I possibili adeguamenti statutari alla luce dell’entrata in vigore del d.lgs. 47/2026
Claudio Sottoriva
Marco Marchesani
22 Luglio 2026
La recente emanazione del d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 e la sua successiva entrata in vigore consentono di svolgere talune considerazioni in merito alla obbligatorietà o alla opportunità di procedere all’aggiornamento degli statuti sociali di società quotate e non quotate in attesa dell’emanazione di appositi regolamenti attuativi da parte della Consob relativamente ad alcune norme specifiche del Testo Unico della Finanza.
Premessa
Il Decreto Legislativo 27 marzo 2026, n. 47 recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento» ha apportato significative modifiche alla disciplina sia delle società quotate sia delle società non quotate (con riferimento a quest’ultime, per quanto riguarda – in particolare – i modelli di amministrazione e controllo, sia consentito il rinvio al contributo di C. Sottoriva, I nuovi modelli di amministrazione e controllo nelle società non quotate, 2026, Lefebvre Giuffrè).
In relazione a dette modifiche, è possibile, ma non obbligatorio, l’adeguamento degli statuti alla riformata disciplina.
In particolare, tenuto conto della miglior articolazione della disciplina dei modelli di amministrazione e controllo alternativi (il «sistema con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza» e il «sistema con consiglio d’amministrazione e con comitato per il controllo sulla gestione al suo interno») a quello c.d. tradizionale (che assume ora la denominazione di “sistema con organo amministrativo e collegio sindacale”) rispetto a quella previgente e risultante dall’intervento di modifica recato dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», alcune società potrebbero valutare l’opportunità di adottare un sistema di amministrazione e controllo diverso rispetto a quello in precedenza utilizzato.
L’entrata in vigore del d.lgs. 47/2026 per quanto riguarda i modelli di amministrazione e controllo
L’art. 11 del d.lgs. 47/2026 prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso, ossia a partire dal 29 aprile 2026.
Le eventuali modifiche in tema di governance degli statuti delle società non quotate, pertanto, possono essere apportate liberamente, atteso quanto sopra indicato (in argomento si veda A. Bertolotti, La riforma del TUF e del codice civile, Bologna, 2026, p. 253 e ss.).
Per quanto riguarda invece le società quotate, le modifiche apportate dal d.lgs. 47/2026 agli articoli 125-bis, 125-bis.1, 126-bis, 127, 127-ter, 135-bis, 135-undecies, 135-duodecies del Testo Unico della Finanza si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026. Fino a tale data continueranno pertanto ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. 47/2026 (ossia a partire dal 29 aprile 2026) e le previsioni statutarie adottate in conformità alle stesse.
Ulteriormente, sempre per quanto riguarda le società quotate, il comma 9 dell’art. 11 del d.lgs. 47/2026 prevede che le società adeguino gli statuti alle disposizioni di cui all'articolo 147-bis.1 del Testo Unico della Finanza (secondo cui «Gli organi di amministrazione e controllo sono eletti, nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, secondo norme previste dallo statuto che promuovono e favoriscono la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio») in tempo utile per consentirne l'applicazione alle nomine delle cariche sociali da effettuarsi o rinnovarsi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al momento dell'entrata in vigore del Decreto (ossia a partire dal 29 aprile 2026).
L’automatica applicazione delle nuove norme rispetto a quelle adottate in precedenza
Con riferimento alla declinazione nei singoli statuti sociali delle scelte di governance adottate, si rammenta – in generale – che ogni riferimento normativo pregresso si intende, ove compatibile, automaticamente sostituito dalle previsioni eventualmente incompatibili con la normativa novellata (nel caso di specie la rimodulazione dei modelli di amministrazione e controllo contenuti nel Codice Civile e nel Testo Unico della Finanza). Il d.lgs. 47/2026 ha previsto, in argomento, la modifica dell’art. 223-septies del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, le seguenti modificazioni:
il primo comma è sostituito dal seguente: «Ogni riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato, se ivi non diversamente disposto, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema con consiglio di sorveglianza, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, ove compatibile con le specificità di tali organi»;
al secondo comma, dopo la parola: «effettuato» sono inserite le seguenti: «, se ivi non diversamente disposto,».
