Danni provocati da alcuni cani randagi: responsabilità della PA e onere della prova

La Redazione
10 Agosto 2026

Il Tribunale di Sciacca, applicando il più recente orientamento di legittimità, ribadisce che i danni da randagismo sono regolati dall’art. 2043 c.c., con esclusione dell’art. 2052 c.c. L’attrice, vittima di aggressione da cane randagio, non assolve l’onere di provare specifiche omissioni colpose dell’ente né la loro evitabilità, con conseguente rigetto della domanda.

In tema di danni cagionati da cani randagi, non trova applicazione l’art. 2052 c.c., ma esclusivamente il paradigma aquiliano dell’art. 2043 c.c., atteso che i cani randagi non costituiscono fauna selvatica protetta ma oggetto di un dovere pubblicistico di prevenzione del fenomeno e di protezione dell’incolumità dei cittadini. 2 Ne consegue che non è configurabile una responsabilità oggettiva dell’ente pubblico preposto alla gestione del randagismo.
Il danneggiato che agisce per il risarcimento deve:

  • a) provare che l’animale fosse effettivamente randagio e individuare l’ente competente alla cattura e custodia secondo la normativa regionale;
  • b) dimostrare una concreta condotta colposa, omissiva o commissiva, dell’ente (insufficiente organizzazione del servizio, mancata attivazione o inefficienza strutturale);
  • c) provare che l’evento era ragionevolmente evitabile con uno sforzo proporzionato alle capacità organizzative e finanziarie dell’ente.

La colpa non può desumersi dal solo fatto dell’aggressione da parte del cane sulla pubblica via, né dalla mera presenza di animali vaganti, in difetto di pregresse segnalazioni o richieste di intervento rimaste inevase.
Solo una volta dimostrata l’inerzia colposa della P.A., il nesso causale tra omissione e danno può ritenersi provato in via presuntiva mediante il criterio della “concretizzazione del rischio” che la norma violata mirava a prevenire, salva la prova contraria del caso fortuito a carico dell’ente.

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