Responsabilità medica, ATP e prescrizione nella legge Gelli‑Bianco

La Redazione
03 Agosto 2026

La sentenza in oggetto affronta una complessa vicenda di malpractice ostetrico‑ginecologica, chiarendo i rapporti tra struttura e sanitari ex art. 7 l. 24/2017, la natura e gli effetti del termine di 90 giorni post‑ATP, il concorso di colpa della paziente dimessa volontariamente e la diversa prescrizione per struttura (decennale) e medici (quinquennale). 

Nel giudizio di responsabilità sanitaria, il termine di 90 giorni previsto dall’art. 8, comma 3, l. 24/2017 per la proposizione del ricorso ex art. 702‑bis c.p.c. dopo l’ATP ha natura perentoria solo quanto alla “salvezza” degli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso ex art. 696‑bis c.p.c., ma non integra una seconda condizione di procedibilità dell’azione di merito. Ne consegue che il mancato rispetto del termine non preclude l’introduzione del giudizio di merito, che resta procedibile, ma comporta unicamente la perdita degli effetti ricollegati alla domanda originaria, specie ove l’attore abbia comunque esperito, in via alternativa, il procedimento di mediazione obbligatoria.

In applicazione dell’art. 7 l. 24/2017, la responsabilità della struttura sanitaria verso il paziente mantiene natura contrattuale, con onere per il danneggiato di provare contratto e aggravamento/nuova patologia, gravando sulla struttura la prova dell’esatto adempimento o della causa imprevedibile ed inevitabile; la responsabilità del sanitario dipendente resta invece extracontrattuale, soggetta a termine di prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile come conseguenza della condotta sanitaria.

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