L’adozione di un sistema di amministrazione e controllo diverso da quello tradizionale
Tenuto conto delle citate modifiche ai sistemi di amministrazione e controllo, una prima scelta utile potrebbe essere quella di introdurre nello statuto, in sede di costituzione della società o mediante un’apposita modifica delle preesistenti clausole statutarie, la contestualità dei tre sistemi di amministrazione e controllo o due di loro (ancorché la dizione del nuovo art. 2380, comma 1, c.c. preveda che «Lo statuto adotta ...uno dei sistemi» in luogo del previgente secondo comma «Lo statuto può adottare …»). Ben più ricorrente potrebbe essere invece la scelta di adottare un modello di amministrazione e controllo diverso rispetto a quello in precedenza adottato (nella generalità dei casi, quello tradizionale tenuto conto della previgente preferenza per il sistema tradizionale che si esprimeva anche nella circostanza che la disciplina di tale modello di amministrazione e controllo è concepita tendenzialmente come una disciplina “originaria”, “autonoma” e “completa”, mentre le discipline dei sistemi dualistico e monistico sono concepite come discipline “derivate”, “dipendenti” e “parziali”: queste ultime si limitavano – fino all’emanazione del d.lgs. 47/2026 – infatti a contenere delle deviazioni rispetto alla disciplina del c.d. sistema tradizionale e a prevedere dei rinvii specifici alle relative norme, in quanto compatibili. In argomento si veda si veda A. Bertolotti, La riforma del TUF e del codice civile, Bologna, 2026, p. 212 e ss. e, precedentemente l’emanazione del d.lgs. 47/2026 A. Benocci, Le novità del progetto di riforma del mercato dei capitali in materia di collegio sindacale, 5 dicembre 2025, disponibile on-line).
In questo caso occorre considerare le disposizioni del secondo comma dell’art. 2380 c.c. così come modificato dall’art. 9 del d.lgs. 47/2026 in cui è prevista la competenza dell'assemblea straordinaria, o del competente organo deliberativo, per deliberare il passaggio da un sistema all'altro. Contestualmente alla delibera, l'assemblea può nominare i primi componenti degli organi del nuovo sistema, per evitare una vacatio, fosse pure brevissima, degli organi amministrativi e di controllo, che non potrebbero validamente costituirsi sino a quando il nuovo modello non divenga efficace atteso che il dies a quo dell'efficacia del mutamento del sistema di amministrazione e controllo prescelto è differito (in particolare, alla data della riunione dell’organo competente, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo, per consentire che esso sia redatto e controllato dagli organi competenti nel relativo esercizio). Si tratta, peraltro, di norma dispositiva, che può essere derogata dalla delibera dell'assemblea: normalmente, in senso anticipatorio dell'efficacia del mutamento del sistema (si veda N. Atlante, Prime brevi considerazioni in tema di modifiche statutarie per adeguamento ad alcune novità introdotte dal d.lgs. 47 del 27 marzo 2026, 11 maggio 2026, intervento al seminario Assonime sulla riforma del TUF tenuto a Roma il 28 aprile 2026, disponibile on-line su federnotizie.it).
Ove si proceda contestualmente al mutamento di sistema di amministrazione e controllo ed alla nomina dei nuovi organi sociali, occorre, però, distinguere, ai fini dei quorum, la delibera straordinaria che decide il primo aspetto, da quella ordinaria che riguarda il secondo.
Si precisa che il mutamento di modello non è causa legale di recesso, non essendo assimilabile ad una trasformazione della società ex art. 2437, primo comma, lett. b) c.c. o a una modificazione statutaria dei diritti di voto e di partecipazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g) del Codice civile.
L’accennata utilità di aggiornare lo statuto sociale consegue al fatto che uno degli elementi caratterizzanti la riforma recata dal d.lgs. 47/2026 è che il modello di amministrazione e controllo c.d. tradizionale ha cessato di essere il sistema di riferimento “di default” e che ora assume la denominazione di “sistema con collegio sindacale”; tutti e tre i modelli di amministrazione e controllo sono stati infatti posti su un piano di equivalenza formale e sostanziale. In particolare, l’art. 9 del d.lgs. 47/2026 ha introdotto una struttura normativa articolata in un nucleo iniziale di regole comuni a tutti e tre i sistemi di amministrazione e controllo e in tre plessi normativi autonomi, ciascuno dedicato a un sistema specifico:
art. 2396-decies c.c.– art. 2409-septies c.c. per il modello con collegio sindacale (ex modello tradizionale);
art. 2409-novies c.c. – art. 2409-quinquiesdecies c.c. per il sistema con consiglio di sorveglianza (ex modello dualistico);
art. 2409-septiesdecies c.c. – art. 2409-noviesdecies c.c. per il sistema con comitato per il controllo sulla gestione (ex modello monistico).
