Inammissibilità della trasposizione del ricorso straordinario in materia PNRR

Redazione Scientifica Processo amministrativo
28 Luglio 2026

Il TAR Lazio, sez. III-ter, con sentenza n. 12125/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo a procedure amministrative connesse, anche indirettamente, all’attuazione del PNRR, cui si applica il rito speciale accelerato ex art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, incompatibile con struttura e termini del rimedio straordinario.  

Il TAR Lazio, sez. III-ter, con la sentenza n. 12125/2026, ha affermato l’inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in relazione a procedure amministrative connesse, anche indirettamente, all’attuazione del PNRR. In tali ipotesi trova applicazione il rito speciale accelerato previsto dall’art. 12-bis del d.l. n. 68/2022, incompatibile con la struttura del ricorso straordinario, caratterizzato da fasi procedimentali più articolate e da termini più ampi. Pur dichiarando l’inammissibilità del gravame, il Collegio ha esaminato anche il merito della controversia, escludendo la fondatezza delle censure relative al criterio di calcolo del vincolo di autoconsumo negli impianti fotovoltaici. Secondo il TAR, il fabbisogno energetico rilevante deve essere determinato sulla base dell’energia effettivamente consumata, al netto delle perdite di rete, al fine di evitare una sovrastima del fabbisogno e il conseguente sovradimensionamento dell’impianto.

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