Modificazione “di fatto” dell’oggetto sociale e diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c.

23 Luglio 2026

La pronuncia commentata tratta della possibilità di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. anche in presenza di operazioni che, sebbene non precedute né accompagnate da una modifica della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, siano comunque idonee, di fatto, a incidere in modo sostanziale sul programma che la società si è proposta di realizzare.

Massima

Ai fini dell’esercizio del diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., l’assenza di una deliberazione assembleare di modifica della clausola statutaria dell’oggetto sociale non costituisce, di per sé, circostanza ostativa al suo riconoscimento. Diversamente, si consentirebbe all’organo amministrativo di apportare modifiche di fatto dell’oggetto sociale, eludendo il diritto potestativo di recesso del socio dissenziente per la sola ragione che il mutamento non si realizza mediante una variazione formale dello statuto, come pure sarebbe imposto dalla disciplina societaria.

Nondimeno, la cessione di una parte significativa dell’azienda in favore di una società controllata non integra un «cambiamento significativo dell’attività» idoneo a legittimare il recesso, qualora la società cedente continui a esercitare direttamente la medesima attività d’impresa avvalendosi delle strutture residue, senza “trasformarsi” in una holding priva di operatività diretta.

Il caso

Cinque soci di una banca popolare organizzata in forma di società cooperativa per azioni comunicavano, nel novembre 2020, la propria dichiarazione di recesso ai sensi degli artt. 2437 e 2437-bis c.c., in quanto dissenzienti rispetto al parere consultivo favorevole espresso dall’assemblea - con il 98% dei voti - su un progetto di ristrutturazione del gruppo bancario. Tale progetto prevedeva la cessione, da parte dell’organo amministrativo, di 51 filiali su un totale di 59 - unitamente alle relative risorse umane e organizzative - in favore di una società controllata appartenente al medesimo gruppo.

I soci recedenti sostenevano che l’operazione integrasse, ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., una modificazione essenziale dell’organizzazione sociale, idonea a incidere sia sul programma economico originario, sia sulle condizioni di rischio dell’investimento, con riflessi sulla posizione degli azionisti tanto sul piano decisionale, quanto su quello patrimoniale.

Il consiglio di amministrazione negava la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso.

I soci adivano il Tribunale di Velletri - con giudizio successivamente riassunto dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in Materia di Impresa - chiedendo l’accertamento della legittimità del recesso e la condanna della banca convenuta alla liquidazione delle rispettive partecipazioni.

Con sentenza del 16 luglio 2024, il Tribunale di Roma rigettava le domande attoree rilevando che l’assemblea era stata chiamata a esprimere un parere meramente consultivo e non vincolante, e che non vi era stata alcuna deliberazione assembleare di modifica della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, essenziale ai fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. Inoltre, il giudice di prime cure escludeva che l’operazione avesse determinato un mutamento significativo dell’attività esercitata, configurandosi come un’operazione infragruppo e non di dismissione del ramo d’azienda.

I soci recedenti impugnavano, dunque, la sentenza dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, reiterando le proprie censure avverso la pronuncia di primo grado.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 settembre 2025 che qui si commenta, ha rigettato l’impugnazione, confermando il dispositivo del Tribunale, ma sviluppando una diversa premessa in diritto.

La questione

La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo concernente la possibilità di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. anche in presenza di operazioni che, sebbene non precedute né accompagnate da una modifica della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale, siano comunque idonee a incidere in modo sostanziale sul programma che la società si è proposta di realizzare.

L’interesse della decisione non risiede tanto nell’esito del giudizio, conforme a quello di primo grado, quanto piuttosto nel principio di diritto enunciato. Ad avviso della Corte, infatti, il diritto di exit può essere astrattamente riconosciuto anche in assenza di una deliberazione assembleare di modifica statutaria, qualora l’operazione determini un cambiamento significativo dell’attività sociale. Più precisamente, ai fini dell’applicazione dell’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c., il dato formale non può assumere carattere decisivo, poiché subordinare il recesso alla sola revisione espressa della clausola dell’oggetto sociale consentirebbe di alterare, mediante decisioni gestorie, le condizioni di rischio dell’investimento e il programma imprenditoriale, senza riconoscere al socio dissenziente la relativa tutela. Il diritto di recesso verrebbe così escluso non già per difetto dei presupposti sostanziali previsti dalla norma, bensì per il solo fatto che il mutamento dell’attività sociale non sia stato formalizzato mediante un intervento sullo statuto.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha escluso che fosse stata raggiunta la soglia di significatività richiesta dalla norma, ritenendo che una variazione idonea a legittimare il recesso sarebbe stata ravvisabile solo qualora la banca cedente si fosse trasformata in una holding priva di operatività diretta - circostanza qui non ricorrente, avendo la società continuato a esercitare direttamente la propria attività attraverso le 8 filiali residue (delle 59 originarie).

