppure in una deviazione dalle finalità istituzionali del bene: purché, però, contrastante con gli interessi della Pubblica Amministrazione e, come tale, pur sempre sintomatica di una "privatizzazione" nell'uso della res (soltanto in questo caso, infatti, una sottocategoria della condotta distrattiva, per il resto da tempo espunta, con I. 26 aprile 1990, n. 86, dalla fattispecie di peculato, continua a rifluire nell'area della "appropriazione").

In altre parole, connaturato all'elemento oggettivo, prima ancora che al dolo, del peculato è quell'agire uti dominus in assenza del quale la condotta (comunque polimorfa, potendo assumere forma omissiva - come nel caso della ritenzione - o attiva ed variamente atteggiarsi, in tale ipotesi, ad incameramento, elargizione, sperpero, distruzione dei beni ecc.) resterebbe anche ectoplasmatica e cioè inespressiva di un preciso disvalore penale (disvalore che deve essere, incidentalmente, particolarmente accentuato, se si pone mente ai rigorosi editti sanzionatori di cui all'art. 314 c.p.): in ultima analisi, atipica.

Pertanto, la condotta appropriativa si realizza con l'interversione del titolo del possesso nel pubblico ufficiale che si comporta uti dominus nei confronti di beni nella sua disponibilità (Cass. n. 13038/2016).

Nella versione originaria del codice del 1930, l'art. 314 c.p. (come pure il precedente art. 168 del codice Zanardelli) prevedeva che il delitto di peculato potesse essere commesso in due forme alternative: l'appropriazione e la distrazione.

La legge 26 aprile 1990, n. 86 ha modificato la disposizione, eliminando il riferimento alla "distrazione" a profitto proprio o di altri.

La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, ritenuto che, anche dopo la modifica, la distrazione assumesse penale rilevanza e integrasse fattispecie diverse a seconda delle finalità con essa perseguite.

Per sezioni unite, qualora mediante la distrazione del denaro o della cosa mobile altrui, soddisfacimento di interessi privati (quindi all'appropriazione), propri dello stesso agente o di terzi, è integrato il delitto di peculato; la condotta distrattiva, invece, potrebbe rilevare come abuso d'ufficio nei casi in cui la destinazione del bene, pur viziata per opera dell'agente, abbia mantenuto la propria natura pubblica e non sia andata a favorire interessi estranei alla pubblica amministrazione (Cass. Sez. U, n. 19054/2013).

Da quanto precede, ne consegue che il reato si perfeziona allorquando emerga senza dubbio, dalle caratteristiche del fatto, che si è realizzata l'interversione del titolo del possesso, ovvero che l’agente ha agito uti dominus.

In altri termini, il reato di peculato si consuma nel momento in cui ha luogo l'appropriazione della res o del denaro da parte dell'agente, cioè, nel caso di specie, nel momento in cui l'imputato, con un atto di interversione del possesso, preleva senza giustificazione alcuna quelle somme per conservarle in un luogo privato, essendo irrilevante la successiva restituzione; il reato sussiste anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla P.A., in quanto la condotta è comunque lesiva dell'ulteriore interesse tutelato dall'art. 314 c.p. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato (Cass. n. 29262/2018, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui il ricorrente, condannato per il reato di cui all'art. 314 c.p. per essersi appropriato, quale amministratore di sostegno, del denaro destinato all'acquisto di una cappella cimiteriale per conto dell'amministrato, aveva dedotto l'assenza di qualunque danno conseguente alla propria condotta avendo lo stesso successivamente provveduto ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto; Cass. n. 16765/2020).

D'altro canto, il momento appropriativo coincide con quello in cui si realizza la certa interversione del titolo del possesso (Cass. n. 5233/2020).

Invero, si è ritenuto che il momento consumativo del reato - la appropriazione della somma - non venga a realizzarsi con il semplice spirare del termine previsto dalla convenzione per il versamento alla P.A. delle somme riscosse, essendo necessario che si sia realizzata la inversione del titolo del possesso uti dominus, idonea ad integrare la fattispecie del peculato.

