Il difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza deve allegare a pena di inammissibilità lo specifico mandato di cui all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p. anche quando, unitamente alla sentenza, impugni l’ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato?
Questione controversa
La questione controversa investe lo “specifico mandato ad impugnare”, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio, che, a mente dell’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., il difensore di ufficio dell’imputato giudicato in assenza deve allegare al gravame a pena di inammissibilità: la regola si applica anche quando il ricorrente si dolga dell’illegittimità della ordinanza che ha dichiarato l'assenza dell'imputato?
Possibili soluzioni
Prima soluzione
Seconda soluzione
Un primo orientamento ritiene che il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non sia applicabile al giudizio di cassazione nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato: ed invero, in materia di impugnazioni i precetti normativi sono da ritenere di stretta interpretazione, sicché la regola in esame deve essere rispettata solo quando la parte impugni - non un'ordinanza, ma - una sentenza.
Questo orientamento evidenzia che il momento per far valere la nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato è solamente quello dell'impugnazione, attraverso il ricorso per cassazione, avverso la sentenza che ha concluso il giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio; né, peraltro, il difensore potrebbe impugnare immediatamente quel provvedimento denunciandone l’abnormità, dato il contenuto dell'ordinanza in questione (declaratoria di assenza dell'imputato) e, soprattutto, visto che l’ordinamento prevede uno specifico potere impugnatorio, pur se differito nel tempo per ragioni di economia processuale e di concentrazione del giudizio.
Dunque, essendovi una connessione sostanziale tra l’ordinanza dichiarativa dell’assenza e la sentenza, la parte ha diritto di impugnare l'ordinanza dichiarativa dell’assenza, unitamente alla sentenza, senza che possano pretendersi formalità previste esclusivamente per quest'ultima.
Una diversa interpretazione finirebbe per comprimere una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge, incidendo ingiustificatamente sul diritto di difesa, tanto più nei casi in cui solo la verifica della legittimità della dichiarazione di assenza consente di soddisfare le esigenze del sistema processuale.
Questo orientamento richiama, inoltre, il principio, di rango convenzionale e costituzionale, secondo cui il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo costituisce elemento essenziale del giusto processo, sicché l'assenza è compatibile con l'ordinamento solo ove risulti frutto di una rinuncia libera, consapevole e inequivoca, assistita da adeguate garanzie e non contraria all'interesse pubblico.
In tal senso si sono pronunciate Cass. pen., Sez. VI, 23 maggio 2025, n. 22378; Cass. pen., Sez. IV, 29 ottobre 2024, n. 45403; Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2024, n. 34396; Cass. pen., Sez. 3, VI giugno 2024, n. 30374; Cass. pen., Sez. I, 18 gennaio 2024, n. 9426.
L’opposta linea esegetica, allo stato ampiamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, ritiene che la disposizione in oggetto, funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale, debba trovare applicazione anche nel caso di ricorso per cassazione, ed anche nel caso in cui con il ricorso si impugni, unitamente alla sentenza, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza.
La norma in esame – si sottolinea - mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico, e lo specifico mandato ad impugnare è l’adempimento introdotto dal legislatore proprio al fine di fornire l’inequivocabile prova del fatto che l'imputato conosce e vuole non solo l'esistenza del processo, ma anche e soprattutto la sua progressione nel grado successivo.
Il conferimento del mandato speciale è indice di tale indispensabile consapevolezza, e la sua presenza in atti assicura che non saranno celebrate attività processuali assoggettate al rischio di essere poi travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato, dei rimedi restitutori (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine) previsti per il caso di mancata conoscenza del processo: dai lavori preparatori del d.lgs. n. 150/2022 può, invero, nitidamente evincersi che la previsione dello specifico mandato ad impugnare ha costituito uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie.
Del resto, l’intero sistema processuale introdotto dalla riforma Cartabia è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo: l'impugnazione non può sfuggire a questa logica, dovendo essa esprimere il personale interesse dell'imputato, piuttosto che costituire una scelta del solo difensore.
I sostenitori di questo orientamento evidenziano, inoltre, che la norma in oggetto fa generico riferimento alla «impugnazione» ed è inserita nell'art. 581 c.p.p., che detta disposizioni generali relative a tutte le impugnazioni, sicché essa, in mancanza di indici normativi di segno contrario, deve necessariamente trovare applicazione anche per il ricorso per cassazione; e sottolineano, altresì, che il legislatore ha recentemente liberato da questo incombente il difensore di fiducia dell’imputato assente, abrogando l’art. 581, comma 1-ter, c.p.p., ma lo ha significativamente mantenuto per il difensore di ufficio.
Ad avviso di questo orientamento i principi sin qui evocati non possono trovare deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera del comma 1-quater in oggetto, che la lettura sistematica delle disposizioni del codice di rito, come modificato dalla riforma Cartabia, inducono a ritenere necessario l'onere di deposito dello specifico mandato ad impugnare anche quando con l’impugnazione si intenda contestare proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza, non trovando l’opposta linea esegetica adeguato sostegno né nella lettera della legge (che non prevede espressamente alcuna eccezione alla regola), né nella sua analisi sistematica.