Osservazioni

Le modificazioni “di fatto” dell’oggetto sociale

L’impostazione della Corte d’Appello si discosta dall’opinione largamente prevalente, secondo cui il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. presuppone una modifica formale della clausola statutaria relativa all’oggetto sociale. Corollario di tale orientamento è che, in mancanza di un intervento deliberativo sullo statuto, i mutamenti di fatto dell’attività concretamente esercitata - anche laddove assumano rilievo organizzativo o strategico - non sono idonei a integrare la causa legale di recesso, potendo semmai rilevare sul distinto piano della responsabilità degli amministratori (così, per tutti, M. Stella Richter jr, Modificazioni formali e modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale: ovvero le modificazioni di fatto non esistono, in Riv. soc., 2022, 954 ss.; P. Piscitello, sub art. 2437, in Le società per azioni. Codice civile e norme complementari, diretto da P. Abbadessa e G.B. Portale, Milano, 2016, 2500; R. Rordorf, Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma, in Società, 2003, 925; D. Galletti, sub art. 2437, in Il nuovo diritto delle società, a cura di A. Maffei Alberti, II, Padova, 2005, 1499. In termini analoghi si è espressa anche la giurisprudenza: cfr. Trib. Milano, 28 maggio 2024 e 30 gennaio 2020; Trib. Venezia, 15 aprile 2021).

A sostegno di questa tesi milita anzitutto un argomento di carattere letterale. Come noto, con la Riforma del 2003, il previgente richiamo al “cambiamento dell’oggetto” è stato sostituito con il più preciso riferimento alla “modifica della clausola dell’oggetto sociale”; espressione che confermerebbe l’irrilevanza dei cambiamenti di fatto non tradottisi in una corrispondente variazione della clausola statutaria (M. Ventoruzzo, Recesso e valore della partecipazione nelle società di capitali, Milano, 2012, 12 ss.; A. Paciello, sub art. 2437, in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 1110).

Sul piano concettuale, è stato altresì rilevato che per l’ordinamento societario l’oggetto sociale ha carattere normativo. Di talché, esso muta soltanto quando una regola statutaria viene sostituita da un’altra, mentre l’eventuale divergenza tra l’attività concretamente svolta e la previsione statutaria non determina una modifica dell’oggetto, ma semmai una violazione della norma che lo definisce. In tale prospettiva, le alterazioni di fatto non hanno autonoma rilevanza giuridica, risolvendosi in un problema di coerenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Né può trascurarsi come la stessa individuazione di una modifica di fatto implichi un raffronto tra dati non omogenei - la clausola statutaria, da un lato, e una pluralità di operazioni economiche, dall’altro - con esiti inevitabilmente incerti e opinabili (M. Stella Richter jr, Modificazioni formali, cit., 964 ss.).

Un ulteriore argomento, di carattere sistematico, si trae dal confronto con la disciplina delle s.r.l., dove la modifica “di fatto” è espressamente contemplata, con riconoscimento del diritto di recesso e della relativa competenza assembleare. Il silenzio dell’art. 2437 c.c. sul punto non sarebbe dunque casuale, ma rifletterebbe una diversa scelta del legislatore per le s.p.a., dove il recesso per cambiamento dell’oggetto sociale resta ancorato a un evento formale (D. Galletti, sub art. 2437, cit., 1500 s.).

