Danni provocati da alcuni cani randagi: responsabilità della PA e onere della prova
10 Agosto 2026
In tema di danni cagionati da cani randagi, non trova applicazione l’art. 2052 c.c., ma esclusivamente il paradigma aquiliano dell’art. 2043 c.c., atteso che i cani randagi non costituiscono fauna selvatica protetta ma oggetto di un dovere pubblicistico di prevenzione del fenomeno e di protezione dell’incolumità dei cittadini. 2 Ne consegue che non è configurabile una responsabilità oggettiva dell’ente pubblico preposto alla gestione del randagismo.
La colpa non può desumersi dal solo fatto dell’aggressione da parte del cane sulla pubblica via, né dalla mera presenza di animali vaganti, in difetto di pregresse segnalazioni o richieste di intervento rimaste inevase. |