Applicazione della continuazione in fase esecutiva: il giudice non può ignorare le precedenti valutazioni

04 Agosto 2026

La Cassazione afferma che, in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p., il giudice deve scrutinare e motivare anche sulle richieste subordinate di continuazione per singoli gruppi di reati, nonché confrontarsi con precedenti riconoscimenti del vincolo, superandoli solo con specifiche e puntuali ragioni.

Massima

Quando l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione in fase esecutiva, oltre che inerire all'intera serie di reati dedotta, abbia riguardo, anche in chiave subordinata, a un circoscritto gruppo di reati o a più gruppi di reati, con allegazione dell'evenienza di indici sintomatici afferenti al singolo gruppo, il giudice deve esaminare pure questa istanza fornendo adeguata motivazione, anche implicita ma univocamente desumibile dal complesso dell'iter giustificativo, sulla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 81, secondo comma, c.p.

Il giudice dell'esecuzione, investito da una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione, già operata in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno.

Il caso

Tizio chiedeva al giudice dell’esecuzione di applicare la disciplina della continuazione in relazione a plurimi reati giudicati con cinque gruppi di sentenze e commessi in un arco di tempo compreso tra il 1991 e il 2021.

La Corte di appello dell’Aquila, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta ritenendo che la commissione di un numero elevato di reati in un così ampio arco temporale costituisse espressione di una scelta di vita fondata sul crimine e non dell’esecuzione di un’unica originaria ideazione criminosa.

Avverso l’ordinanza, Tizio proponeva ricorso per cassazione osservando che l’istanza non aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione riferito unitariamente a tutti i reati, ma solo tra i reati compresi in ciascuno dei cinque gruppi rappresentati.

Secondo il ricorrente, equivocando sul senso della richiesta, la Corte di appello aveva omesso di considerare che tra i reati compresi in ciascun gruppo sussistevano plurimi indici dell’unicità del disegno criminoso, quali la omogeneità delle violazioni, la contiguità spaziale e temporale degli episodi e la realizzazione degli stessi con il medesimo modus operandi.

Tizio rilevava, inoltre, che la Corte non aveva valutato la circostanza che fra tre dei quattro reati del primo gruppo il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto in fase esecutiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara.

La Corte di Cassazione, condividendo i rilievi di Tizio, annullava l'ordinanza impugnata, rinviando, per nuovo giudizio, alla Corte di appello dell'Aquila.

La questione

Le questioni affrontate dalla Corte di Cassazione sono le seguenti: l’eccessiva distanza temporale tra i reati impedisce al giudice di ritenere sussistente il vincolo della continuazione con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all'interno di tale periodo? Il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p., può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase di esecuzione in ordine a taluni dei reati per cui si chiede la continuazione?

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte – dopo aver ricordato che l’elemento temporale è uno dei principali indici rilevatori di una ideazione criminosa unitaria e che fra tempo e continuazione vi è una sorta di proporzione inversa, nel senso che con l’aumentare del tempo diminuisce la probabilità che i reati siano espressione di una programmazione unitaria e predeterminata – osserva che, nel caso di specie, l’istanza formulata dal ricorrente non aveva ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati indicati, bensì tra gruppi di reati. Valutando la sussistenza del medesimo disegno criminoso in relazione a tutti i reati commessi da Tizio, unitariamente e indistintamente considerati, il giudice dell’esecuzione non ha assolto all'onere di verificare se la continuazione poteva essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale. Si tratta di un principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. pen., sez. I, 4 febbraio 2013-26 marzo 2013, n. 14348, Rv. 255843-01; Cass. pen., sez. I, 10 gennaio 2023-13 aprile 2023, n. 15625, Rv. 284532-01); tuttavia, rispetto alla sua formulazione originaria, la giurisprudenza successiva ha precisato che l'esigenza di analizzare la prospettiva della continuazione per singoli gruppi fra i reati complessivamente indicati si profila sussistente se e nei limiti in cui l'interessato, con la domanda, abbia comunque dedotto, mediante allegazioni sufficienti a far emergere l'interesse alla relativa verifica nell'ambito del più ampio thema decidendum, l'evenienza del medesimo disegno criminoso per gruppi di reato, enucleandoli e adducendo gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale. In sostanza, a fronte di una istanza di unificazione di una pluralità di reati commessi nell’ambito di un rilevante arco temporale, è sufficiente che, anche in via subordinata, si chieda che il vincolo di cui all’art. 81, comma 2, c.p. sia riconosciuto almeno con riferimento ad uno o più sottogruppi di reati (perché, ad esempio, temporalmente più contigui) perché scatti l’obbligo per il giudice di valutare entrambe le richieste e motivare in ordine al loro eventuale rigetto.