Né tale conclusione è smentita dal fatto che l’ordinamento preveda ipotesi di recesso collegate a fatti oggettivi diversi da una deliberazione assembleare. Invero, anche a voler valorizzare, in termini generali, la possibilità che il recesso trovi fondamento in eventi non necessariamente deliberativi, resta fermo che l’art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. riferisce espressamente l’exit alla «modifica della clausola dell’oggetto sociale» (D. Galletti, sub art. 2437, cit. 1500). Da ciò discende che il mutamento meramente fattuale dell’attività esercitata, pur potendo rilevare sul piano della legittimità dell’azione gestoria, rimane estraneo alla fattispecie legale di cui alla disposizione in esame.

Il cambiamento significativo dell’attività sociale

Una volta negato carattere dirimente al requisito formale, la Corte d’Appello - nel verificare se, nel caso concreto, fosse stata raggiunta la soglia di “significatività” - sviluppa un ragionamento attorno alla distinzione tra società operativa e holding, affermando che solo ove la banca cedente avesse assunto i connotati di una holding priva di operatività diretta si sarebbe potuto ravvisare quel cambiamento rilevante dell’attività sociale idoneo a fondare il recesso, pur in assenza di una deliberazione assembleare di modifica statutaria.

Il ragionamento della Corte richiama così, sia pure incidentalmente e senza prendere espressa posizione sul punto, il tema dell’oggetto sociale della holding e dei suoi rapporti con quello delle controllate, emerso e affrontato con riferimento alla “trasformazione” della società operativa in holding mediante conferimento dell’azienda in altra società che, per effetto dell’operazione, risulti controllata dalla conferente.

Più in particolare, dalla motivazione emerge un’implicita adesione alla tesi maggioritaria secondo cui holding e controllata hanno oggetti sociali distinti e il passaggio da società operativa a holding può integrare una modifica sostanziale dell’oggetto sociale, senza che rilevi - come osserva la Corte - la circostanza “che quest’ultima (la conferitaria - n.d.r.) sia una società del medesimo gruppo, e segnatamente una sua controllata” (per tale orientamento, cfr., tra gli altri, U. Tombari, Il gruppo di società, Torino, 1997, 180 ss.; A. Mirone, sub art. 2361, in Società di capitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, 415 s.; G. Mucciarelli, “Holdings”, società finanziarie e articolo 19 della legge 7 giugno 1974, n. 216, in Riv. soc., 1985, 961 ss.). Invero, secondo tale orientamento, il conferimento dell’azienda in una società controllata è suscettibile di incidere sul c.d. “rischio organizzativo”, poiché l’interposizione di uno schermo societario tra il socio e l’attività d’impresa comporta la perdita del controllo diretto sull’iniziativa economica e, correlativamente, una diversa conformazione del rischio dell’investimento, che trova una delle sue più evidenti manifestazioni empiriche nel c.d. holding discount (sul punto, cfr. A. Gommellini, sub art. 2361, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da F. d’Alessandro, II, 1, Padova, 2010, 412).

A tale ricostruzione si contrappone, come noto, una diversa impostazione - minoritaria in dottrina, ma talora accolta anche dalla giurisprudenza - secondo cui l’oggetto della holding si identificherebbe nell’esercizio «mediato e indiretto dell’impresa di gruppo» (cfr. F. Galgano, L’oggetto della holding è dunque l’esercizio mediato e indiretto dell’impresa di gruppo, in Contr. impr., 1990, 401 ss.; G. Presti, Questioni in tema di recesso nelle società di capitali, in Giur. comm., 1982, I, 119 ss.; G. Grippo, Il recesso del socio, in Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 6*, Torino, 1993, 160-161, nt. 79). La “trasformazione” di una società da operativa a holding non comporterebbe allora una variazione dell’oggetto sociale - essendo mutate solo le modalità di conseguimento dello stesso - e, non rendendosi necessaria alcuna revisione statutaria, neppure si porrebbe il problema del recesso dei soci dissenzienti.

Sennonché, anche la tesi maggioritaria, pur ammettendo in astratto il diritto di exit nel caso di trasformazione da società operativa a holding, lo subordina pur sempre all’adozione di una deliberazione assembleare di modifica della clausola statutaria dell’oggetto sociale. Difatti, è tale deliberazione a cristallizzare giuridicamente il mutamento e a costituire il presupposto formale - necessario, ancorché non sufficiente - per l’esercizio del recesso.

