Effetti del proscioglimento penale sulle pretese risarcitorie dei congiunti

La Redazione
29 Luglio 2026

Il Tribunale di Avellino, in una complessa vicenda di esplosione da GPL con esito mortale, dichiara cessata la materia del contendere verso la compagnia assicurativa per intervenuta transazione, dichiara l’estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. verso alcuni convenuti e rigetta la domanda risarcitoria verso l’installatore, ritenendo vincolante il giudicato penale assolutorio ex art. 652 c.p.p.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all’esito di dibattimento, che accerti in modo positivo e non meramente dubitativo l’insussistenza del fatto di reato o la non attribuibilità all’imputato, spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio civile di risarcimento ex art. 652 c.p.p. anche quanto alla revoca delle statuizioni civili di primo grado. Il giudice civile non può limitarsi alla formula assolutoria, ma deve esaminare la motivazione per verificare se vi sia stato un effettivo accertamento liberatorio, restando precluso un nuovo accertamento della responsabilità dell’imputato assolto.
La rinuncia all’azione, quale atto di disposizione del diritto sostanziale, preclude la riproposizione della medesima domanda e comporta la cessazione della materia del contendere, mentre la rinuncia agli atti, disciplinata dall’art. 306 c.p.c., determina l’estinzione del processo, ferma la possibilità di nuova azione. La qualificazione dell’atto dipende dal contenuto concreto della dichiarazione, non dalla sola formula utilizzata, e incide sulla forma del provvedimento estintivo e sulla regolazione delle spese, che, in difetto di diverso accordo, gravano sul rinunciante.

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