Confisca allargata: la Cassazione mette i paletti alla “ragionevolezza temporale” dell’ablazione

05 Agosto 2026

La Corte di cassazione ribadisce i limiti della confisca allargata, chiarendo che i presupposti ineludibili della misura sono, oltre l’esistenza di una sproporzione, al momento dell’acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell’attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale, il quale costituisce anche misura temporale del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di oblazione soltanto i beni acquisiti nell’arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché il momento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanza temporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, tanto se successivo.

I presupposti della confisca allargata

La sentenza in esame offre l’occasione per riflettere su un istituto ibrido come la confisca “allargata”, denominata anche “estesa” o “per sproporzione”. Essa era originariamente era prevista dall’art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, conv. dalla l. n. 356/1992, che poi, in forza del principio di “riserva di codice” di cui all’art. 3 bis c.p., fu sostituito con l’art. 240 bis c.p. dall’art. 6, 1° co., d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 (Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale, a norma dell’art. 1, 85° co., lett. q), l. 23 giugno 2017, n. 103), con decorrenza dal 6 aprile 2018.

L’art. 240 bis c.p. si caratterizza per una presunzione di illecita accumulazione di beni, per cui, in presenza di una sproporzione patrimoniale ingiustificata, si presume che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla sua condanna (o applicazione di pena), ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni sproporzionati di cui egli dispone. L’art. 240 bis c.p. indica perciò due presupposti per l’operatività della presunzione che il bene derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare:

1) la qualità di condannato (o con applicazione della pena su richiesta) per determinati “reati-spia” o “reati-matrice”;

2) l’accertamento della sproporzione tra il patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, e il reddito dichiarato o le attività economiche del condannato stesso (con onere probatorio a carico della pubblica accusa).

La confisca allargata è obbligatoria perché l’art. 240 bis c.p. stabilisce che, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i “reati-spia” tassativamente indicati, è «sempre disposta la confisca», per cui si tratta di confisca speciale obbligatoria in qualsiasi stato e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva.

La giurisprudenza ribadisce che l'istituto della confisca allargata o "per sproporzione" è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia ed avente la medesima finalità preventiva (Cass. pen. sez. un., 30 maggio 2001, n. 29022, Derouach, Rv. 219221; Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2025, n. 16093). La confisca allargata o per sproporzione di cui all’art. 240-bis c.p., quale ipotesi speciale di confisca obbligatoria (nel caso di specie applicabile stante il richiamo operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 per i reati in materia di stupefacenti), richiede i seguenti requisiti:

a) la condanna del soggetto per uno dei reati elencati dalla norma, c.d. reati-spia;

b) la titolarità o la disponibilità, a qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di denaro, beni o altre utilità in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica;

c) la mancata giustificazione della origine legittima di quella ricchezza;

d) il momento di formazione dell’accumulo patrimoniale sproporzionato deve essere circoscritto in un ambito di ragionevolezza temporale rispetto al momento di consumazione del reato-spia. Il fondamento della menzionata confisca è, dunque, costituito dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita che può essere superata dall'interessato sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene sequestrato in quanto acquistato con proventi proporzionati alla propria capacità reddituale lecita e, quindi, anche attingendo al patrimonio legittimamente accumulato (Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2018, n. 51331, Rv. 274052; v. pure Cass. pen., sez. III, 18 ottobre 2024, n. 38267; Cass. pen., sez. III, 2 ottobre 2024, n.16093).

A fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, grava, pertanto, sull'imputato, titolare o detentore dei beni da confiscare, l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa. Grava su di esso, in altre parole, l'onere di allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. «vicinanza della prova», può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (così Cass. pen., sez. II, 30 gennaio 2020, n. 6734, Bruzzese, Rv. 278373; Cass., sez. II, 21 gennaio 2014, n. 7484, Baroni, Rv. 259245).

La giurisprudenza ritiene, inoltre, che non si chiede all'imputato di allegare o provare un fatto negativo, bensì di indicare specifiche «circostanze positive e concrete, contrarie a quelle provate dalla pubblica accusa, con indicazione, quindi, dei dati fattuali che contraddicono le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici, dalle quali possa desumersi che detta sproporzione non esiste» (Cass. pen., sez. II, 8 ottobre 2019, n. 43387, Novizio, Rv. 277997; Cass. pen., sez. IV, 13 settembre 2018, n. 51331, S., Rv. 274052).