Ne deriva che il semplice riassetto fattuale dell’attività e, a fortiori, un atto di conferimento deliberato dall’organo amministrativo, non sono normalmente ritenuti idonei a legittimare il recesso in mancanza di un intervento assembleare sullo statuto (G. Grippo, Il recesso del socio, cit., 157 ss.).

Tanto chiarito, la Corte - dopo aver ammesso, in linea di principio, che anche un’alterazione non formalizzata dell’attività potrebbe giustificare il recesso - perviene a una conclusione negativa pur a fronte di un’operazione che, sulla base dei dati riportati nella sentenza, presentava una dimensione quantitativa tutt’altro che trascurabile, avendo coinvolto gran parte delle filiali operative.

Al riguardo, va rilevato come secondo l’impostazione ormai largamente condivisa, il cambiamento “significativo” dell’attività sociale deve intendersi come alterazione apprezzabile della fisionomia economica e organizzativa dell’impresa, tale da incidere sulle condizioni di rischio e sulle aspettative reddituali dell’investimento del socio. In quest’ottica, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la verifica della “significatività” richiede una valutazione concreta dell’impatto dell’operazione sulla società, considerata nelle sue caratteristiche economiche, patrimoniali e organizzative al momento del mutamento. Più in dettaglio, è stato osservato che soprattutto nelle ipotesi di riduzione dell’attività tale accertamento può essere condotto comparando i connotati dell’attività dismessa con la dimensione complessiva dell’impresa, anche in termini percentuali e senza trascurare eventuali profili qualitativi (Trib. Milano, 30 gennaio 2020).

Alla luce di tale criterio, non appare agevole escludere, almeno prima facie, che un’operazione di trasferimento di una porzione così rilevante della rete distributiva e delle correlate risorse operative possa integrare una variazione apprezzabile dell’attività sociale. Sebbene un simile esito non possa essere affermato in termini apodittici, resta il fatto che, ove il discrimine sia individuato nell’alterazione sostanziale della fisionomia imprenditoriale, la mera sopravvivenza di una frazione dell’attività originaria non pare, da sola, idonea a escludere la rilevanza della variazione intervenuta. Per contro, qualora - come pare emergere dall’impostazione della Corte - la significatività del mutamento venga ancorata a un esito tanto radicale, quale la riduzione dell’ente a soggetto privo di qualsiasi operatività diretta, si finirebbe per svuotare la stessa premessa “anti-formalistica”, subordinando il riconoscimento del mutamento a un requisito di intensità così elevato da risultare, nella prassi, difficilmente integrabile (o, per converso, facilmente aggirabile).

Conclusioni

La decisione in commento presenta profili di indubbio interesse sistematico nella misura in cui ammette, sia pure in termini astratti, che il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. a), c.c. possa venire in rilievo anche a fronte di un mutamento meramente fattuale del programma imprenditoriale.

Tale opzione ermeneutica, per quanto ispirata dall’esigenza di evitare condotte elusive in danno del socio dissenziente, non sembra tuttavia pienamente persuasiva. Invero, in presenza di scelte gestorie eccedenti il perimetro statutario, i rimedi appropriati andrebbero piuttosto ricercati sul diverso piano della responsabilità degli amministratori e, ricorrendone i presupposti, dell’impugnazione della deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 2388 c.c.

La soluzione accolta dalla Corte approda, inoltre, a un esito interpretativo solo parzialmente coerente con le proprie premesse. Se, da un lato, essa valorizza la sostanza del cambiamento rispetto alla sua veste formale, dall’altro ne subordina la rilevanza a un criterio così rigoroso da attenuarne sensibilmente la portata protettiva. Ne deriva un’impostazione che, pur dichiaratamente orientata a prevenire comportamenti elusivi, rischia di offrire tutela soltanto nei casi di alterazione più marcata dell’oggetto sociale, senza intercettare quelle trasformazioni significative del programma imprenditoriale che, pur non comportando una completa riconversione dell’attività sociale (trasformazione da operativa a holding pura), siano comunque capaci di modificare sensibilmente le condizioni di rischio dell’investimento del socio.

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