Impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco DGSIA
06 Agosto 2026
Massima L’impugnazione trasmessa a un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell’elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, quand’anche riferibile all’ufficio giudiziario competente a riceverla, è inammissibile, salvo che la stessa sia stata inoltrata, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso. Il caso Il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 87-bis, comma 7, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata “riesame.tribunale.palermogiustiziacert.it”, diverso da quello individuato nel decreto del direttore della D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020 (depositoattipenali3.tribunale.palermo@giustiziacert.it). Il ricorso è stato assegnato alla Prima sezione penale che, con ordinanza del 9 ottobre 2025, ha rilevato l'esistenza di contrasti interpretativi sul se, nel sistema disciplinato dall’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia ammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020, ma comunque riferibile all'ufficio giudiziario competente a riceverla, quando l'atto sia stato ricevuto e preso in carico dalla cancelleria del giudice competente entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione. La questione La questione in esame è la seguente: è ammissibile l’impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020? Le soluzioni giuridiche Con la odierna pronuncia, il giudice della nomofilachia risolve l’interpretazione dell’87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, concludendo per l’inammissibilità dell'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del 9 novembre 2020. La sentenza in commento muove in primo luogo dall’analisi dell’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale, nel regolare la fase transitoria del processo penale telematico, ha espressamente previsto la possibilità di trasmettere atti processuali, comprese le impugnazioni, mediante posta elettronica certificata, a condizione che l’indirizzo di destinazione dell’ufficio giudiziario competente sia incluso negli elenchi ufficiali predisposti dal DGSIA. Tale previsione, confermata e integrata dai decreti ministeriali attuativi n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024, conserva efficacia, per le impugnazioni cautelari, sino al 31 dicembre 2025, in forza della deroga espressamente prevista dall’art. 3, comma 3, del citato d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal successivo d.m. n. 206 del 2024. In tale contesto, l’invio a mezzo PEC di un atto di impugnazione cautelare effettuato nel mese di aprile 2025 si colloca pienamente nel perimetro di operatività della disciplina transitoria, risultando conforme alle modalità di deposito ancora consentite per tale tipologia di atti. In secondo luogo, le Sezioni Unite passano alla valutazione dei distinti orientamenti di legittimità in contrasto tra loro. Viene dato conto dell’esistenza di un primo orientamento, che privilegiando un approccio più marcatamente formale alla disposizione, esclude la sanabilità dell'errore commesso nel deposito dell'impugnazione. A sostegno del percorso argomentativo seguito si valorizzano tanto l’inequivocabile tenore letterale della norma quanto i limiti dei principi del favor impugnationis” e del raggiungimento dello scopo, espressi dalle Sezioni Unite n. 1626/2021, sia al fine di escluderne l’applicazione alle ipotesi di deposito telematico e non fisico, sia per desumere da essi l’impossibilità di ammettere modalità di presentazione del ricorso diverse da quelle previste dal legislatore (si annoverano a quest’orientamento Cass. n. 11795/2024; Cass. n. 25527/2024; Cass. n. 2458/2025). L’orientamento opposto ammette la possibilità di sanare l'atto di impugnazione irritualmente presentato a un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile all’ufficio competente non incluso nell'elenco Direttoriale qualora sia pervenuto tempestivamente alla cancelleria del giudice funzionalmente competente a riceverla. In particolare, questo orientamento rinvia al principio del raggiungimento dello scopo: Tali principi risultano pienamente applicabili anche all’ipotesi in cui l’impugnazione, trasmessa via PEC ad un indirizzo diverso da quello indicato dal Direttore della DGSIA, sia stata comunque tempestivamente acquisita dalla cancelleria del giudice competente, così come, ad esempio, nei casi di trasmissione da altro ufficio che lo aveva ricevuto per errore, di presentazione a mano o di invio per posta ordinaria in forma adeguata. Tale interpretazione, si aggiunge, è imposta dalle fonti sovranazionali sul giusto processo, poiché, sebbene la Corte EDU riconosca agli Stati un ampio margine di apprezzamento in materia di modalità di presentazione delle impugnazioni, le restrizioni non possono comprimere il diritto di accesso al giudice al punto da comprometterne la sostanza (Corte EDU: García Manibardo c. Spagna, n. 38695/97, § 36; Mortier c. Francia, n. 42195/98, § 33). L’orientamento meno rigoroso ha trovato espressione anche in decisioni emesse sotto la vigenza dell’art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 (Cass. n. 23399/2022, che ha richiamato il favor impugnationis e la necessità di evitare formalismi eccessivi che comprimano il diritto di difesa; Cass. n. 18301/2023). In linea con l’orientamento maggioritario, seppur temperato, le Sezioni Unite hanno escluso che il favor impugnationis possa sanare l’errore, affermando la piena conformità della previsione di cui all’art. 87-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 ai principi costituzionali e alla giurisprudenza europea, posto che la norma non limita il diritto di difesa, ma ne regola le modalità di esercizio secondo criteri chiari e prevedibili. La Corte aggiunge, inoltre, che l’interpretazione dell’art. 87-bis, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 150 del 2022 risulta conforme tanto ai principi costituzionali in materia di garanzia del diritto di difesa, quanto ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU in tema di diritto di accesso al giudice. Non si configura, infatti, alcuna limitazione al diritto di impugnazione, atteso che la norma si limita a disciplinarne le modalità di esercizio, ambito che rientra nella discrezionalità del legislatore. È richiesto, in sostanza, il rispetto di regole funzionali alla semplificazione e all’organizzazione del sistema, finalizzate a garantirne l’efficienza. La puntuale e inequivoca individuazione degli indirizzi di posta elettronica certificata riferibili a ciascun ufficio giudiziario sul territorio nazionale, come risultante dall’allegato al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 9 novembre 2020, unitamente alla possibilità per la parte di trasmettere l’atto a uno qualsiasi degli indirizzi ivi elencati, rappresenta un adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela del diritto di difesa e quelle, parimenti rilevanti, di buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Analogamente si osserva che il principio del raggiungimento dello scopo, nelle forme considerate dalle Sezioni Unite Bottari, rimane certamente percorribile nell’ipotesi in cui l’impugnante opti per il deposito analogico, seguendo il “binario cartaceo”, ma si rivela di complessa realizzazione quando la parte prescelga l’alternativa del deposito telematico mediante PEC. In tale evenienza, infatti, risulta arduo conciliare il rapporto tra tale principio e la previsione normativa di inammissibilità dell’impugnazione di cui all’art. 87-bis, comma 7, lett. e), d.lgs. n. 150 del 2022, almeno nella declinazione che identifica il “raggiungimento dello scopo” nel mero pervenimento del ricorso, in formato cartaceo, presso una qualsiasi cancelleria dell’ufficio giudiziario competente a ricevere l’impugnazione, seguito dalla consegna materiale al giudice. Unica eccezione al regime appena descritto è l’ipotesi in cui salvo che l’atto di impugnazione erroneamente inviato, sia poi inoltrato, nei termini di legge, con la medesima modalità di posta elettronica, dalla casella di ricezione dell’indirizzo non compreso nell’elenco suddetto alla casella dell’indirizzo compreso: la trasmissione interna tra caselle pec dello stesso ufficio giudiziario garantirebbe il rispetto del canale telematico previsto dal legislatore. Osservazioni La tesi oggi assunta dal giudice della nomofilachia si fonda sul dato letterale dell’art. 87-bis, comma 7, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua tassativamente le ipotesi di inammissibilità e impone il rispetto delle modalità di deposito telematico. In questa prospettiva, il deposito è valido solo se effettuato presso gli indirizzi PEC inclusi nell’elenco ministeriale allegato al provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del 9 novembre 2020; l’invio ad un indirizzo non abilitato, anche se riferibile all’ufficio competente, comporta inammissibilità automatica, senza possibilità di sanatoria. Ne deriva l’esclusione del favor impugnationis, che non può supplire alla volontà del legislatore né giustificare modalità alternative di trasmissione. La giurisprudenza aderente ribadisce la necessità di garantire certezza, tracciabilità e speditezza, in coerenza con il principio del buon andamento, ritenendo compatibile tale disciplina con i parametri convenzionali, poiché gli Stati godono di ampio margine di apprezzamento nella regolazione dell’accesso al giudice. Argomentando in modo più approfondito, la Corte ha escluso l’applicabilità al caso di specie del principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza “Bottari”, ritenendo non trasferibili al deposito telematico i criteri interpretativi ivi delineati, in quanto riferiti esclusivamente al deposito presso “luoghi fisici” e non estensibili al diverso paradigma del deposito “telematico”. Quest’ultimo, infatti, costituisce