Le questioni affrontate

a) la retroattività della confisca allargata

La pronuncia in commento sgombra subito il campo dalla questione relativa alla dedotta impossibilità di applicare la confisca ex art. 12-sexies, d.l. n. 306 del 1992 a beni realizzati prima dell’entrata in vigore di tale disposizione. Osserva la Corte di cassazione che tale motivo è infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, che afferma che la confisca cd. in casi particolari, prevista dal citato art. 12-sexies, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni che l’hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionatoria e non anche in relazione alla confisca in questione, da ricomprendere tra le misure di sicurezza (Cass. pen., sez. II, n. 56374/2018; Cass. pen., sez. VI, n. 10887/2012). Di conseguenza risulta inconferente, ai fini della valutazione della legittimità̀ del provvedimento ablatorio avente ad oggetto i beni del ricorrente, che essi siano stati ultimati nel 1991 e perciò prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 306/1992.

(Segue): b) l’esclusiva legittimazione del titolare del diritto inciso a richiedere la restituzione del bene confiscato

La sentenza precisa anche che è infondato il motivo del ricorrente che lamenta la violazione del principio del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. per avere la Corte territoriale confermato la confisca avente ad oggetto beni di cui, con sentenze passate in giudicato era stata accertata la proprietà̀ della moglie del ricorrente.

Perciò risulta evidente il difetto di legittimazione del ricorrente ad impugnare la sentenza sotto tale profilo. Invero, la legittimazione ad agire deve essere identificata in relazione alla titolarità̀ del diritto oggetto del giudizio, sicché – con riguardo alla confisca – l’unico soggetto legittimato a chiedere la restituzione del bene è il titolare reale dello stesso, da individuarsi, nella specie, nella moglie del ricorrente, la quale non risulta ha proposto ricorso avverso la pronuncia impugnata.

(Segue): c) : le caratteristiche della confisca allargata

Ricorda la sentenza in commento che le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. pen. sez. un., n. 27421/2021, Crostella, Rv. 281561 – 01) hanno chiarito che la confisca in casi particolari, disciplinata dall’art. 240-bis cod. pen. (nel quale è stato trasfuso l’art. 12-sexies, d.l. n. 306/1992) presenta alcune caratteristiche, che vengono enumerate specificamente:

  • ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, con finalità preventiva e trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente;
  • costituisce un’ipotesi di confisca obbligatoria, la quale non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, bensì beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta;
  • opera in caso di accertata responsabilità per taluni dei reati elencati tassativamente, i quali costituiscono «“spia”, ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l’utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose»;
  • è prevista «una semplificazione probatoria che si realizza mediante lo svincolo dell’oggetto dell’ablazione da reato e l’onere gravane sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare di giustificare la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l’efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall’accusa»;
  • l’accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall’art. 240-bis c.p. fonda il sospetto che il condannato abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona;
  • presupposti ineludibili della misura sono, oltre all’esistenza di una sproporzione, al momento dell'acquisto di ciascun bene, tra reddito dichiarato o proventi dell'attività economica e valore del bene, il rispetto del criterio di «ragionevolezza temporale», il quale costituisce anche «misura temporale» del suo ambito applicativo, nel senso che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquisiti nell’arco di tempo in cui è accertata la pericolosità sociale, sicché il momento dell’acquisto dei beni da sottoporre a confisca deve risultare a distanza temporale ragionevole dal reato presupposto, tanto se antecedente, quanto se successivo;
  • il concetto di ragionevolezza temporale implica che «il momento di acquisizione del bene da confiscare non dovrebbe risultare così lontano dall’epoca di realizzazione del “reato spia” da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, anche se differente da quella che ha determinato la condanna e rimasta priva di positivo accertamento» (viene richiamata al riguardo la sentenza della Corte cost. n. 33/2018).

(Segue): d) la mancanza della “ragionevolezza temporale”

Osserva la pronuncia in esame che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il requisito della “ragionevolezza temporale” tra il reato di cui all’art. 416-bis c.p. e l’acquisto dei beni confiscati senza spiegare le ragioni per cui terreni che risultano acquistati nel 1986, in epoca in cui, pacificamente, l’imputato era incensurato, e edificati nel 1991 debbano considerarsi reimpiego di somme provenienti da attività illecita, tenuto conto che i reati “spia” in relazione ai quali il ricorrente è stato condannato risultano commessi a partire dal 1997, quanto al reato di cui all’art. 416-bis c.p., e, quanto al reato di cui all’art. 513-bis c.p. a partire dal 2003, e perciò oltre dieci anni dopo l’acquisto dei terreni (e sei anni dopo la loro edificazione).

