L’estensione della procedura di liquidazione giudiziale al socio di s.n.c.

17 Luglio 2026

Il socio di una società in nome collettivo al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale della società di cui fa parte, può essere escluso per tale motivo dalla società?

L’art. 2288, comma 1, c.c. prevedeva, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’esclusione di diritto dalla società del socio che fosse stato dichiarato fallito. Tale norma, ancora oggi in vigore, ai sensi dell’art. 390 c.c.i.i., per le procedure fallimentari pendenti fino al 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore del nuovo Codice della crisi), è stata modificata dall’art. 382, comma 2, c.c.i.i. (modificato dall’art. 39, comma 2, d.lgs. 147/2020) il quale ha sostituito l’art. 2288, co.1, c.c. con la seguente norma: «è escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata». Pertanto, oggi è escluso dalla società non solo il socio nei confronti del quale è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento) o è stata aperta la procedura di liquidazione controllata, ma anche il socio nei confronti del quale tali procedure sono state estese. Trattasi di esclusione di diritto, cui nemmeno l’atto costitutivo potrebbe derogare. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’esclusione opera dal giorno del deposito della sentenza dichiarativa (Cass. Civ., 18 marzo 2015, n. 5449). In tal senso anche parte della dottrina che in questa sede si condivide (Patriarca, sub art. 2288, in Patriarca - Capelli, Società semplice, in Comm. Scialoja Branca-Galgano, Bologna, 2021 - Codice della Società, diretto da Loredana Nazzicone, 2024, Giuffrè Francis Lefebvre).

Dunque, se al socio viene estesa una procedura di liquidazione giudiziale egli è escluso di diritto dalla società. L’odierno quesito pone però un problema ulteriore: l’esclusione del socio opera anche in caso di estensione, nei suoi confronti, della procedura di liquidazione giudiziale della società di cui fa parte? Sia la giurisprudenza che la dottrina concordano nel dare una risposta negativa a tale domanda.

Orbene, già sotto la vigenza della legge fallimentare la suprema Corte aveva chiarito che l’esclusione di diritto non opera se il fallimento (quindi, oggi, la liquidazione giudiziale) del socio è una conseguenza di quello della società (Cass. Civ., 1° luglio 2008, n. 17953); e ciò perché l’esclusione di diritto è volta a preservare la società in bonis dagli effetti dell’insolvenza personale del socio (Cass. Civ. n. 17953/2008 cit.; Cass. Civ. n. 6771/2022).

Anche secondo la dottrina la norma del nuovo art. 2288, co. 1, c.c. è inapplicabile nel caso in cui il fallimento (liquidazione giudiziale) del socio sia determinato da quello della società (G. F. Campobasso, Diritto Commerciale, II, Diritto della società, a cura di M. Campobasso, II, Torino, 2017 - Codice della Società, diretto da Loredana Nazzicone, 2024, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.). Altra dottrina osserva che l’estensione contemplata dalla norma di nuovo conio si riferirebbe all’ipotesi del socio di cui si sia accertata l’appartenenza, quale socio illimitatamente responsabile, a una formazione costituente una società di fatto od occulta o una super-società (occulta e) di fatto (De Filippis, Scioglimento parziale del rapporto sociale, in Trattato delle società diretto da Donativi, Utet, Tomo I, 2022 - Codice della Società, diretto da Loredana Nazzicone, 2024, Giuffrè Francis Lefebvre, cit.).

È pertanto da ritenere, sulla base sia della giurisprudenza che della dottrina, che l’esclusione di diritto del socio non operi se l’estensione della procedura di liquidazione giudiziale nei suoi confronti è conseguente alla liquidazione giudiziale della società di cui fa parte.

In conclusione, l’art. 2288 c.c., vigente dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevede l’esclusione di diritto dalla società del socio al quale venga estesa la procedura di liquidazione giudiziale. Tale norma non si applica, e quindi l’esclusione di diritto non opera, se l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del socio è una conseguenza della procedura di liquidazione giudiziale della società di cui fa parte.

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