tassello di un sistema normativo più articolato, disciplinato in modo analitico dal legislatore mediante l’art. 87-bis del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua espressamente le caratteristiche che devono connotare tanto l’indirizzo PEC mittente, quello certificato del difensore, quanto quello ricevente, selezionato e validato dal DGSIA. Ne consegue che, se nel sistema cartaceo le Sezioni Unite “Bottari” hanno potuto valorizzare il “raggiungimento dello scopo” quale criterio di sanatoria, nel sistema telematico tale approccio non è consentito, essendo quest’ultimo caratterizzato da un “percorso digitale” rigidamente regolato, per il quale il legislatore ha previsto cause di inammissibilità tipizzate e inderogabili. L’aver previsto il legislatore la massima sanzione processuale per il mancato rispetto delle regole imposte in materia di presentazione dell’impugnazione, preclude, quindi, la percorribilità di interpretazioni abroganti o latamente correttive, che valorizzino l’idoneità dell’invio al “raggiungimento dello scopo”. Tali interpretazioni, lungi dal semplificare, si risolverebbero in una complicazione dell’accertamento processuale e in una dilatazione dei tempi di definizione, posto che lo scrutinio, caso per caso, dell’effettività dell’inoltro del ricorso presso indirizzi non abilitati implicherebbe l’affidamento della legittimità della progressione processuale ad imprevedibili, e non imposti dal legislatore, controlli della cancelleria su caselle di posta non abilitate al ricevimento delle impugnazioni. In tal modo, si contravverrebbe alla ratio di semplificazione delle comunicazioni e di accelerazione dell’iter processuale che informa la revisione delle regole del processo penale operata dal d.lgs. n. 150 del 2022. Appare possibile affermare che la soluzione adottata dalle Sezioni Unite in ordine al regime transitorio disciplinato dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 appare destinata ad assumere rilievo ben più ampio rispetto all’ambito immediato di applicazione, posto che costituirà un punto di riferimento per gli interpreti anche nel nuovo scenario delineato dallo sviluppo del processo penale telematico, che, sebbene privo di specifiche cause di inammissibilità “telematica”, comunque prevede che il mancato rispetto delle modalità di deposito telematico delle impugnazioni sia sanzionato ai sensi dell’art. 591 c.p.p., in ragione del rinvio ivi contenuto all’art. 582, che a sua volta richiama le forme del deposito di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. Nel sistema delineato dal regime transitorio – concepito come alternativo a quello cartaceo - il legislatore ha configurato i requisiti tecnici come requisiti ad substantiam, a presidio delle garanzie sostanziali che la normativa processuale deve assicurare alla valenza dell’atto informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata. In questa prospettiva il difetto o l’irregolarità della certificazione informatica della riferibilità dell’atto al suo autore (firma digitale), della provenienza dell’atto dal medesimo soggetto (intestazione della casella PEC), della abilitazione del difensore (presenza nel ReGindE), della riferibilità all’ufficio giudiziario della casella di destinazione (provvedimento dirigenziale contenente l’elenco degli indirizzi elettronici degli uffici giudiziari abilitati), nonché della completezza e integrità degli atti inviati (firma digitale degli allegati), non porrebbero soltanto in dubbio l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo processuale, ma ne determinerebbero l’inesistenza giuridica. In secondo luogo, in un sistema in cui l’invio dell’atto impugnatorio a un indirizzo PEC non abilitato, ancorché riferibile all’ufficio giudiziario competente, comporta l’inammissibilità automatica dell’impugnazione, appare complesso configurare uno spazio per il raggiungimento dello scopo tramite consegna analogica dell’atto, poiché è lo stesso giudice competente a riceverlo che, nel momento in cui lo prende in carico con tale modalità, è tenuto a dichiararne l’inammissibilità. La dichiarazione presuppone che il giudice sia venuto a conoscenza dell’atto; proprio questa conoscenza, paradossalmente, preclude ogni possibilità di sanatoria, in quanto l’atto è stato ricevuto in violazione delle modalità telematiche prescritte e il giudice non può che rilevarne l’irregolarità formale e procedere alla declaratoria di inammissibilità. Per certi versi non potrebbe escludersi che sia stato lo stesso legislatore ad aver precluso l’applicazione del principio del raggiungimento dello scopo in presenza di modalità di trasmissione non conformi, avendo previsto che il giudice, anche qualora venga a conoscenza del ricorso, debba comunque dichiararne l’inammissibilità se la ricezione non è avvenuta tramite i canali previsti. In terzo luogo, occorre osservare che il sistema delineato dal legislatore si innesta nell’assetto