I giudici dell’appello non solo hanno affermato in modo manifestamente apodittico che un arco temporale così ampio doveva ritenersi ragionevole, senza fondare tale conclusione su alcun elemento specifico e concreto, ma hanno altresì omesso di confrontarsi realmente con la documentazione prodotta dal ricorrente in ordine ai redditi percepiti dal medesimo e di quelli di cui risultava titolare il padre del ricorrente in tale periodo.

Anche nei confronti di altro ricorrente la sentenza osserva che la motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la confisca disposta nei confronti dei beni dei ricorrenti “risulta del tutto apparente”, avendo omesso di dare conto delle ragioni della ritenuta ragionevolezza della presunzione dell’origine criminosa delle risorse patrimoniali utilizzate per l’acquisto dei beni in data di anni antecedente alla commissione del reato “spia”. Invero, il delitto di cui all’art. 648-bis c.p., per il quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili, è stato commesso nel periodo di tempo compreso tra il novembre 2005 e il 2006, e perciò anni dopo l’acquisto dei beni confiscati, avvenuto negli anni 1999, 2001 e 2002. Manifestamente irragionevole, inoltre, deve ritenersi la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale alla circostanza che in tali date sarebbe iniziata l’attività di riciclaggio ad opera dei complici degli odierni ricorrenti, non essendo state indicate le ragioni per cui l’attività illecita posta in essere dai coimputati dovesse essere valutata a carico dei ricorrenti, nonostante che sia stato accertato che la condotta illecita dagli stessi posta in essere sia di almeno tre anni successiva.

I giudici dell’appello, inoltre, si sono limitati a riproporre le argomentazioni del giudice di primo grado senza valutare, se non in modo del tutto generico e superficiale, la documentazione prodotta dai ricorrenti, tra cui, in particolare, quella attestante le disponibilità economiche del padre degli imputati, il quale, secondo la prospettazione difensiva, aveva fornito ai figli la provvista per l’acquisto dei beni, le ulteriori disponibilità di reddito lecite, nonché la documentazione concernente la datazione del pagamento dei contributi alla cooperativa edile che aveva realizzato l’appartamento.

Considerazioni

La sentenza in esame affronta diverse questioni importanti.

La prima attiene alla natura stessa della confisca allargata e cioè se abbia contenuto e finalità sanzionatori o se, invece, debba considerarsi una misura di sicurezza. La distinzione è fondamentale perché, com’è noto, alle misure di sicurezza non si applica il principio di irretroattività, operante per le sanzioni penali. Ma è difficile non scorgere nell’ablazione di un bene o di un intero patrimonio una natura sanzionatoria.

La pronuncia in discorso merita plauso perché applica il principio di ragionevolezza temporale.

Tuttavia, la materia delle diverse forme di confisca presenti nel nostro ordinamento (misura sicurezza patrimoniale, sanzione penale o misura di prevenzione) difetta di una ordinata disciplina complessiva.

In particolare, il principio di prevedibilità è stato articolato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sotto due diversi profili, relativi, uno, al momento formativo della disposizione, l’altro, al momento interpretativo. Quanto al primo aspetto, deve osservarsi che il principio di prevedibilità della formazione della legge richiede che l’illecito penale e la pena soddisfino i requisiti della determinatezza, allorquando, cioè, la norma enunci con precisione gli effetti della propria condotta e l’interpretazione della stessa sia tale da risultare prevedibile. Ma l’articolato complesso delle norme che disciplinano le diverse tipologie di confisca, contenute peraltro in testi normativi differenti e continuamente modificati, è idoneo ad ingenerare incertezza e imprevedibilità e, come tale, è censurabile sul piano costituzionale per mancato rispetto del principio di legalità, sostanziale e processuale, ma pure a livello europeo, per violazione dell’art. 7 Conv. e.d.u.

L’art. 240 bis c.p., assurto ormai a rango codicistico alla pari della confisca ex art. 240 c.p., impone una vera e propria “pena patrimoniale” imposta senza accertare la provenienza delittuosa del bene (anzi, la confisca “allargata” si fonda su un’irragionevole presunzione di permanenza dell’attività criminale e di illecito arricchimento) e senza alcuna garanzia processuale.

