Responsabilità del commercialista per omessa comunicazione e perdita del saldo e stralcio

La Redazione
24 Luglio 2026

Il Tribunale di Palermo afferma la responsabilità del commercialista che, incaricato di assistenza fiscale, omette di inoltrare al cliente la seconda comunicazione dell’ente riscossore recante rettifica del piano di pagamento del “saldo e stralcio”, determinandone la decadenza dal beneficio. Condanna il professionista al risarcimento pari alla differenza tra debito originario e importo agevolato.

In tema di responsabilità contrattuale del professionista, il cliente che agisce per il risarcimento del danno deve provare la fonte del rapporto (mandato professionale) e allegare l’inesatto adempimento, mentre incombe sul professionista l’onere di dimostrare l’esatto adempimento o il fatto estintivo della pretesa creditoria.
Il commercialista incaricato di assistenza fiscale è tenuto a una diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che include il dovere di acquisire ed inoltrare tutte le comunicazioni rilevanti dell’ente impositore, nonché di informare il cliente circa modifiche ai piani agevolativi, ove tali attività rientrino nell’ordinaria amministrazione dell’incarico. Non è invocabile l’art. 2236 c.c. quando l’adempimento richiesto (inoltro di una comunicazione PEC con rettifica del piano di pagamento) non presenta particolare difficoltà tecnica.
La mancata trasmissione al cliente della comunicazione di rettifica del piano di pagamento, che determini la decadenza dal beneficio del “saldo e stralcio” e il ripristino del debito originario, integra negligenza causalmente efficiente. Il danno risarcibile coincide con la differenza tra quanto il contribuente avrebbe dovuto corrispondere in base al piano agevolato e quanto è tenuto a pagare a seguito della decadenza.

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