codicistico caratterizzato dalla disciplina dell’art. 591 c.p.p., che consente di rilevare le cause di inammissibilità in ogni stato e grado del giudizio. Ci si deve interrogare, dunque, su cosa accada se il giudice a quo, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo, non dichiari l’inammissibilità derivante dal mancato utilizzo dell’indirizzo PEC incluso negli elenchi allegati al provvedimento direttoriale, ma che tuttavia la rilevi il giudice ad quem. A conclusione della disamina effettuata, appare utile evidenziare che la disciplina prevista dall’art. 87-bis d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, tuttora vigente, è destinata a cessare con la piena attuazione del processo penale telematico, secondo quanto stabilito dai decreti a ciò finalizzati. In tema di impugnazioni, e segnatamente con riferimento all’appello e al riesame, il quadro normativo attuale è segnato dalla coesistenza tra il regime transitorio delineato dall’art. 87-bis e le disposizioni contenute nei decreti ministeriali n. 217 del 2023 e n. 206 del 2024. Già per quanto riguarda le impugnazioni non cautelari l’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, come modificato dal d.m. n. 206 del 2024, ha previsto, a decorrere dalla data 1° gennaio 2025, l’obbligatorietà del deposito delle impugnazioni esclusivamente tramite il Portale per il Deposito degli Atti Penali, ai sensi degli artt. 582, commi 1, 1-bis,e 111-bis cod. proc. pen., senza possibilità di ricorso alla PEC, salvo le deroghe espressamente previste. Il medesimo d.m. n. 206 del 2024, al comma 3, fa salva sino al 31 dicembre 2025 la possibilità di depositare con modalità non telematiche, e dunque anche via PEC, gli atti relativi ai procedimenti cautelari personali e reali, tra cui le istanze di sostituzione della misura, i riesami e gli appelli ex art. 310 c.p.p. Ne consegue che, allo spirare del termine indicato, il sistema PEC cesserà di essere utilizzabile anche per le impugnazioni cautelari, lasciando spazio al modello telematico integrale delineato dall’art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed entrato in vigore il 4 aprile 2024, fondato sulla l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti, documenti, richieste e memorie in ogni stato e grado del procedimento, salve le eccezioni espressamente previste per gli atti non suscettibili di acquisizione informatica o compiuti personalmente dalle parti. Tale modello, nel dare attuazione alla legge n. 134 del 2021, è fondato su un sistema di deposito telematico degli atti processuali che, per struttura e finalità, si distingue radicalmente dal precedente modello emergenziale basato sull’invio via PEC. Deve, infatti osservarsi che il Portale dei Servizi Telematici (PST), che ha sostituito il più “rudimentale” Portale del Processo Penale Telematico (PPT) in uso sotto la vigenza dell’art. 87-bis, e che è il sistema informatico ufficialmente designato per la trasmissione e ricezione degli atti processuali in “modalità telematica” ex art. 111-bis cod. proc. pen., consente il deposito degli atti in modalità guidata, all’interno di un ambiente informatico controllato e integrato con il fascicolo digitale del procedimento, in quanto l’accesso avviene mediante credenziali sicure (SPID, CNS, firma digitale) e l’utente è assistito nella selezione del procedimento e dell’ufficio competente attraverso interfacce strutturate, che riducono sensibilmente il margine di errore umano. A differenza del sistema PEC, nel quale l’atto deve essere inviato manualmente a un indirizzo di posta elettronica certificata, con il rischio concreto di errore nella selezione dell’ufficio destinatario, il PTS è concepito per guidare l’utente nella corretta individuazione dell’ufficio, attraverso filtri, codici identificativi e collegamenti diretti al fascicolo informatico, per effettuare controlli automatici sulla firma digitale, sul formato del file, sulla riferibilità dell’atto al procedimento selezionato. Ne consegue che il rischio di errore nella trasmissione dell’atto, e specificamente nell’individuazione dell’ufficio competente o del suo indirizzo qualificato, risulta strutturalmente quasi eliminato, in quanto il PST, ma accompagna l’utente nella sua corretta collocazione all’interno del flusso processuale. Inoltre, a differenza di quanto accade con la PEC, in cui la casella riceve indistintamente e ogni controllo sulla regolarità tecnica dell’atto è rimessa alla verifica manuale delle cancellerie, il Portale non si limita a ricevere passivamente un documento, ma ne controlla i requisiti tecnici, subordinando al rispetto di essi l’accettazione e in caso di deposito andato a buon fine genera automaticamente ricevute di accettazione e di avvenuta consegna con valore legale, garantendo la certezza temporale della trasmissione e la tracciabilità dell’atto, anche in questo caso compiendo gli adempimenti che in caso di ricezione della PEC, gravano sulla cancellerie. |