Alcune pronunce a sostegno di questo orientamento hanno, infine, puntualizzato che, non essendo prevista nel giudizio di legittimità la citazione dell’imputato, l’onere che grava sul ricorrente in cassazione riguarda solo lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, ma non anche la dichiarazione o l’elezione di domicilio, trattandosi di incombente che non ha ragione di essere rispettato nel giudizio di legittimità.
In tal senso si sono pronunciate, tra le altre: Cass. pen., Sez. I, 16 ottobre 2025, dep. 2026, n. 2166; Cass. pen., Sez. 7, 8 giugno 2025, n. 20766; Cass. pen., Sez. I, 15 aprile 2025, n. 28002; Cass. pen., Sez. 1, 14 aprile 2025, n. 26959; Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 2024, dep. 2025, n. 1937; Cass. pen., Sez. I, 7 maggio 2024, n. 28912; Cass. pen., Sez. VI, 19 giugno 2024, n. 28429; Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2024, n. 7201; Cass. pen., Sez. 6, 10 gennaio 2024, n. 6264; Cass. pen., Sez. II, 20 ottobre 2023, n. 47927; Cass. pen., Sez. II, 3 novembre 2023, n. 47327; Cass. pen., Sez. 3, 9 novembre 2023, n. 46690; Cass. pen., Sez. 4, 11 ottobre 2023, n. 43718; Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre 2023, n. 41309; Cass. pen., Sez. 2, 13 settembre 2023, n. 40824; Cass. pen., Sez. V, 4 luglio 2023, n. 39166.
Rimessione alle Sezioni Unite
Cass. pen., sez. 1, 29 maggio 2026, n. 20709, ord.
I giudici rimettenti erano chiamati a delibare il ricorso per cassazione del difensore di ufficio dell’imputato, giudicato in assenza, condannato per il delitto di cui all’art. 4 l. n. 110/1975: nell’unico motivo il ricorrente deduceva la nullità della declaratoria di assenza e degli atti successivi, per la violazione degli artt. 420-bis, 420-quater, 178, lett. c) e 179 c.p.p., lamentando che il suo assistito non aveva avuto effettiva conoscenza del processo.
Al ricorso non era allegato lo “specifico mandato ad impugnare”, che il difensore non riteneva necessario, poiché oggetto del gravame - sia pure unitamente alla sentenza, così come prescritto dall’art. 586 c.p.p. – era l’ordinanza dichiarativa dell’assenza.
I giudici rimettenti hanno proceduto ad una esaustiva ricognizione normativa, ricordando che la disposizione in oggetto, introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150/2022 al fine di «innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria» (così la Relazione illustrativa della riforma Cartabia), trova applicazione - a norma dell'art. 89, comma 3, del medesimo decreto – per le impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva al 30 dicembre 2022.
Essa, nota la Corte, delinea ed esige «un modello di "imputato consapevole", ossia un imputato che, una volta che sia venuto correttamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale avviato nei suoi confronti, instauri un rapporto con il proprio difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, al fine di potersi difendere», rispondendo «all'evidente ratio di assicurare che la celebrazione dei giudizi di impugnazione abbia luogo solo quando vi sia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla, sicché anche l'impugnazione deve esprimere un personale interesse al suo esperimento, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori»: sono state, così, disinnescate «le criticità del sistema previgente, il quale consentiva l'attivazione di ulteriori gradi di giudizio su iniziativa del solo difensore, con la successiva eventuale vanificazione degli stessi mediante il ricorso ai rimedi straordinari di cui agli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen.».
La Corte ha, poi, ricordato che la cd. legge Nordio, n. 114 del 2024, ha contestualmente l’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., «circoscrivendo la necessità dello specifico mandato ad impugnare soltanto all'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente; in tal caso, data la mancanza di un rapporto fiduciario, assume rilievo “il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo” (così Sez. 1, n. 32859 del 30/09/2025, El Ababssi)».
Infine, i giudici rimettenti hanno dato atto dei plurimi arresti di legittimità nei quali si è statuito che la disposizione in oggetto «non viola i principi costituzionali di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., di inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., né il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. La disposizione, infatti, non comporta una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a disciplinare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost. … La diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non [può] essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a confronto; così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale».
Quanto all’effettivo ambito di applicazione della norma, la Corte ha dato atto che «è in effetti radicato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto - sincrono e intersezionale - segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 26 del 8 aprile 2026, la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere», sicché, dopo averne analiticamente illustrato i termini, attraverso l’analisi delle pronunce che sostengono i due orientamenti, è stato ritenuto necessario l’intervento del massimo consesso nomofilattico, al fine di chiarire «se e in che termini operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. .. qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato».
Il ricorso è stato, dunque, rimesso alle Sezioni Unite, per la risoluzione del quesito che è stato così formulato: «Se l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto a pena di inammissibilità a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato».
Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell’udienza del 29 ottobre 2026.
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