A tal fine, è stata ritenuta quale condotta di valenza appropriativa la sottrazione della res alla disponibilità dell'ente pubblico per un lasso temporale ragionevolmente apprezzabile (Cass. n. 2963/2017, in relazione alla riscossione delle tasse automobilistiche; Cass. n. 15853/2018, in relazione alla rivendita di valori bollati; Cass. n. 32058/2018, in relazione all'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno da parte del gestore di una struttura ricettiva residenziale) o allo spirare del termine indicato dalla P.A. con la intimazione inviata per contestare e sollecitare il versamento delle somme dovute (Cass. n. 31920/2019, in tema di concessionario del servizio di ricevitoria del lotto) ovvero l'utilizzo del danaro riscosso per finalità private (Cass. n. 1256/2004).

Pertanto sottraendo la res alla disponibilità pubblica viene realizzata l'appropriazione sanzionata dall'art. 314 c.p. intesa come interversione del titolo di possesso, con l’ulteriore precisazione che la competenza territoriale si radica dunque nel luogo in cui il delitto si consuma per effetto della condotta che costituisce interversione del titolo del possesso, tale da incidere su quest'ultimo.

Da quanto precede, correttamente, la Corte di cassazione ha ritenuto che l'interversione del titolo del possesso fosse ravvisabile nel momento in cui il ricorrente attraverso bonifici istantanei aveva di fatto e irrevocabilmente conferito alle somme affluite sui conti una destinazione diversa da quella fisiologicamente connessa all'espletamento dell'incarico, imprimendo a quelle somme lo stigma del distacco dal perseguimento della pubblica funzione.

Non rileva per contro il luogo dal quale il ricorrente aveva disposto i bonifici, sia pure mediante sistema home banking, e neppure il luogo di definitiva destinazione delle somme.

Né la soluzione accolta può essere messa in dubbio da quanto affermato in tema di truffa contrattuale mediante accredito bancario.

La Corte di cassazione ha più volte affrontato il tema della individuazione della competenza territoriale in relazione alla truffa contrattuale che si sia consumata con un pagamento avvenuto tramite bonifico on line.

A tale riguardo, è stato osservato che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per i! pagamento da parte della persona offesa (Cass. n. 40796/2024; Cass. n. 54948/2017), trovando, invece, applicazione, ai fini della determinazione della competenza territoriale, le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p. laddove non sia determinabile il luogo di riscossione (Cass. n. 10570/2023).

Non dissonante sì rivela altra pronuncia di legittimità (Cass. n. 33588/2023) secondo cui l'effettuazione del bonifico non è elemento idoneo a radicare la competenza territoriale, perché non consente di individuare il luogo fisico in cui lo stesso (ndr. : incertezza legata al luogo in cui viene disposto il bonifico non a quello ove lo stesso è destinato) è stato effettuato, atteso che trattasi di attività per così dire dematerializzata, potendo l'operazione essere compiuta in qualsiasi luogo, collegandosi alla rete (in fattispecie, ove non era stato accertato dove fosse stato effettuato il bonifico o meglio se lo stesso fosse stato fisicamente effettuato nella filiale dell'istituto di credito dove la persona offesa era titolare del conto corrente ovvero on line da un qualsiasi altro luogo, con la conseguenza che si è ritenuto che la competenza territoriale rimanesse correttamente determinata con riferimento al luogo certo in cui era stato stipulato il contratto).

In realtà, la nota comune di tutte queste pronunce è il rimarcare che, con riguardo alle truffe il cui profitto viene conseguito con bonifico bancario, al fine della individuazione della competenza, non deve farsi riferimento al luogo (in uscita) in cui è stato disposto il bonifico, ma in quello in cui il profitto (in entrata) viene accreditato per la successiva riscossione.

Nel confermare che il delitto di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni on-line, in cui il pagamento da parte della persona offesa sia avvenuto tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si perfeziona nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non in quello in cui è data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa, è stato precisato che attraverso il pagamento a mezzo di carta ricaricabile collegata a conto corrente a cui fa riferimento un autonomo IBAN, si realizza un'operazione assimilabile ad un bonifico bancario che si caratterizza per ii fatto che il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte dell'accipiens, avendo il denaro - oggetto dell'operazione - come destinazione un autonomo conto corrente acceso presso la banca del destinatario in luogo fisico assolutamente individuabile e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione (Cass. n. 25992/2025).

Ciò posto, tali principi non possono trovare applicazione nella odierna fattispecie atteso che

nel caso di truffa on line viene in rilievo non tanto il luogo in cui è stato impartito l'ordine, ma il luogo in cui è stato percepito il profitto e solo quando si tratta non di luogo fisico ma di operazione sul web e su conto on fine può essere rilevante il ricorso ai criteri sussidiari di cui all'art. 9, comma 2, c.p.p.

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