Il procedimento per l’applicazione della confisca ex art. 240 bis c.p. è possibile anche come un’appendice esecutiva del processo penale, in quanto, anziché iniziare insieme a questo e al suo interno, con le regole proprie del giudizio penale, può trovare improvvida collocazione in sede esecutiva, per cui, in tal caso, esso inizia dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il “reato-spia”, e perciò a distanza di molti anni dal reato – in spregio alla durata ragionevole del processo e senza che nemmeno la prescrizione possa operare in alcun modo – e con una procedura senza contraddittorio alcuno: una sorta di “decreto penale di condanna alla confisca”.

La possibilità di proporre opposizione è teorica perché il diritto di difesa, già difficile se non impossibile a distanza di tanti anni dall’acquisizione del bene, è impedito dal divieto imposto al condannato di giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, salvo che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. Si aggiunga che anche contro l’ordinanza emessa in sede di opposizione dal giudice di esecuzione non è nemmeno possibile l’appello, ma soltanto il ricorso in cassazione ex art. 666, comma 6, c.p.p.

Le Sezioni unite Montella del 2004 hanno escluso qualsiasi violazione del diritto di difesa, sostenendo che “si tratta di una presunzione iuris tantum ed essa è applicabile quando sia dimostrata la sproporzione tra il valore dei beni da un lato e i redditi e le attività economiche dall’altro, al momento di ogni acquisto dei beni stessi. Solo dopo una tale dimostrazione il soggetto inciso dovrà, con riferimento temporale precisamente determinato, indicare le proprie giustificazioni, le quali dunque potranno anche loro essere specifiche e puntuali”. Di fronte al dubbio che si trattasse di un’inversione dell’onere probatorio, le Sezioni unite si affrettarono a spiegare che “tale indicazione non va confusa con un’imposizione di onere della prova, ma si risolve nell’esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza”, concludendo apoditticamente che “l’onere imposto non trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento”.

Mancando la prova della provenienza delittuosa del bene, la misura non può essere considerata una misura di sicurezza e l’imposizione ingiustificata e quindi iniqua di tale sanzione patrimoniale si pone in contrasto sia con la direttiva U.E. 2014/42/UE che consente la confisca esclusivamente sui beni “derivanti da condotte criminose”, sia con la Costituzione che agli artt. 27, comma 2 e 41 e 42 tutela, rispettivamente, la presunzione di innocenza, l’iniziativa economica privata e la proprietà privata. Le Sezioni unite Montella esclusero tale contrasto affermando, sotto il primo profilo, che “nella specie non si tratta di presumere la colpevolezza di un soggetto, ma la provenienza illecita di un patrimonio” e dimenticando che, in sostanza, viene applicata una “pena patrimoniale” presumendo irragionevolmente la provenienza delittuosa di un bene. Rispetto all’art. 42 Cost. le Sezioni unite obiettarono che “la prevenzione speciale e la dissuasione, perseguite non irragionevolmente dal legislatore attraverso la presunzione in esame, assolvono appunto ad una funzione sociale che è a fondamento dei limiti che il legislatore stesso può imporre”, ma trascurarono di valutare la ragionevolezza della presunzione, che è il limite costituzionale insormontabile. Infine, l’art. 240 bis c.p. urta con tutte le fonti sovranazionali (artt. 6 Conv. e.d.u., 14 Patto Internaz. Diritti civile e politici, 48 Carta diritti fondamentali U.E.) che impongono l’“equo processo” anche per l’applicazione di pene patrimoniali e comunque l’art. 49, comma 3, della medesima Carta prescrive la regola della ‘proporzionalità’ delle sanzioni, per cui “Le pene inflitte non devono essere sproporzionata rispetto al reato”, mentre l’art. 240- bis non contiene alcun limite al riguardo.

In conclusione, per formarsi un giudizio sulla questione, basterebbe pensare che una confisca su beni dei quali non è provata la provenienza da reato non fu immaginata neppure dal regime fascista, il quale, non era certo tenero verso i criminali ma, com’è noto, consentiva soltanto la confisca sulle “cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto” o sul “ prezzo del reato”, oltre che sulle “cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato”.

Si tratta, in definitiva, di un istituto illiberale da espungere da un ordinamento giuridico che voglia definirsi “normale”.

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