Concessione di servizi e segretezza dell’offerta economica: il rischio di commistione vizia l’aggiudicazione

Redazione Scientifica Processo amministrativo
31 Luglio 2026

L’affidamento della gestione di un’attività rivolta alla collettività, caratterizzata da organizzazione logistica, selezione degli operatori e assunzione del rischio operativo, integra una concessione di servizi e non una mera concessione di bene pubblico. Il principio di separazione tra offerta tecnica ed economica tutela non solo dall’effettiva conoscenza anticipata dell’offerta economica, ma anche dal mero rischio potenziale che tale conoscenza possa condizionare la valutazione tecnica.

La trasmissione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica con modalità non idonee ad assicurarne la separazione e segretezza, in violazione della lex specialis, comporta l’illegittimità dell’aggiudicazione e l’esclusione dell’operatore economico.

Ai sensi dell’art. 93, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, il RUP può far parte della commissione giudicatrice, anche con funzioni di presidente, purché non sostituisca le proprie valutazioni a quelle dell’organo collegiale e sia preservata la distinzione tra fase gestionale e fase valutativa.

La decisione affronta una controversia relativa all’affidamento della gestione e organizzazione di un mercatino comunale, qualificando il rapporto come concessione di servizi soggetta alla disciplina del d.lgs. n. 36/2023. Il giudice accoglie il ricorso della seconda classificata, ritenendo violato il principio di segretezza dell’offerta economica per l’invio, da parte dell’aggiudicataria, dell’offerta tecnica ed economica nella medesima PEC, in contrasto con il bando. La sentenza ribadisce che, nelle procedure comparative, è sufficiente anche il solo rischio potenziale di commistione tra offerta tecnica ed economica per determinare l’illegittimità dell’aggiudicazione. Inoltre, il Tribunale precisa che la partecipazione del RUP alla commissione giudicatrice, anche quale presidente, è oggi espressamente ammessa dall’art. 93, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, purché sia rispettata la distinzione tra funzioni gestionali e valutative.

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