Si rammenta che il Consiglio Notarile di Milano, con la Massima n. 17 del 18 marzo 2004, ha ritenuto non conforme alla legge la previsione, nello statuto di una s.p.a., della coesistente contestuale di più sistemi di amministrazione e controllo (tradizionale, dualistico, monistico) con scelta rimessa all’assemblea ordinaria: il cambiamento di sistema richiederebbe, in ogni caso, una deliberazione modificativa dello statuto con i quorum minimi, il controllo di legalità e la pubblicità a tal fine richiesti dalla legge. Secondo il Consiglio Notarile di Milano, infatti, «nella s.p.a., pur rimanendo pacifica l’ammissibilità della previsione di amministratore unico e consiglio di amministrazione con scelta rimessa all’assemblea ordinaria di nomina, non può viceversa ammettersi la previsione statutaria di diversi di sistemi di amministrazione e controllo compiutamente regolati, ad es. disciplinandosi accanto al modello tradizionale l’alternativa dualistica e/o monistica, con rinvio esplicito o implicito all’assemblea ordinaria per la successiva modifica della scelta iniziale, compiuta nell’atto costitutivo. Né potrebbe conseguentemente riconoscersi la conformità alla legge della deliberazione dell’assemblea ordinaria con cui, avvalendosi di una tale competenza apparentemente concessa dallo statuto, si mutasse l’opzione iniziale. Ciò perché, mentre l’alternativa tra amministratore unico e consiglio di amministrazione attiene al piano della composizione e delle modalità operative dell’organo amministrativo, nelle diverse ipotesi qui considerate si incide profondamente sull’intera struttura organizzativa societaria, modificandosi non solo le competenze dei vari organi e i poteri/doveri dei relativi componenti, ma la stessa formula organizzativa di base fondata sulla radicale separazione tra funzione gestoria e funzione di controllo interno sulla gestione, con evidenti rilevanti riflessi sulla posizione dei soci. Nel qual caso non è sufficiente il consenso anticipato dei soci a tutte le varianti in opzione (si arriverebbe altrimenti a prefigurare l’ipotesi estrema ed assurda di uno statuto societario regolante la società nel tipo s.p.a. e nel tipo s.r.l., con rinvio all’assemblea ordinaria per la scelta tra le due strutture organizzative entrambe a priori approvate dai soci), dovendosi invece richiedere che una variazione organizzativa così radicale avvenga sempre secondo il procedimento, con i quorum, con i controlli di legalità e le forme di pubblicità richieste dall’ordinamento per le modifiche statutarie». Orbene, giacché quanto sopra era riferibile alla disciplina previgente l’entrata in vigore del d.lgs. 47/2026, è stato rilevato (si veda N. Atlante, Prime brevi considerazioni in tema di modifiche statutarie per adeguamento ad alcune novità introdotte dal d.lgs. 47 del 27 marzo 2026, 11 maggio 2026, intervento al seminario Assonime sulla riforma del TUF tenuto a Roma il 28 aprile 2026 disponibile on-line su federnotizie.it) che - vista la dizione del nuovo art. 2380 I comma del Codice Civile («Lo statuto adotta ...uno dei sistemi») in luogo del previgente secondo comma («Lo statuto può adottare …») - si potrebbe discutere se le modifiche dello statuto sociale per l’adeguamento al d.lgs. 47/2026 siano necessarie, al fine di introdurre un unico sistema di amministrazione e controllo e, in caso di risposta affermativa, forse concludere per la competenza a deliberarle in capo al Consiglio d’Amministrazione.
Le modifiche per quanto riguarda le società quotate
Oltre alle eventuali scelte in merito all’adozione di un modello di amministrazione e controllo diverso rispetto a quello precedentemente adottato, nell’ambito delle società quotate occorre ricordare le modifiche apportate dal d.lgs. 47/2026 all’art. 123-ter comma 3-ter del Testo Unico della Finanza in tema di delibere sulla politica di remunerazione. Lo statuto può disporre infatti che la delibera in merito non sia vincolante («La deliberazione prevista dal comma 3-bis è vincolante, qualora lo statuto non disponga diversamente. In caso la deliberazione sia vincolante, se l'assemblea dei soci non approva la politica di remunerazione sottoposta al voto ai sensi del comma 3-bis la società continua a corrispondere remunerazioni conformi alla più recente politica di remunerazione approvata dall'assemblea o, in mancanza, può continuare a corrispondere remunerazioni conformi alle prassi vigenti. In caso di mancata approvazione, la società sottopone al voto dei soci una nuova politica di remunerazione al più tardi in occasione della successiva assemblea prevista dall'articolo 2364, secondo comma, o dell'assemblea prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile»). In questo caso sembra possibile ricorrere alla delibera dell’organo amministrativo, per quelle società che abbiano previsto la deroga all’art. 2365 del Codice Civile nello statuto, fatte salve considerazioni in senso opposto legate al possibile ricorrere di ipotesi di conflitti di interesse.
Un ulteriore aggiornamento degli attuali statuti potrebbe conseguire alle modifiche apportate all’art. 125-bis.1 del Testo Unico della Finanza per quanto attiene le modalità di svolgimento dell’assemblea. In argomento si rammenta che il primo comma dell’art. 125-bis.1 del Testo Unico della Finanza stabilisce che lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l’assemblea può essere svolta (assemblea in luogo fisico con espressione del voto in presenza; assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; assemblea per il tramite di rappresentante designato; assemblea con voto per corrispondenza; assemblea con voto elettronico).
Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può altresì prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Testo Unico della Finanza, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del Testo Unico della Finanza. Può, altresì, essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma 4, c.c.
In base al quarto comma dell’art. 125-bis.1 del Testo Unico della Finanza, lo statuto (così come il regolamento del consiglio con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge) può prevedere anche, per il caso in cui l’intervento si svolga in un luogo fisico o mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia di possesso azionario non superiore allo 0,5 per mille cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Si rammenta che il quinto comma del citato articolo conferisce ai soci che rappresentino anche congiuntamente almeno un ventesimo del capitale sociale (ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto), nei casi in cui lo statuto preveda che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o esclusivamente mediante il rappresentante designato, il diritto di chiedere che l’assemblea si tenga in un luogo fisico, senza il ricorso al rappresentante designato o a mezzi di telecomunicazione, fermo quanto disposto dal quarto comma (ferma cioè la limitazione del diritto di intervento).
Le modifiche statutarie di cui sopra potrebbero forse, in qualche caso, essere deliberate dall’organo amministrativo (si veda N. Atlante, Prime brevi considerazioni in tema di modifiche statutarie per adeguamento ad alcune novità introdotte dal d.lgs. 47 del 27 marzo 2026, 11 maggio 2026, intervento al seminario Assonime sulla riforma del TUF tenuto a Roma il 28 aprile 2026 disponibile on-line su federnotizie.it, quando si tratti di mero adeguamento) ma più spesso, nei casi di introduzione di clausole complesse, dovranno essere rimesse alla competenza della assemblea straordinaria (tenendo conto anche della possibile posizione di conflitto di interessi nella quale si troverà l’organo amministrativo quando vorrà adottare il regolamento del terzo comma dell’art. 125 – bis.1, nonostante in tal caso sia prevista la necessità del voto favorevole della maggioranza dei consiglieri indipendenti o del consiglio d sorveglianza).
Ulteriormente, per quanto attiene ai principi sulla composizione degli organi, il d.lgs. 47/2026 ha introdotto l’art. 147-bis.1 del Testo Unico della Finanza: lo statuto deve prevedere norme sull’elezione degli organi di amministrazione e controllo che promuovano e favoriscano la professionalità, rappresentatività e diversità della complessiva composizione del collegio. Si tratterrebbe di una ipotesi di modifica statutaria obbligatoria, il che porterebbe a concludere per la competenza dell’organo amministrativo (e ad interrogarsi sulle conseguenze del mancato adeguamento entro i termini di legge; si veda N. Atlante, Prime brevi considerazioni in tema di modifiche statutarie per adeguamento ad alcune novità introdotte dal d.lgs. 47 del 27 marzo 2026, 11 maggio 2026, intervento al seminario Assonime sulla riforma del TUF tenuto a Roma il 28 aprile 2026 disponibile on-line su federnotizie.it).
Non vi sono particolari dubbi in merito alla competenza dell’organo amministrativo per quanto attiene, invece, all’eventuale adeguamento dello statuto alla nuova formulazione dell’art. 148 del Testo Unico della Finanza riguardo la composizione dell’organo di controllo (collegio sindacale – consiglio di sorveglianza – comitato per il controllo sulla gestione). In particolare, il primo comma affida allo statuto il compito di stabilire il riparto dei componenti, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno 2/5 o 1/3 (organo di tre) dei componenti. Dal punto di vista operativo, si tratterà conseguentemente di verificare la norma statutaria vigente e, se fosse necessaria una modifica per adeguarla, si potrà concludere per la competenza dell’organo amministrativo. Analogamente per quanto attiene l’eventuale modifica dello statuto sociale tenuto conto della formulazione dell’art. 148.1 del Testo Unico della Finanza.
Invece, per quanto riguarda la nomina del comitato per il controllo sulla gestione, si rammente che è previsto che salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetti al Consiglio d’amministrazione. Anche qui la modifica è eventuale e la competenza potrebbe spettare all’organo amministrativo (si veda N. Atlante, Prime brevi considerazioni in tema di modifiche statutarie per adeguamento ad alcune novità introdotte dal d.lgs. 47 del 27 marzo 2026, 11 maggio 2026, intervento al seminario Assonime sulla riforma del TUF tenuto a Roma il 28 aprile 2026 disponibile on-line su federnotizie.it).
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Sommario
L’entrata in vigore del d.lgs. 47/2026 per quanto riguarda i modelli di amministrazione e controllo
L’automatica applicazione delle nuove norme rispetto a quelle adottate in precedenza
L’adozione di un sistema di amministrazione e controllo diverso da quello tradizionale
Le modifiche per quanto riguarda le società quotate