Atti processuali a garanzia del contraddittorio e rigetto della ricusazione

La Redazione
23 Luglio 2026

Il Tribunale di Milano si pronuncia sulla ricusazione della Presidente di sezione per aver comunicato alle altre parti il decreto di fissazione dell’udienza per la decisione su altra ricusazione.

Nell’ambito di un procedimento di ricusazione, la disposizione ad opera del Presidente di sezione del Tribunale della comunicazione, alle altre parti del procedimento, del decreto di fissazione dell’udienza per la decisione è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio e rientra nelle funzioni del Presidente per il corretto svolgimento del procedimento. Non è dunque ravvisabile, in tal caso, l’ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, n. 3, c.p.c. (“grave inimicizia”), né alcun’altra ipotesi di astensione obbligatoria a cui corrisponde il diritto di ricusazione delle parti, che, com’è noto, sono ipotesi tassative e non suscettibili di interpretazione estensiva in quanto incidono sulla capacità del giudice, determinando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.