Una seconda violazione di legge ravvisata dalla Corte attiene al fatto che il giudice dell’esecuzione ha mancato di rilevare che uno dei reati per i quali veniva richiesta l’applicazione della disciplina della continuazione si collocava, temporalmente, in posizione intermedia rispetto a taluni dei reati di cui al primo gruppo per i quali il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto da altro giudice dell’esecuzione.

Con orientamento costante, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Cass. pen., sez. I, 22 febbraio 2012-22 maggio 2012, n. 19358, Rv. 252781-01; Cass. pen., sez. I, 24 marzo 2017-30 novembre 2017, n. 54106, Rv. 271903-01; Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2023-23 gennaio 2024, n. 2867, Rv. 285809 - 01). Per medesimezza d’indole, detto principio è stato, poi, esteso, dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla pregressa valutazione compiuta in sede di esecuzione (Cass. pen., sez. I, 8 novembre 2013-31 gennaio 2014, n. 4716, Rv. 258227-01; Cass. pen., sez. I, 13 ottobre 2023-12 febbraio 2024, n. 6224, Rv. 285790-01).

Osservazioni

La sentenza che si commenta contiene alcune puntualizzazioni in tema di applicazione in executivis della disciplina della continuazione che riposano su principi consolidati della Suprema Corte.

Indubbiamente, la parte più interessante attiene alla rilevanza che il giudice dell’esecuzione deve attribuire a precedenti statuizioni, siano esse adottate in fase cognitiva o esecutiva, che abbiano riconosciuto la continuazione rispetto ad alcuni dei reati per i quali viene avanzata l’istanza di unificazione.

Come noto, il codice di rito si occupa dei rapporti fra giudice dell’esecuzione e giudice della cognizione in relazione ai medesimi reati, stabilendo che la statuizione di esclusione del vincolo ex art. 81, comma 2, c.p. adottata dal giudice della cognizione impedisce di applicare in fase esecutiva la disciplina della continuazione (art. 671, comma 1, c.p.p.).

Dunque, la valutazione del giudice dell’esecuzione non può superare il giudizio negativo del giudice della cognizione in relazione ai medesimi fatti. Ad avviso della Suprema Corte, poi, l'efficacia preclusiva del giudicato derivante dall'esclusione della continuazione tra due o più reati si estende ai reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso (Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2017-23 ottobre 2017, n. 48580, Rv. 271550-01).

Con riferimento a reati diversi il riconoscimento – in fase cognitiva o esecutiva – del vincolo della continuazione, anche se non vincolante, non può essere privo di conseguenze per quei reati che si collochino in prossimità temporale con quelli unificati e che rispetto ad essi mostrino analogie tipologiche e modali.

Va ricordato che dei rapporti fra pregresse statuizioni in tema di continuazione, la Corte si è occupata elaborando il principio della c.d. proprietà transitiva della continuazione: «l'identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione ad una molteplicità di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando a tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetta alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù dell'identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per l'ulteriore proprietà transitiva per la quale, se un reato si ritiene connesso per continuazione ad un secondo, e questo, a sua volta, ad un terzo, anche il primo ed il terzo sono necessariamente avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso» (Cass. pen., sez. I, 9 settembre 2022-18 novembre 2022, n. 43880, Rv. 283745-01, Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2017-23 ottobre 2017, n. 48580, Rv. 271550-01; Cass. pen., sez. I, 15 aprile 2010-30 aprile 2010, n. 16632, Rv. 247483-01).

Nel caso affrontato dalla sentenza in commento non poteva farsi applicazione della proprietà transitiva perché il reato intermedio al primo gruppo di cui Tizio chiedeva l’unificazione non era stato già unificato a uno degli altri tre facenti parte del medesimo gruppo: la relazione non era trilaterale, ma duale (il gruppo già unificato, da un lato, e l’ulteriore reato, dall’altro). Tuttavia, il principio di identità sotteso dalla proprietà transitiva ricorreva anche nel caso in esame, perché il reato di cui si chiedeva l’unificazione si collocava in una posizione intermedia rispetto ad altri di cui erano già stati riconosciuti sussistenti tutti gli elementi exart. 81, comma 2, c.p. Spettava, dunque, al giudice dell’esecuzione verificare se tali elementi fossero presenti anche nel quarto reato, potendo disattendere la precedente valutazione solo motivando adeguatamente sui tratti differenziali che non giustificano l’estensione del ragionamento del precedente giudice.

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